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Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 650 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa a otto fatture, per complessivi 59.861 euro, emesse da C&D di T.P. per lavori di manutenzione, montaggio e demolizione presso lo stabilimento di A. Secondo l'Ufficio, le operazioni erano oggettivamente inesistenti, cioè i lavori non sarebbero stati realmente eseguiti. A sostegno della contestazione erano state valorizzate le irregolarità fiscali e dichiarative di T.P., la presunta insufficiente organizzazione aziendale, la mancata indicazione dei lavoratori impiegati e l'assenza di fatture di vendita collegate.

La decisione

La CTR di Bologna ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito, neppure mediante presunzioni semplici, la prova dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni. Al contrario, le società contribuenti avevano dimostrato l'effettiva esecuzione dei lavori mediante documentazione relativa alle riunioni di sicurezza, conferme d'ordine, utilizzo di un carrello elevatore, pagamenti tracciabili tramite bonifico e dichiarazioni concordanti di vari soggetti coinvolti. Le ulteriori questioni, tra cui la pretesa tardività dell'accertamento, sono rimaste assorbite. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alle società, in solido tra loro, 2.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata in materia di spese di lite.

    Le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente, salvo diversa motivazione.

  • Art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata in materia di condanna alle spese.

    La parte che perde la causa deve rifondere le spese sostenute dalla parte vittoriosa.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali.

    I compensi legali sono stati liquidati secondo i parametri ministeriali applicabili allo scaglione di valore della controversia.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di operazioni oggettivamente inesistenti

    Cass. nn. 25538/2017, 17818/2016, 4353/2016, 28683/2015, 428/2015, 25578/2014 e 24426/2013.

    Quando l'Amministrazione contesta la detrazione IVA sostenendo che le operazioni sono oggettivamente inesistenti, deve provare che le prestazioni non sono state effettuate, anche mediante presunzioni semplici. Solo dopo tale prova può sorgere un onere di specifica contestazione a carico del contribuente.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente che la prestazione non è mai stata eseguita; non sono sufficienti, da sole, le irregolarità fiscali o dichiarative del fornitore.
  • La scarsa struttura organizzativa del fornitore può costituire un indizio, ma deve essere collegata specificamente alla dimostrazione che le singole prestazioni contestate non siano state eseguite.
  • La prova dell'effettività dei lavori può essere fornita attraverso una pluralità di elementi: ordini, rapporti di cantiere, documentazione sulla sicurezza, nominativi degli addetti, utilizzo di attrezzature, pagamenti tracciabili e dichiarazioni testimoniali coerenti.
  • Il giudice deve valutare gli elementi in concreto e non può fondare l'accertamento su contestazioni standardizzate o stereotipate non pertinenti alla natura della prestazione.
  • Quando i lavori riguardano manutenzioni interne o impianti, l'assenza di fatture di vendita collegate non dimostra l'inesistenza della prestazione, perché tali attività possono non generare una successiva vendita di beni o servizi.
  • Una documentazione coerente e convergente prodotta dal contribuente può non solo contrastare gli indizi dell'Ufficio, ma fornire prova positiva dell'effettiva esecuzione delle operazioni.

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