Direttiva 2025/1892
Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza la strategia UE in materia di economia circolare intervenendo su due filiere ad alta intensità di risorse: alimentare e tessile. Introduce obiettivi giuridicamente vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 2030 e un quadro armonizzato per i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i tessili, con regole su registrazione, finanziamento, raccolta differenziata, cernita, riutilizzo, riciclaggio ed ecodesign. La disciplina lascia agli Stati membri margini di adattamento sulle misure concrete, ma impone risultati, scadenze e standard minimi comuni.
Modifica la direttiva 2008/98/CE introducendo obiettivi vincolanti di prevenzione dei rifiuti alimentari e un regime armonizzato di responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepire le modifiche nella direttiva 2008/98/CE entro il 17 giugno 2027. Sul piano materiale riguarda, da un lato, la prevenzione e la misurazione dei rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare (produzione primaria, trasformazione e fabbricazione, vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione, ristorazione e nuclei domestici) e, dall’altro, la responsabilità estesa del produttore, la raccolta differenziata, la cernita, il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. Sono previste esclusioni e limiti rilevanti: il biossido di carbonio catturato e stoccato geologicamente è escluso dall’ambito della direttiva; i sarti imprenditori che confezionano prodotti personalizzati sono esclusi dalla nozione di produttore tessile; i prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo, se valutati professionalmente presso il punto di raccolta, non sono considerati rifiuti; per i prodotti per uso professionale, inclusi alcuni usi militari con rischi per sicurezza/salute/igiene, gli Stati membri possono prevedere esclusioni dal regime tessile. Le microimprese beneficiano di un’applicazione differita degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies dal 17 aprile 2029.
Direttiva (UE) 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
La direttiva interviene sulla disciplina quadro dei rifiuti per rafforzare due assi di intervento: prevenzione dei rifiuti alimentari e gestione circolare dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri. Il legislatore europeo collega espressamente la riforma al Green Deal, al piano per l’economia circolare e all’OSS 12.3 dell’Agenda ONU 2030, ponendo obiettivi misurabili e vincolanti per gli Stati membri.
Obiettivi generali e ratio della riforma
La direttiva parte dal presupposto che i settori alimentare e tessile siano fra i più intensivi in termini di risorse e fra i principali generatori di esternalità ambientali negative. Per il settore alimentare, l’obiettivo è ridurre in modo sostanziale gli sprechi lungo tutta la filiera; per il settore tessile, l’obiettivo è creare un quadro armonizzato di responsabilità estesa del produttore che favorisca raccolta, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e progettazione ecocompatibile.
Modifiche all’ambito della direttiva 2008/98/CE
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), viene sostituito per includere tra le esclusioni anche il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE. Si tratta di un intervento di certezza del diritto, volto ad allineare la direttiva 2008/98/CE al regime già previsto in precedenza per il CO2 geologico.
Nuove definizioni per il comparto tessile
L’articolo 3 viene integrato con definizioni rilevanti per l’operatività del regime tessile. In particolare vengono definiti:
- produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri;
- messa a disposizione sul mercato;
- organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore;
- piattaforma online;
- fornitore di servizi di logistica;
- consumatore;
- utilizzatore finale;
- soggetto dell’economia sociale;
- prodotto di consumo invenduto.
La nozione di produttore è ampia e include fabbricanti, importatori, distributori e altri soggetti che immettono per la prima volta i prodotti nel mercato dello Stato membro, anche tramite vendite a distanza. Sono esclusi, tra gli altri, i sarti imprenditori che realizzano prodotti personalizzati e i soggetti che immettono sul mercato prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo.
Prevenzione dei rifiuti alimentari: misure obbligatorie e obiettivi quantitativi
Il nuovo articolo 9 bis rappresenta il cuore della riforma sul food waste. Gli Stati membri devono adottare misure adeguate lungo l’intera filiera alimentare, dalla produzione primaria fino ai nuclei domestici. Le misure minime richieste comprendono:
- interventi per il cambiamento comportamentale e campagne di informazione;
- individuazione e correzione delle inefficienze nella filiera;
- promozione della donazione e di altre forme di redistribuzione per il consumo umano;
- sostegno alla formazione, allo sviluppo di competenze e all’accesso ai finanziamenti, soprattutto per PMI ed economia sociale;
- promozione di soluzioni innovative e tecnologiche, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi.
Gli Stati membri devono coinvolgere tutti i soggetti della filiera in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo, evitando impatti sproporzionati sulle PMI. Devono inoltre favorire accordi di donazione con le banche alimentari e con altre organizzazioni di ridistribuzione, in modo da facilitare la donazione di prodotti invenduti sicuri per il consumo umano a un costo ragionevole per gli operatori economici.
Entro il 31 dicembre 2030 devono essere raggiunti due obiettivi nazionali vincolanti:
- riduzione del 10% dei rifiuti alimentari nella trasformazione e fabbricazione rispetto alla media annua 2021-2023;
- riduzione del 30% pro capite dei rifiuti alimentari nel commercio al dettaglio e altre forme di distribuzione, nei ristoranti e servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, rispetto alla media annua 2021-2023.
È consentito usare un anno di riferimento anteriore al 2021, se supportato da dati conformi alla decisione delegata (UE) 2019/1597; in tal caso la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri deve avvenire entro il 17 aprile 2027, mentre i dati e i metodi relativi a un anno precedente al 2020 devono essere trasmessi alla Commissione e resi pubblici. La Commissione adotta un fattore di correzione per tenere conto del turismo entro il 17 ottobre 2027. Se i dati proposti non rispettano le condizioni, la Commissione può imporre l’uso di un diverso anno di riferimento.
Monitoraggio, metodologia e revisione sugli sprechi alimentari
Gli Stati membri devono monitorare e valutare l’attuazione delle misure e il rispetto degli obiettivi tramite misurazioni basate su una metodologia uniforme. Alla Commissione è conferita una delega per adottare atti delegati sulla metodologia comune e sui requisiti minimi di qualità per la misurazione dei rifiuti alimentari.
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione deve riesaminare gli obiettivi del 2030, con possibile modifica, estensione ad altre fasi della filiera e valutazione di nuovi obiettivi oltre il 2030. Il riesame deve includere una valutazione della produzione primaria, della fattibilità di ulteriori obiettivi vincolanti al 2035 e dell’impatto delle variazioni dei livelli di produzione.
Gli Stati membri devono inoltre adottare programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari, che possono essere presentati nell’ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e devono designare le autorità competenti per il coordinamento entro il 17 gennaio 2026. I programmi devono essere comunicati alla Commissione entro il 17 ottobre 2027.
Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili
Il nuovo articolo 22 bis impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. Il regime deve essere conforme agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e deve essere operativo entro il 17 aprile 2028.
La responsabilità si applica ai produttori che mettono per la prima volta tali prodotti a disposizione sul mercato dello Stato membro. I produttori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo che vendono a distanza devono designare un rappresentante autorizzato; gli Stati membri possono anche imporre tale obbligo ai produttori stabiliti in paesi terzi. In alternativa, gli obblighi possono essere svolti da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, incaricata con mandato scritto.
La Commissione può modificare l’allegato IV quater mediante atti delegati per allineare i codici NC alla nomenclatura combinata del regolamento n. 2658/87.
Riparto dei ruoli, soggetti coinvolti e costi a carico dei produttori
Gli Stati membri devono definire con chiarezza ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime. I soggetti pertinenti comprendono almeno produttori, organizzazioni di adempimento, gestori di rifiuti, autorità locali, operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, e soggetti dell’economia sociale.
I produttori devono coprire i costi della raccolta, del trasporto, della cernita, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, degli altri trattamenti, delle indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati, della comunicazione agli utilizzatori finali, della raccolta e comunicazione dei dati, nonché della ricerca e sviluppo orientati alla progettazione ecocompatibile e al riciclaggio da fibra a fibra. Gli Stati membri possono anche far coprire ai produttori i costi relativi ai prodotti tessili che finiscono nei rifiuti urbani indifferenziati.
I costi devono essere limitati a quelli necessari per fornire servizi efficienti in termini di costi e devono essere fissati in modo trasparente. È previsto che i contributi tengano conto dei ricavi derivanti da riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e materie prime secondarie, e che non impongano oneri sproporzionati alle PMI.
Eco-modulazione delle tariffe e contrasto alla fast fashion
La direttiva collega la modulazione dei contributi alle caratteristiche di progettazione ecocompatibile previste dal regolamento (UE) 2024/1781 e, più in generale, a criteri di sostenibilità armonizzati. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri di modulazione delle tariffe, evitando distorsioni del mercato interno.
Gli Stati membri possono inoltre modulare i contributi in funzione di pratiche di moda rapida e ultrarapida, valutando parametri quali ampiezza della gamma di prodotti, frequenza delle offerte e incentivi alla riparazione. Per le microimprese, il contributo deve essere definito in modo proporzionato, tenendo conto dei volumi immessi sul mercato e minimizzando gli obblighi di comunicazione.
Raccolta differenziata, rete territoriale e ruolo dell’economia sociale
Il sistema di raccolta deve coprire l’intero territorio dello Stato membro, tenendo conto di densità abitativa, volumi previsti, accessibilità e vicinanza agli utilizzatori finali, senza concentrarsi solo sulle aree redditizie. Deve prevedere punti di raccolta istituiti dalle organizzazioni di responsabilità estesa, dai gestori di rifiuti e in collaborazione con soggetti dell’economia sociale, rivenditori, autorità pubbliche e altri soggetti.
Gli Stati membri devono garantire:
- raccolta gratuita dei prodotti usati e di scarto presso i punti del sistema;
- frequenze di raccolta adeguate al volume raccolto;
- coordinamento tra soggetti dell’economia sociale e organizzazioni di adempimento;
- divieto di escludere autorità locali, economia sociale o altri operatori del riutilizzo;
- possibilità per i soggetti dell’economia sociale di mantenere propri punti di raccolta e di ricevere un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione dei punti.
I soggetti dell’economia sociale possono essere esentati, in tutto o in parte, dagli obblighi di comunicazione se questi risultano sproporzionati. Devono comunque trasmettere almeno annualmente, salvo esenzione, dati quantitativi su riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre destinazioni finali.
Gestione, cernita, cessazione della qualifica di rifiuto ed esportazioni
L’articolo 22 quinquies stabilisce che raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento devono essere protetti da agenti atmosferici e contaminazioni. I tessili raccolti separatamente sono rifiuti al momento della raccolta, salvo il caso di consegna diretta da parte dell’utilizzatore finale e valutazione professionale di idoneità al riutilizzo presso il punto di raccolta.
La cernita deve essere orientata prioritariamente al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo, poi al riciclaggio e, se necessario, alla rifabbricazione. Gli articoli non idonei al riutilizzo devono essere avviati al riciclaggio, anche da fibra a fibra, ove tecnicamente possibile. I risultati della cernita e del recupero devono soddisfare i futuri criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6.
Per evitare esportazioni fraudolente di rifiuti spacciati per usato, tutte le spedizioni professionali di prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo devono essere accompagnate da documentazione specifica: fattura e contratto, prova di cernita o valutazione professionale, dichiarazione che la spedizione non contiene rifiuti. Sono previste regole di conservazione documentale sull’imballaggio e poteri di ispezione delle autorità competenti. Se una spedizione sospetta si rivela essere rifiuto, i costi di analisi, ispezione e stoccaggio possono essere imputati ai produttori, a terzi che agiscono per loro conto o ad altri soggetti che organizzano la spedizione.
Interazione con piattaforme online e fornitori di servizi di logistica
La direttiva integra il quadro del regolamento (UE) 2022/2065. I produttori che vendono a consumatori nell’Unione prodotti tessili soggetti al regime devono fornire alle piattaforme online le informazioni di registrazione e un’autocertificazione di conformità prima di poter utilizzare i servizi. L’iscrizione nel registro dei produttori vale come informazione adeguata ai fini del regolamento sui servizi digitali.
Analogamente, i fornitori di servizi di logistica devono ricevere le informazioni pertinenti e compiere il massimo sforzo per verificarne affidabilità e completezza. In caso di dati inesatti o incompleti, devono chiedere correzione; se il produttore non adempie, devono sospendere rapidamente il servizio. Il produttore può impugnare la sospensione davanti a un tribunale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di logistica.
Registro dei produttori e atti di esecuzione
Ogni Stato membro deve istituire un registro nazionale dei produttori per verificare il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa e di raccolta differenziata. La registrazione è obbligatoria e condiziona la possibilità di commercializzare i prodotti; le domande devono contenere dati identificativi completi, codici NC, informazioni sull’organizzazione di adempimento e una dichiarazione di veridicità.
L’autorità competente deve rilasciare il numero di registrazione entro 12 settimane e può rifiutare o revocare la registrazione in caso di informazioni insufficienti o mancato rispetto dei requisiti. La Commissione adotterà entro il 17 aprile 2027 un formato armonizzato di registrazione. Se il registro non è pubblico, piattaforme online e fornitori di logistica devono potervi accedere gratuitamente.
Trasposizione, applicazione graduale e microimprese
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2027. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Il regime tessile si applica con una tempistica differenziata:
- entro il 17 aprile 2028 devono essere istituiti i regimi di responsabilità estesa del produttore;
- dal 17 aprile 2029 gli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies si applicano alle imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Riesame finale e possibili sviluppi futuri
Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione deve valutare la direttiva e la direttiva 1999/31/CE. Il riesame riguarda, tra l’altro:
- l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa del produttore tessili nel coprire i costi;
- l’eventuale contributo finanziario degli operatori del riutilizzo, soprattutto dei maggiori;
- la possibilità di introdurre obiettivi su prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti tessili;
- la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare incenerimento o discarica di materiali recuperabili.
La Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE
L’articolo 1, punto 1, inserisce espressamente tra le esclusioni dall’ambito della direttiva 2008/98/CE il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE.
Nuove definizioni per il regime tessile
L’articolo 1, punto 2, inserisce nell’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE le definizioni di produttore di prodotti tessili/affini ai tessili/calzaturieri, messa a disposizione sul mercato, organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, piattaforma online, fornitore di servizi di logistica, consumatore, utilizzatore finale, soggetto dell’economia sociale e prodotto di consumo invenduto.
Prevenzione dei rifiuti alimentari e obiettivi al 2030
Con il nuovo articolo 9 bis gli Stati membri devono adottare misure adeguate lungo l’intera filiera alimentare, incluse misure di cambiamento comportamentale, cooperazione di filiera, donazione, formazione e innovazione tecnologica. Devono inoltre conseguire entro il 31 dicembre 2030 una riduzione del 10% dei rifiuti alimentari nella trasformazione e fabbricazione e del 30% pro capite nella vendita al dettaglio, distribuzione, ristorazione, servizi di ristorazione e nuclei domestici, rispetto alla media annua 2021-2023. Sono previsti termini di notifica al 17 aprile 2027 per l’uso di un anno di riferimento precedente e al 17 ottobre 2027 per il fattore di correzione turismo; la Commissione riesamina gli obiettivi entro il 31 dicembre 2027.
Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari e coordinamento nazionale
L’articolo 29 bis impone agli Stati membri di valutare e adeguare i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, di comunicarli alla Commissione entro il 17 ottobre 2027 e di designare le autorità competenti per il coordinamento entro il 17 gennaio 2026.
Responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili
Il nuovo articolo 22 bis impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri dell’allegato IV quater, da applicare entro il 17 aprile 2028. I produttori stabiliti in altri Stati membri o in paesi terzi che vendono a distanza devono designare un rappresentante autorizzato o, su base facoltativa, un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. La Commissione può aggiornare l’allegato IV quater con atti delegati; gli Stati membri devono definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Registro dei produttori tessili
Il nuovo articolo 22 ter impone l’istituzione di un registro nazionale dei produttori, l’iscrizione obbligatoria e la possibilità di commercializzare i prodotti solo se il produttore o il rappresentante autorizzato è registrato. La domanda deve contenere dati identificativi, codici NC, dati dell’organizzazione di adempimento e dichiarazione di veridicità. L’autorità competente rilascia il numero di registrazione entro 12 settimane. Entro il 17 aprile 2027 la Commissione adotta un formato armonizzato di registrazione.
Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e finanziamento
L’articolo 22 quater stabilisce l’obbligo di incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, soggetta ad autorizzazione. I contributi devono essere basati sul peso/quantità, modulati secondo requisiti di ecodesign e altri criteri di sostenibilità, tener conto dei ricavi da riutilizzo e materie prime secondarie e non imporre oneri sproporzionati alle PMI. Gli Stati membri possono introdurre modulazione anche rispetto a pratiche di fast fashion e ultrafast fashion. La Commissione può adottare criteri armonizzati di modulazione.
Raccolta differenziata, cernita e gestione dei tessili di scarto
L’articolo 22 quater disciplina una rete di raccolta sull’intero territorio nazionale, gratuita per gli utenti finali, con punti di raccolta accessibili e collaborazione con enti locali, gestori, soggetti dell’economia sociale e operatori del riutilizzo. Gli Stati membri devono garantire cernita orientata al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, tutela della riservatezza dei dati, informazione agli utilizzatori finali, procedure trasparenti di selezione dei gestori di rifiuti, obblighi di comunicazione annuale e pubblicazione di dati. L’articolo 22 quinquies qualifica come rifiuti i tessili raccolti separatamente al momento della raccolta, salvo i casi di valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo, e disciplina cernita, documentazione per le spedizioni, controlli e ispezioni contro l’export improprio di rifiuti mascherati da usato.
Obblighi informativi e rapporti con piattaforme online e logistica
Per la vendita a distanza e l’intermediazione online, i produttori devono fornire alle piattaforme online i dati di registrazione e un’autocertificazione di conformità; analoghi obblighi informativi si estendono ai fornitori di servizi di logistica, che devono verificare l’affidabilità delle informazioni e sospendere il servizio in caso di mancato aggiornamento. Il produttore ha diritto di impugnare la sospensione davanti a un tribunale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.
Termini di trasposizione, applicazione graduale e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 17 giugno 2027. I regimi tessili devono essere istituiti entro il 17 aprile 2028; per le microimprese gli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies si applicano dal 17 aprile 2029. La Commissione deve valutare la direttiva e la direttiva 1999/31/CE entro il 31 dicembre 2029, considerando anche possibili obiettivi futuri per i rifiuti tessili e la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 8 set 2025Direttiva 2025/1802
- direttiva · 8 set 2025Direttiva 2025/2363
- direttiva · 8 set 2025Direttiva 2025/2364
- direttiva · 14 ott 2025Direttiva 2025/2062
- direttiva · 22 ott 2025Direttiva 2025/2206
- direttiva · 22 ott 2025Direttiva 2025/2205
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →