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Direttiva 2025/2363

Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica

Normativa europea32025L2363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2025/2363 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare le esenzioni relative al piombo in componenti di vetro o ceramica. La Commissione, sulla base di valutazioni tecniche e scientifiche, ha ritenuto che per alcune applicazioni la sostituzione del piombo resti scientificamente o tecnicamente impraticabile o non sufficientemente affidabile. La direttiva rinnova quindi talune esenzioni, ne riformula una in due nuove voci e fissa nuovi termini di scadenza, con obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2026 e applicazione dal 1 luglio 2026.

Modifica della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e riformulare un’esenzione relativa all’uso del piombo in componenti di vetro o ceramica nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, con effetti sulle esenzioni dall’obbligo di non contenere sostanze pericolose di cui all’allegato II. La direttiva incide in particolare sui componenti contenenti piombo nel vetro, nella ceramica o in matrici di vetro/ceramica, comprese specifiche applicazioni tecniche elencate nell’allegato III. Sono interessate tutte le categorie, salvo le esclusioni espressamente previste per alcune voci dell’allegato III e, per la nuova voce 7 c)-VI, anche la voce 14 dell’allegato IV.

Modifica della direttiva RoHS per l’esenzione del piombo in vetro e ceramica

La direttiva delegata (UE) 2025/2363 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare il regime delle esenzioni in relazione al piombo, alla luce di valutazioni tecniche e scientifiche che hanno confermato la persistenza di specifiche criticità di sostituzione in talune applicazioni di vetro e ceramica.

Contesto normativo e finalità

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate di cui all’allegato III. Il piombo figura tra le sostanze soggette a restrizione, con soglia massima dello 0,1 % in peso nei materiali omogenei. La nuova direttiva conferma che, per alcune applicazioni specialistiche, il mantenimento dell’esenzione non indebolisce la tutela della salute umana e dell’ambiente.

Valutazione tecnica e ragioni del rinnovo

La Commissione ha ricevuto domande di rinnovo per le esenzioni già previste dalle direttive delegate (UE) 2018/736 e (UE) 2019/169. Le domande sono state presentate nei termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE; pertanto, l’esenzione in vigore resta valida fino alla decisione della Commissione. La valutazione, supportata da studi tecnici e scientifici conclusi nel 2022 e nel 2024 e da consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, ha evidenziato che il piombo conferisce a vetro e ceramica proprietà essenziali, tra cui caratteristiche dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, magnetiche e di semiconduttore, nonché miglioramenti di lavorabilità e stabilità chimica.

Modifiche all’allegato III della direttiva 2011/65/UE

La direttiva sostituisce le voci 7 c)-I e 7 c)-II e introduce le nuove voci 7 c)-V e 7 c)-VI.

  • La voce 7 c)-I riguarda componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, o in una matrice di vetro o ceramica; si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027.
  • La voce 7 c)-II riguarda il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori con tensione nominale pari o superiore a 125 V CA o 250 V CC; si applica a tutte le categorie, con esclusione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV, e scade il 31 dicembre 2027.
  • La voce 7 c)-V copre specifiche applicazioni del piombo nel vetro o in matrici di vetro, tra cui isolamento elettrico, sigillatura ermetica, legame in processi a temperatura inferiore a 500 °C, materiali resistivi e superfici di vetro modificate chimicamente per MCP, CEM e RGP; si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027.
  • La voce 7 c)-VI copre il piombo nella ceramica per ceramiche piezoelettriche PZT e per conferire un coefficiente di temperatura positivo; si applica a tutte le categorie, con esclusione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c)-IV dell’allegato III e alla voce 14 dell’allegato IV, e scade il 31 dicembre 2027.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2026 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1 luglio 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate, incluse le disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In pratica, il testo conferma la continuità del regime derogatorio RoHS per alcune applicazioni ad alta complessità tecnica, ma con una razionalizzazione delle voci esentate e con nuove date di scadenza uniformate per tutte le categorie interessate.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda le voci 7 c)-I e 7 c)-II e introduce le nuove voci 7 c)-V e 7 c)-VI, tutte relative a esenzioni per l’uso del piombo in specifiche applicazioni di vetro o ceramica.

Rinnovo e riformulazione delle esenzioni sul piombo

Le voci 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituite. La voce 7 c)-I riguarda componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, ad esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica; si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027. La voce 7 c)-II riguarda il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore; si applica a tutte le categorie, ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV, e scade il 31 dicembre 2027.

Nuove esenzioni 7 c)-V e 7 c)-VI

Sono aggiunte due nuove voci: 7 c)-V per componenti contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro impiegati per protezione e isolamento elettrico nelle perle di vetro di diodi ad alta tensione e negli strati di vetro dei wafer, per sigillatura ermetica, per legame in determinate finestre di processo termico (< 500 °C), come materiale resistivo e per superfici di vetro modificate chimicamente in specifiche tecnologie; 7 c)-VI per componenti contenenti piombo nella ceramica usata in ceramiche piezoelettriche PZT e per conferire un coefficiente di temperatura positivo alle ceramiche. Entrambe si applicano a tutte le categorie, con esclusioni specifiche richiamate, e scadono il 31 dicembre 2027.

Presupposti tecnici del rinnovo

Nei considerando la Commissione afferma che, in base a studi tecnici e scientifici e a consultazioni con i portatori di interessi, la sostituzione del piombo non è tecnicamente praticabile per tutte le applicazioni oppure i sostituti non sono sufficientemente affidabili. Per le ceramiche dielettriche dei condensatori ad alta tensione, la sostituzione è possibile solo in alcune applicazioni, ma non nella maggior parte dei casi. Tali esiti giustificano il rinnovo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.

Termini di trasposizione e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1 luglio 2026. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodottoapparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericolosemercato interno

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