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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12151/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.) per presunta mancata considerazione delle conclusioni difensive depositate telematicamente dalla difesa, con dedotta omissione della cancelleria nell'attestare il deposito; eccezione connessa di nullità per omessa notifica al difensore dell'atto di citazione e per mancata tempestiva notifica delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; 2) violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) c.p.p.) per carenza di motivazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato (non sottoscritte in verbale), ritenute decisive nella motivazione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile per mancata prova documentale dell'effettivo deposito telematico delle conclusioni difensive poichè la prova è costituita dall'attestazione di deposito redatta dalla cancelleria secondo le disposizioni introdotte per il processo telematico; la mera ricezione di conferme telematiche non è sufficiente. Secondo motivo: infondato; le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se emerge con chiarezza la loro spontaneità e libertà, anche se non redatte in verbale o non sottoscritte; la mancata verbalizzazione costituisce irregolarità e non causa automatica inutilizzabilità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (e altre eventuali spese come disposto dalla sentenza).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73

    Norma sostanziale richiamata per il capo di imputazione: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; base della condanna in primo e secondo grado.

  • Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e)

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, carenza/contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti); la Corte valuta la loro rilevanza e la loro ammissibilità rispetto alla prova documentale prodotta.

  • Legge di conversione L. 176/2020 art. 23-bis comma 2

    Disposizione che regola le modalità di trasmissione telematica delle conclusioni nel giudizio di appello 'cartolare' stabilendo che le conclusioni della Procura Generale sono inviate dalla cancelleria anche ai difensori e che questi possono depositare le proprie conclusioni per via telematica entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

  • Decreto-legge 18/10/2012 n. 179 art. 16 comma 4

    Norma richiamata come base normativa per l'invio telematico degli atti e per la procedura di deposito telematico indirizzata ai difensori da parte della cancelleria.

  • Legge di conversione (del citato decreto) art. 24 comma 5

    ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza

    Stabilisce che l'attestazione della cancelleria è la prova essenziale del deposito telematico degli atti difensivi; senza tale attestazione la difesa non può efficacemente dimostrare il tempestivo deposito.

  • Codice di procedura penale art. 350 comma 7

    Prevede l'ambito di utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ne conferma l'utilizzabilità a condizione che le dichiarazioni risultino spontanee e libere.

  • Codice di procedura penale art. 357 comma 2 lett. c) e art. 373

    Norme che disciplinano la verbalizzazione di atti e dichiarazioni; la Corte osserva che la mancata redazione del verbale secondo le modalità previste non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee.

  • Codice di procedura penale art. 177 e art. 178

    Riferimenti al principio di tassatività delle nullità; la Corte ritiene che la mancata forma non rientri nelle nullità previste dall'art. 178 salvo casi specifici espressamente previsti.

  • Codice di procedura penale art. 191

    Norma sui divieti di utilizzazione della prova; la Corte esclude che la mancata verbalizzazione equivalga ad acquisizione della prova in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 191.

  • Codice di procedura penale art. 141-bis

    Richiamata per evidenziare che quando il legislatore intende imporre modalità precise di documentazione a pena di inutilizzabilità lo fa espressamente; l'assenza di una simile sanzione per le dichiarazioni spontanee implica che la mancata forma non le rende automaticamente inutilizzabili.

  • Codice penale art. 479

    Richiamato per sottolineare la gravità della falsità ideologica del pubblico ufficiale: la sottoscrizione e la verbalizzazione costituiscono garanzie, ma la loro assenza non annulla automaticamente la prova se la spontaneità è altrimenti riscontrabile.

  • Codice di procedura penale art. 619 comma 1

    Citato relativamente alla possibilità di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; utile a valutare censure sulla motivazione quando la decisione sostanziale è legittima.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello 'cartolare' il deposito telematico delle conclusioni difensive va provato con l'attestazione di deposito redatta dalla cancelleria; la mera ricevuta telematica non è prova sufficiente.
  • L'assenza dell'attestazione di cancelleria rende inammissibili le censure fondate sul presunto deposito telematico tardivo o non considerato dalla corte.
  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se emerge con chiarezza la loro spontaneità e libertà; la mancata sottoscrizione o verbalizzazione non determina automaticamente inutilizzabilità.
  • La mancata redazione del verbale è, di regola, una irregolarità che impone una più accurata verifica della spontaneità delle dichiarazioni, ma non una nullità automatica salvo espressa previsione di legge.
  • Se la difesa è comunque venuta a conoscenza dell'udienza o si è attivata depositando memorie, l'assenza di notifiche perfette è meno probante a dimostrazione del pregiudizio effettivo.
  • Quando il legislatore impone modalità a pena di inutilizzabilità lo fa espressamente; in mancanza di tale espressa sanzione il requisito formale può essere valutato sul piano della credibilità e attendibilità della prova.

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