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Direttiva 2025/1802

Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

Normativa europea32025L1802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2025/1802 modifica la direttiva RoHS 2011/65/UE in relazione all’esenzione per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione. L’intervento rinnova e riorganizza l’esenzione dell’allegato III, voce 7 a), suddividendola in più sottovoci tecniche con condizioni specifiche e scadenze differenziate, al fine di limitare gli usi impropri e consentire una valutazione più mirata delle applicazioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2026 e applicarle dal 1 luglio 2026.

Modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) aggiornando l’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, con suddivisione in sottocasi e nuove date di scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE e, in particolare, alle applicazioni coperte dall’esenzione dell’allegato III, voce 7 a), relative all’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione. Le nuove sottovoci interessano tutte le categorie di AEE di cui all’allegato I, ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 dell’allegato III. Restano rilevanti le categorie già considerate dalla direttiva RoHS, incluse categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro), categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e categoria 11 (altre AEE), ma la direttiva interviene ora con un’unica disciplina modificata dell’esenzione.

Direttiva delegata (UE) 2025/1802: esenzione RoHS per il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

La direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, cioè la disciplina RoHS sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’atto rinnova l’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione e la riorganizza in più sottovoci tecniche, con l’obiettivo di limitare gli usi non giustificati e di consentire una valutazione più precisa delle singole applicazioni.

Finalità e contesto normativo

La direttiva parte dal quadro generale della direttiva 2011/65/UE, che impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato III. Il piombo resta sostanza soggetta a restrizione, con valore massimo di concentrazione dello 0,1 % in peso nei materiali omogenei. La Commissione richiama inoltre il fatto che l’esenzione precedente era già stata concessa e successivamente oggetto di domande di rinnovo, valutate tramite studi tecnico-scientifici e consultazioni dei portatori di interessi.

Esito della valutazione tecnica e giustificazione del rinnovo

Dalla valutazione emerge che le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono impiegate in molte applicazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali saldature contengono oltre l’85 % di piombo in peso e offrono proprietà considerate fondamentali: alto punto di fusione, conducibilità elettrica e termica, duttilità, resistenza alla corrosione, ossidazione adeguata e bagnabilità. Sebbene siano disponibili alcuni sostituti e alternative, la Commissione rileva che nei prossimi tre anni non saranno disponibili soluzioni senza piombo, oppure saranno disponibili solo con affidabilità insufficiente, per tutte le applicazioni interessate.

Ristrutturazione dell’esenzione in sottovoci

La direttiva osserva che la voce 7 a) dell’allegato III era ampiamente utilizzata, talvolta senza necessità tecnica, e per questo procede a una segmentazione in sottovoci. La valutazione tecnico-scientifica ha individuato sette settori di applicazione: interconnessioni interne nelle AEE; connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti; connessioni integrali per componenti diversi dalla matrice montati su sottounità; giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti a schede a circuito stampato o lead frame; materiali per sigillatura ermetica; saldature ad alta temperatura di fusione in determinate lampade; trasduttori audio. Tali settori sono ulteriormente precisati da condizioni tecniche.

La Commissione ritiene che la suddivisione non costituisca un onere amministrativo sproporzionato, poiché il settore ha avuto tempo sufficiente per contribuire e adattarsi. Al tempo stesso viene fissato un periodo breve per l’esenzione generale, così da consentire l’eventuale individuazione di settori mancanti e ridurre il rischio di distorsioni del mercato. Per le sottovoci, invece, viene previsto un periodo di validità sufficiente, tenendo conto anche dell’obbligo di presentare eventuali domande di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

Contenuto della nuova voce 7 a) dell’allegato III

L’allegato della direttiva sostituisce integralmente la voce 7 a) con una formulazione articolata:

  • la voce generale 7 a) riguarda il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, cioè leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso;
  • essa si applica a tutte le categorie, salvo le applicazioni di cui alla voce 24 dell’allegato III, e scade il 30 giugno 2027;
  • la sottovoce 7 a)-I riguarda le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice o per altri componenti con la matrice nell’assemblaggio dei semiconduttori, quando ricorrono determinate soglie di corrente, tensione o dimensioni della matrice; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-II riguarda le connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, a condizione che siano rispettati specifici parametri di conducibilità termica, conducibilità elettrica e temperatura di solidus; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-III riguarda i giunti di saldatura di primo livello per la fabbricazione di componenti, con esclusione delle applicazioni di fissaggio della matrice e delle sigillature ermetiche; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-IV riguarda i giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame, inclusi specifici usi in BGA ceramici e in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura oltre 220 °C; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-V riguarda il materiale per la sigillatura ermetica tra package o spine ceramiche e contenitori metallici, oppure tra terminazioni dei componenti e sottoparti interne; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-VI riguarda le connessioni elettriche tra componenti di lampade con riflettore a incandescenza per riscaldamento a infrarossi, lampade a scarica ad alta intensità o lampade da forno; scade il 31 dicembre 2027;
  • la sottovoce 7 a)-VII riguarda i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C; scade il 31 dicembre 2027.

Rapporto con gli altri atti dell’Unione

Nei considerando la Commissione precisa che il rinnovo dell’esenzione e l’introduzione delle sottovoci non indeboliscono la protezione dell’ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il riferimento conferma che la disciplina va letta in coordinamento con il quadro europeo sulle sostanze chimiche.

Recepimento, applicazione ed efficacia

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2026 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1 luglio 2026. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione sia il testo delle misure di recepimento sia le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano tenuti a conseguire il risultato imposto dalla direttiva mediante le forme e i mezzi di recepimento ritenuti più idonei.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda l’esenzione per il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, già prevista dalla voce 7 a), che viene sostituita e articolata in una serie di sottovoci tecniche.

Ragioni del rinnovo e della ristrutturazione dell’esenzione

Dai considerando emerge che il piombo è sostanza soggetta a restrizione nella direttiva 2011/65/UE, con limite dello 0,1 % in peso nei materiali omogenei. La Commissione ha ritenuto che, nonostante la disponibilità parziale di sostituti, entro i prossimi tre anni non esistano soluzioni senza piombo sufficientemente affidabili per tutte le applicazioni pertinenti. Per ridurre l’uso improprio dell’esenzione e consentire una valutazione mirata, l’esenzione viene suddivisa in sottovoci.

Ambito tecnico delle sottovoci dell’esenzione

L’allegato sostituisce la voce 7 a) con una disciplina che copre: interconnessioni interne per il fissaggio della matrice e altri componenti con la matrice nei semiconduttori; connessioni integrali del fissaggio della matrice con condizioni tecniche su conducibilità termica, conducibilità elettrica e temperatura di solidus; giunti di saldatura di primo livello; giunti di saldatura di secondo livello per determinati componenti e BGA ceramici; materiali per sigillatura ermetica; connessioni elettriche per specifiche lampade; trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C.

Scadenze dell’esenzione e delle sottovoci

La voce generale 7 a) si applica a tutte le categorie, salvo le applicazioni di cui alla voce 24 dell’allegato III, e scade il 30 giugno 2027. Le sottovoci 7 a)-I, 7 a)-II, 7 a)-III, 7 a)-IV, 7 a)-V, 7 a)-VI e 7 a)-VII si applicano anch’esse a tutte le categorie, salvo la voce 24, e scadono tutte il 31 dicembre 2027.

Trasposizione nazionale

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 luglio 2026. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Obblighi di comunicazione agli Stati membri

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichemercato internosalute

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