Cassazione Penale, Sentenza n. 37762/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Cagliari del 22/06/2022, contestando: (1) vizi di motivazione per la parziale e contraddittoria valutazione del compendio probatorio rispetto alla sentenza di primo grado, in particolare la dequalificazione della testimonianza ritenuta credibile dal Tribunale (Daniela Loi) e la mancata valutazione di altre deposizioni rilevanti; la mancata considerazione della sottoscrizione del verbale di arresto e dell'annotazione di servizio redatta dagli imputati, che secondo il ricorrente avevano determinato l'arresto; (2) inosservanza delle norme sulla valutazione della prova (richiamata specificamente l'art. 606), con riferimento ai due DVD contenenti riprese degli eventi e all'elemento soggettivo del reato, non adeguatamente considerati dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia fornito una motivazione puntuale e adeguata del mutamento di giudizio rispetto al primo grado, non abbia valutato compiutamente testimonianze e prove oggettive (inclusi i DVD) e abbia svalutato senza giustificazione la sottoscrizione del verbale. Per tali carenze la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quel giudice anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia penale di assoluzione non è stata integralmente riformata in sede penale dalla Cassazione, che si è pronunciata sul vizio motivazionale e sugli effetti civili.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (e successive conversioni e proroghe)
Citato in riferimento alla richiesta del difensore di discussione orale in Cassazione (norma emergenziale che ha disciplinato modalità e termini processuali durante la pandemia).
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato per delimitare i motivi e i limiti del ricorso, indicando che il ricorso è stato articolato nei limiti previsti dalla norma.
Art. 606 (come indicato nel testo)
Nella motivazione del ricorso viene richiamata la violazione di detta norma con riferimento alla valutazione degli elementi di prova e alle censure di legge attinenti alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto fondate le censure circa la carenza motivazionale e la mancata valutazione dei DVD e di altre evidenze.
Codice di procedura penale, art. 603
Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità: il giudice d'appello che intenda discostarsi dalle dichiarazioni decisive del primo grado deve, se necessario, rinnovare la prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 o comunque motivare puntualmente il diverso apprezzamento.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Principio richiamato: quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, è obbligata a dare motivazione puntuale e adeguata della decisione difforme rispetto al primo grado; salvo rinnovazione della prova dichiarativa se occorre.
Massime di principio
- La Corte d'appello che assolva dopo una condanna di primo grado deve motivare in modo puntuale e razionale il diverso apprezzamento delle prove; la mera affermazione dell'inattendibilità delle precedenti acquisizioni senza argomentazioni costituisce vizio motivazionale.
- Il giudice di appello deve valutare l'intero compendio probatorio (testimonianze, verbali, annotazioni di servizio, filmati) e non può escludere acriticamente prove ritenute decisive in primo grado; la sottoscrizione di verbali ha rilevanza probatoria che va valutata e giustificata se disattesa.
- Se la sentenza di appello si fonda su dichiarazioni decisive rese in primo grado, il giudice d'appello, ove necessario, deve rinnovare la prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; in mancanza di rinnovazione la Corte d'appello è tenuta a una motivazione particolarmente rigorosa.
- La mancata considerazione o la valutazione insufficiente di prove oggettive (es. filmati) può costituire motivo di annullamento in Cassazione per carenza di motivazione.
- La Cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili: anche se la pronuncia penale di assoluzione resta, la parte civile può ottenere il rinvio al giudice civile per la valutazione del risarcimento se la motivazione impugnata presenta vizi tali da precludere una definitiva decisione sugli effetti civili.
- Non va sottovalutata la coerenza formale della documentazione (annotazioni di servizio, verbali firmati): la loro sottoscrizione e contenuto devono essere espressamente valutati nella motivazione del giudice che intende discostarsene.
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