Direttiva 2025/2062
Direttiva delegata (UE) 2025/2062 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di stupefacenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI per includere tre nuove sostanze psicoattive, 2-MMC, NEP e 4-BMC, nella definizione di «stupefacenti». L’intervento si fonda sulle valutazioni di rischio dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe e mira ad applicare a tali sostanze le norme minime UE sui reati e sulle sanzioni in materia di traffico illecito. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 12 luglio 2026.
Includere 2-MMC, NEP e 4-BMC nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, estendendo a tali nuove sostanze psicoattive la definizione di «stupefacenti» ai fini dei reati e delle sanzioni in materia di traffico illecito.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri vincolati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, nell’ambito della disciplina UE sui reati e le sanzioni applicabili al traffico illecito di stupefacenti. L’effetto materiale consiste nell’assoggettare 2-metilmetcatinone (2-MMC), N-etilnorpentedrone (NEP) e 4-bromometcatinone (4-BMC) alla definizione di «stupefacenti» di cui alla decisione quadro, con conseguente applicazione delle relative norme minime in materia penale. L’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della direttiva; la Danimarca non vi partecipa e non ne è vincolata né soggetta all’applicazione. La direttiva richiede il recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 12 luglio 2026.
Inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti"
La direttiva delegata (UE) 2025/2062 interviene sulla decisione quadro 2004/757/GAI, che fissa norme minime in materia di elementi costitutivi dei reati e sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti. L’obiettivo è estendere la disciplina penale dell’Unione a tre nuove sostanze psicoattive, sulla base di una valutazione di rischio che ne evidenzia la crescente diffusione e i profili di pericolosità per salute pubblica e società.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama le relazioni di valutazione del rischio predisposte dal comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe, nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1322. Le valutazioni riguardano 2-metilmetcatinone (2-MMC), N-etilnorpentedrone (NEP) e 4-bromometcatinone (4-BMC), considerate catinoni sintetici con effetti psicostimolanti e analoghi a quelli di sostanze già sottoposte a controllo internazionale.
I considerando evidenziano che:
- il 2-MMC è presente nell’Unione almeno dal 2013, con forte aumento della disponibilità dal 2022; è stato rilevato in 23 Stati membri e sono segnalati decessi e intossicazioni acute;
- il NEP è presente almeno dal 2013, rilevato in 25 Stati membri, con sequestri molto rilevanti dal 2022 e numerosi decessi confermati;
- il 4-BMC è presente almeno dal 2011, rilevato in 18 Stati membri; dopo un calo, la sua presenza è tornata a crescere dal 2024.
Le sostanze risultano normalmente vendute come polveri, pur essendo state rinvenute anche in altre forme. Non hanno usi terapeutici riconosciuti nell’Unione né, per quanto risulta, altrove, salvo possibili impieghi come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.
Effetti giuridici dell’inclusione nell’allegato
L’articolo 1 modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI aggiungendo tre nuove voci:
- 2-(metilammino)-1-(2-metilfenil)propan-1-one (2-metilmetcatinone, 2-MMC);
- 2-(etilammino)-1-fenilpentan-1-one (N-etilnorpentedrone, NEP);
- 1-(4-bromofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (4-bromometcatinone, 4-BMC).
L’effetto pratico è l’assoggettamento di tali sostanze alle disposizioni della decisione quadro in materia di traffico illecito di stupefacenti, con conseguente estensione delle norme minime UE sui reati e sulle sanzioni.
Ragioni di politica criminale e cooperazione transfrontaliera
La direttiva sottolinea che le tre sostanze sono spesso prodotte, importate, distribuite e vendute come sostituti «legali» di stimolanti controllati come anfetamina, cocaina e MDMA, e che possono anche essere spacciate per altre droghe. Pur con informazioni limitate sul coinvolgimento di organizzazioni criminali, emergono elementi che suggeriscono attività illecite di produzione, traffico e fornitura.
I considerando evidenziano inoltre che molti Stati membri già controllano tali sostanze sulla base della legislazione nazionale. L’inclusione a livello UE mira quindi a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, assicurando un quadro più omogeneo di risposta penale.
Ambito di applicazione soggettivo e posizioni degli Stati membri
La direttiva è destinata agli Stati membri. Nei considerando si precisa che:
- l’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2103, e partecipa all’adozione e all’applicazione della presente direttiva;
- la Danimarca non partecipa all’adozione e all’applicazione della direttiva e non ne è vincolata.
Recepimento e obblighi formali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 12 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione:
- il testo delle disposizioni di recepimento;
- il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di pubblicazione indicata è il 23 dicembre 2025.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la modifica è rilevante perché amplia il novero delle sostanze considerate stupefacenti ai fini della disciplina penale UE sul traffico illecito. Gli operatori dovranno monitorare il recepimento nazionale entro il 12 luglio 2026 e verificare eventuali adeguamenti della normativa interna, in particolare quanto a qualificazione delle sostanze, controlli, profili sanzionatori e cooperazione transfrontaliera.
Disposizioni principali
Inclusione delle nuove sostanze psicoattive nell’allegato
L’articolo 1 aggiunge all’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI i punti 22, 23 e 24, relativi a 2-MMC, NEP e 4-BMC. In tal modo tali sostanze rientrano nella definizione di «stupefacenti» ai fini della disciplina penale dell’Unione sul traffico illecito.
Base scientifica e valutazione del rischio
La Commissione fonda l’intervento sulle relazioni di valutazione del rischio predisposte dal comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe il 20 e 21 maggio 2025 e trasmesse il 27 maggio 2025. Il testo richiama dati su diffusione, sequestri, intossicazioni e decessi, nonché l’assenza di usi terapeutici riconosciuti.
Ragioni sostanziali dell’inclusione
I considerando evidenziano che le tre sostanze sono catinoni sintetici con effetti psicostimolanti, spesso venduti come sostituti «legali» di stimolanti controllati. Le informazioni disponibili indicano rischi per la salute e la società paragonabili a quelli di altri catinoni sintetici già controllati, nonché un potenziale di diffusione nell’Unione significativo o in aumento.
Recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 12 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva conformemente ai trattati. I considerando precisano la posizione differenziata di Irlanda e Danimarca: l’Irlanda partecipa, la Danimarca no.
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