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Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 2856 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro - Provvedimenti giurisdizionali - Risarcimento danni - Trasferimento ricchezza - Imposta proporzionale - Sussiste - Restituzione somme - Imposta fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che il decreto ingiuntivo ha natura meramente restitutoria, poiché mira a ottenere la restituzione di una somma già corrisposta a titolo risarcitorio e non realizza un autonomo trasferimento di ricchezza. Pertanto, il provvedimento deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non a quella proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo con cui è stato richiesto, a titolo di regresso, il rimborso del risarcimento già pagato dall'attrice al danneggiato. La questione è se tale provvedimento comporti un trasferimento di ricchezza, tale da giustificare l'imposta proporzionale prevista dall'art. 8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, oppure se abbia natura meramente restitutoria, con applicazione dell'imposta fissa prevista dalla lett. e).

Norme richiamate

  • Art. 8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, compreso il risarcimento del danno

    La disposizione prevede l'imposta proporzionale quando il provvedimento giudiziario comporta un trasferimento di ricchezza, anche mediante una condanna al risarcimento del danno.

  • Art. 8, lett. e), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto

    La disposizione prevede l'imposta fissa quando il provvedimento ha funzione restitutoria e non determina un nuovo trasferimento di ricchezza, anche se contiene una condanna alla restituzione di somme.

  • D.P.R. 131/1986

    Il regime dell'imposta di registro per i provvedimenti giudiziari dipende dalla natura sostanziale degli effetti prodotti dal provvedimento, e in particolare dall'eventuale trasferimento di ricchezza.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un provvedimento giudiziario occorre valutare gli effetti economici sostanziali della decisione, non soltanto la presenza formale di una condanna al pagamento.
  • L'imposta proporzionale è generalmente applicabile quando la decisione attribuisce una nuova utilità patrimoniale o realizza un trasferimento di ricchezza.
  • La restituzione di somme già pagate, quando mira esclusivamente a ripristinare la situazione patrimoniale precedente, ha natura meramente restitutoria e può essere soggetta a imposta fissa.
  • Un decreto ingiuntivo relativo al regresso per un risarcimento già corrisposto non comporta necessariamente un autonomo trasferimento di ricchezza: se svolge solo una funzione di rimborso, si applica l'imposta fissa.
  • La qualificazione fiscale dipende dal rapporto causale sottostante e dalla funzione concreta del provvedimento, distinguendo tra risarcimento o attribuzione patrimoniale autonoma e semplice restituzione.

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