Cassazione Penale, Sentenza n. 27642/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Errede impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo di euro 3000 ritenuti prezzo di corruzione (capo 5 della imputazione provvisoria). Denunciava violazione degli artt. 319-ter e 322-ter c.p. e carenza di motivazione sul fumus del reato e sugli elementi che avrebbero dovuto far ritenere la somma quale corrispettivo corruttivo. Sosteneva, tra l'altro, l'anomalia del pagamento in contanti effettuato da Emanuele Liaci anche per terzi, la possibilità che gli altri partecipanti avessero pagato con bonifico e chiesto fattura, l'insistita disponibilità di Liaci a essere contattato tramite Piccioni, la mancata valorizzazione della consegna di denaro in contanti e la presunta irrilevanza dei messaggi intercorsi. Ha inoltre prodotto certificazione di cancelleria del Tribunale di Lecce per sostenere l'assenza di incarichi attribuiti a Liaci nel 2021 (e quindi la mancanza di contestualità tra utilità e incarichi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non deduceva alcuna violazione di legge (richiesta formale per i ricorsi in materia di misure cautelari reali), limitandosi a censure di merito e confutative. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e ancorata alle risultanze investigative, avendo evidenziato il fumus del reato e l'asservimento della funzione giudiziaria tramite la creazione di un circuito di professionisti cui erano conferiti incarichi in cambio di utilità. La Corte ha inoltre valutato che la certificazione di cancelleria non intacca gli indizi relativi ad altri incarichi e che la contestualità non è sempre necessaria, posto che la corruzione può perfezionarsi con l'accettazione dell'utilità ovvero con la sua dazione/ricezione (richiamata Sez. U. n. 15208/2010, Mills). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319-ter c.p.
Richiamato come norma relativa alla corruzione in atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero sufficienti a ravvisare il fumus del reato anche in assenza di piena coincidenza temporale tra utilità e incarichi
art. 322-ter c.p.
Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente (concussione/illecito connesso); la Corte ha escluso vizi di diritto nella valutazione del fumus rispetto a tale quadro normativo
Sez. U., sent. n. 15208 del 25/02/2010 (Mills, Rv. 246583)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione dell'utilità o con la dazione/riconoscimento della stessa, giustificando la non necessaria contestualità temporale fra incarico e utilità
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condanna per spese e ammende anche quando il ricorso è inammissibile; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse proposto il ricorso senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità, ma comunque ha applicato la sanzione prevista
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari reali devono dedurre specifiche violazioni di legge; censure meramente di merito o confutative sono inequivocabilmente inammissibili.
- Per valutare la sussistenza del fumus del reato corruttivo il giudice può fare leva su elementi indiziari e circostanziali (pagamenti in contanti, organizzazione e pagamento di viaggi anche per terzi, comunicazioni insistenti, circuito di professionisti), che possono essere ritenuti indicativi del 'prezzo' dell'utilità.
- La mancanza di perfetta contestualità temporale tra attribuzione di incarichi e percezione dell'utilità non esclude automaticamente la qualificazione del denaro come corrispettivo di corruzione, posto il principio secondo cui la corruzione può perfezionarsi con l'accettazione dell'utilità o con la sua dazione/ricezione.
- Documenti ufficiali come attestazioni di cancelleria hanno valore probatorio ma possono non prevalere su un complesso indiziario coerente e persuasivo; il loro ambito di rilevanza (es. riferito a un solo anno) va valutato nel contesto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni (es. Cassa delle ammende); è importante valutare in sede di ammissibilità se le doglianze sono realmente violazioni di legge e non semplici contestazioni di fatto.
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