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Direttiva 2025/2205

Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025L2205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo organico il quadro UE sulla patente di guida, sostituendo la direttiva 2006/126/CE e il regolamento (UE) n. 383/2012. Introduce un modello armonizzato che comprende patente fisica e patente di guida mobile, disciplina categorie, età minime, equivalenze, validità e procedure di conversione, con forte enfasi su sicurezza stradale, prevenzione delle frodi e interoperabilità digitale. Prevede anche standard minimi per esami, esaminatori e idoneità psicofisica, oltre a regole per l’assistenza reciproca tra Stati membri e per il recepimento di determinate equivalenze già dal 2027.

Patente di guida dell’Unione: norme comuni su rilascio, validità, categorie, digitalizzazione, riconoscimento reciproco, conversione delle patenti UE e di paesi terzi, idoneità psicofisica e sicurezza stradale, con abrogazione della direttiva 2006/126/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione, sia in formato fisico sia in formato digitale (patente di guida mobile), e disciplina il rilascio, la validità, il rinnovo, la sostituzione, la conversione, l’annullamento, la revoca, la sospensione e la limitazione delle patenti. Si applica inoltre ai conducenti inesperti, al sistema di guida accompagnata, agli esaminatori di guida e ai profili di idoneità fisica e mentale dei candidati e dei titolari. Restano escluse le macchine mobili non stradali e alcuni veicoli agricoli/forestali trainanti o specializzati, nonché i veicoli delle forze armate e della protezione civile quando esclusi dagli Stati membri nei casi consentiti; la direttiva contiene anche regole specifiche per la conversione di patenti di paesi terzi e per l’uso della rete UE delle patenti di guida.

Patente di guida dell’Unione: quadro aggiornato, digitale e armonizzato

La direttiva istituisce un nuovo quadro organico per la patente di guida nell’Unione, sostituendo la disciplina del 2006 e coordinandola con la digitalizzazione dei servizi, con la sicurezza stradale e con l’interoperabilità europea. La finalità dichiarata è duplice: ridurre in modo significativo vittime e feriti gravi sulle strade e agevolare la libera circolazione delle persone mediante norme uniformi su rilascio, riconoscimento e rinnovo delle patenti.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva si fonda sull’articolo 91 TFUE e mira a creare regole comuni su:

  • modelli e categorie delle patenti;
  • rilascio, validità, rinnovo e riconoscimento reciproco;
  • conversione, sostituzione, annullamento, revoca, sospensione e limitazione;
  • disciplina dei conducenti inesperti, della guida accompagnata e del periodo di prova.

Il legislatore UE sottolinea che l’armonizzazione è necessaria perché le sole norme nazionali non consentirebbero un livello sufficiente di sicurezza stradale né una reale libertà di circolazione. La direttiva, tuttavia, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità rilevanti su alcuni profili: specifiche scelte amministrative, eventuali ulteriori requisiti sanitari, facoltà di introdurre limiti più rigorosi, deroghe territoriali o settoriali e opzioni organizzative in materia di esami e controlli.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’ambito applicativo riguarda le patenti rilasciate dagli Stati membri, sia in formato fisico sia in formato digitale, e le relative procedure. La disciplina copre anche:

  • conducenti inesperti;
  • esaminatori di guida;
  • conversione delle patenti UE e di quelle di paesi terzi;
  • assistenza reciproca tra autorità nazionali tramite la rete UE delle patenti di guida.

Sono escluse le macchine mobili non stradali e alcuni veicoli a funzione principalmente agricola o forestale, oltre ai veicoli militari e della protezione civile quando lo Stato membro li esclude nei casi consentiti. La direttiva include inoltre disposizioni speciali per persone con disabilità, veicoli di emergenza, veicoli alimentati con combustibili alternativi e patenti di paesi terzi.

Patente fisica e patente di guida mobile

La direttiva introduce un sistema a doppio formato:

  • patente fisica, con standard UE uniformi e misure antifalsificazione;
  • patente di guida mobile, come formato digitale interoperabile, collegato ai portafogli europei di identità digitale.

Gli Stati membri devono garantire la perfetta equivalenza tra i due formati quanto a diritti, condizioni di guida e validità amministrativa. Dal momento stabilito dall’articolo 3, paragrafo 4, e comunque 54 mesi dopo il primo atto di esecuzione sull’introduzione della patente mobile, il formato predefinito diventa quello digitale, ma il candidato conserva il diritto di chiedere il formato fisico o entrambi i formati con un’unica domanda.

Per la patente fisica la direttiva consente microchip e codici QR. Il microchip può contenere, oltre ai dati armonizzati, eventuali dati supplementari solo se previsti dal diritto nazionale; il codice QR serve esclusivamente a verificare l’autenticità delle informazioni stampate. La direttiva richiama espressamente il GDPR, la direttiva ePrivacy e la direttiva 2016/680 e impone che i dati personali siano limitati a quanto necessario per identificare il titolare e verificare il diritto di guidare.

Categorie, equivalenze e masse dei veicoli

Il sistema categoriale è rivisto in modo dettagliato per AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. La classificazione tiene conto di:

  • massa massima autorizzata;
  • potenza e rapporto potenza/peso;
  • numero di passeggeri;
  • presenza di rimorchi o semirimorchi.

Sono previste regole specifiche per:

  • veicoli alimentati con combustibili alternativi, che possono superare certe soglie di massa;
  • camper;
  • veicoli di emergenza;
  • veicoli speciali per persone con disabilità, che possono essere esclusi dall’ambito applicativo previo accordo della Commissione.

L’articolo 9 introduce un sistema di graduazione tra categorie e di equivalenze, incluse alcune equivalenze facoltative nazionali. Le equivalenze per veicoli alimentati con combustibili alternativi e taluni veicoli di emergenza prevedono una disciplina specifica e, in parte, un recepimento anticipato già dal 2027.

Età minima, guida accompagnata e periodo di prova

La direttiva fissa età minime armonizzate, con possibilità per gli Stati membri di innalzare o abbassare taluni limiti entro confini definiti. In particolare, sono previste deroghe per:

  • veicoli di emergenza;
  • alcune categorie AM e B1;
  • alcune ipotesi legate al CAP per il trasporto professionale;
  • la guida accompagnata.

Il sistema di guida accompagnata consente il rilascio della patente B a 17 anni con codice UE 98.02, e in via facoltativa anche per C1, C1E e C, se il candidato possiede il CAP richiesto. L’accompagnatore deve avere almeno 24 anni, essere titolare della patente pertinente da oltre cinque anni e non aver subito recenti interdizioni alla guida.

Per i conducenti inesperti è previsto un periodo di prova di almeno due anni, durante il quale si applicano norme o sanzioni più rigorose per la guida in stato di ebbrezza e misure per ridurre la guida sotto l’effetto di stupefacenti e il mancato uso di cinture o seggiolini. Gli Stati membri possono introdurre regole ancora più severe e ulteriori periodi di prova per altre categorie.

Esame di guida, requisiti tecnici e formazione

L’ottenimento della patente richiede il superamento di una prova teorica e di una prova di capacità e comportamento, con requisiti differenziati per categorie e con eventuali formazioni o prove aggiuntive per particolari abilitazioni:

  • accesso progressivo alla categoria A;
  • combinazioni con rimorchio;
  • camper;
  • veicoli di emergenza;
  • veicoli alimentati con combustibili alternativi.

L’allegato II aggiorna i contenuti dell’esame teorico, includendo espressamente:

  • utenti vulnerabili e micromobilità;
  • sistemi avanzati di assistenza alla guida;
  • guida automatizzata;
  • sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi;
  • ecoguida, ricarica dei veicoli elettrici e aspetti ambientali.

Le prove pratiche includono manovre, guida nel traffico, controllo del veicolo, reazione alle situazioni pericolose ed ecoguida. La durata minima della prova su strada è di 25 minuti per A, A1, A2, B, B1 e BE e di 45 minuti per le altre categorie.

Idoneità fisica e mentale

L’allegato III disciplina in modo molto articolato i criteri sanitari per il rilascio e il rinnovo. La struttura è divisa in due gruppi:

  • gruppo 1: categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE;
  • gruppo 2: categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, con possibile estensione nazionale alle patenti B usate professionalmente.

Le aree trattate comprendono:

  • vista;
  • udito;
  • disabilità fisiche;
  • patologie cardiovascolari;
  • diabete;
  • malattie neurologiche e apnee ostruttive del sonno;
  • epilessia;
  • disabilità mentali;
  • alcol;
  • droghe e medicinali;
  • affezioni renali;
  • trapianti e altre condizioni mediche rilevanti.

La direttiva consente margini nazionali di maggiore severità e, in alcuni casi, l’uso di autovalutazioni o sistemi di monitoraggio alternativi al solo esame medico. In generale, però, per le categorie professionali resta centrale il controllo medico periodico, con regole più stringenti su frequenza e contenuto delle visite.

Conversione, sostituzione e patenti di paesi terzi

Per le patenti UE, la conversione e la sostituzione seguono la residenza normale del titolare e la cooperazione tra Stati membri. La rete UE delle patenti di guida serve per:

  • verificare diritti di guida e autenticità;
  • prevenire il rilascio di più patenti;
  • applicare annullamenti, revoche, sospensioni e limitazioni;
  • comunicare le conversioni e gli esiti delle procedure.

Per le patenti di paesi terzi la direttiva distingue tra:

  • paesi terzi già oggetto di un atto di esecuzione della Commissione, con conversione possibile alle condizioni fissate a livello UE;
  • paesi terzi non ancora oggetto di tale atto, per i quali si applica il diritto nazionale con utilizzo dei codici pertinenti.

La Commissione può riconoscere paesi terzi con livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell’Unione, previa valutazione di diversi fattori, tra cui requisiti di patente, antifrode, condizioni di traffico e prestazioni in sicurezza stradale. Gli atti di esecuzione relativi ai paesi terzi devono essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Rete UE delle patenti di guida e assistenza reciproca

La direttiva rafforza la cooperazione amministrativa tramite la rete UE delle patenti di guida. Gli Stati membri devono scambiarsi informazioni su patenti rilasciate, convertite, sostituite, rinnovate, limitate, sospese, revocate o annullate, nonché sulle interdizioni alla guida. L’accesso alla rete è riservato alle autorità competenti ed è protetto; gli scambi devono poter essere sincroni e asincroni, con adeguata tutela dei dati.

La Commissione deve adottare entro il 6 giugno 2026 un insieme comune di norme di funzionamento della rete. Gli Stati membri possono anche cooperare nell’applicazione delle misure di revoca, sospensione o limitazione, specialmente quando riguardano solo determinate categorie o territori.

Rapporti, riesami e dati statistici

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

  • dati annuali sul numero di patenti rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite, distinti tra fisiche e mobili;
  • statistiche sugli incidenti con conducenti professionali, incluse le informazioni sui 17enni in guida accompagnata, entro il 26 novembre 2029 e poi ogni cinque anni;
  • eventuali dati sulla normativa relativa alle macchine mobili non stradali e sulle criticità di libera circolazione.

La Commissione deve presentare una relazione di riesame entro il 26 novembre 2030 e poi ogni cinque anni, valutando in particolare l’impatto della direttiva sulla sicurezza stradale, sulle equivalenze relative ai veicoli alternativi e sul sistema di guida accompagnata. Deve inoltre valutare i nuovi sviluppi tecnologici dei veicoli alimentati con combustibili alternativi che incidono sulla massa.

Delega alla Commissione e atti di esecuzione

La direttiva attribuisce alla Commissione ampi poteri di delega per aggiornare allegati e specifiche tecniche, con durata quinquennale a decorrere dal 25 novembre 2025. Sono interessati, tra l’altro:

  • specifiche delle patenti fisiche e mobili;
  • codici dell’Unione;
  • requisiti di rilascio, validità e rinnovo;
  • norme minime per gli esaminatori.

Molte regole operative sono demandate ad atti di esecuzione, da adottarsi secondo la procedura di comitato, in particolare per interoperabilità, sicurezza, QR code, patente mobile e rete UE delle patenti. In casi di crisi, sono previsti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Recepimento e abrogazione della disciplina precedente

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 26 novembre 2028 e applicarla dal 26 novembre 2029. Per le norme su equivalenze di veicoli alimentati con combustibili alternativi, il termine è anticipato al 26 novembre 2027; per il sistema di guida accompagnata, recepimento e applicazione sono fissati al 26 novembre 2028.

La direttiva abroga:

  • la direttiva 2006/126/CE dal 26 novembre 2029, salvo l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che è abrogato dal 26 novembre 2027;
  • il regolamento (UE) n. 383/2012 dal 26 novembre 2029.

Implicazioni pratiche per professionisti e imprese

Per avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti e imprese di trasporto, i profili più rilevanti sono:

  • gestione dei titoli di guida in contesti transfrontalieri;
  • impatto delle equivalenze tra categorie e dei nuovi limiti di massa;
  • verifica dei requisiti sanitari e documentali;
  • riorganizzazione delle procedure interne per dipendenti/conducenti professionali;
  • tutela dei dati personali nelle soluzioni digitali;
  • aggiornamento dei sistemi HR e compliance su guida accompagnata, patenti mobili e conversione di patenti estere.

La direttiva lascia spazi di attuazione nazionale significativi, ma impone un nucleo armonizzato molto ampio e dettagliato, destinato a incidere in modo concreto sulla gestione amministrativa e probatoria delle patenti in ambito UE.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 stabilisce regole comuni su modelli, norme e categorie delle patenti, sul rilascio, validità, rinnovo e riconoscimento reciproco, nonché su conversione, sostituzione, annullamento, revoca, sospensione e limitazione; introduce anche disposizioni per conducenti inesperti, guida accompagnata e periodo di prova. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, patente di guida, patente fisica, patente mobile, veicolo a motore, autoveicolo, camper, crisi e altre nozioni tecniche rilevanti.

Standard UE, formato digitale e riconoscimento reciproco

L’articolo 3 impone agli Stati membri di rilasciare le patenti conformemente alla direttiva e alle specifiche dell’allegato I; patenti fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona devono essere perfettamente equivalenti quanto a diritti, condizioni e validità amministrativa. Dal momento indicato nell’articolo 3, paragrafo 4, il formato predefinito diventa la patente mobile, 54 mesi dopo la data di adozione del primo atto di esecuzione sull’introduzione della patente mobile; resta il diritto del candidato di ottenere il formato fisico o entrambi i formati. Il riconoscimento reciproco delle patenti mobili opera solo da tale data.

Patente fisica: antifalsificazione, microchip e codice QR

L’articolo 4 impone l’uso delle specifiche standard dell’allegato I per le patenti fisiche e richiede misure antifalsificazione, incluse le specifiche minime dell’allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono inserire un microchip e, in tal caso, anche dati supplementari se consentiti dal diritto nazionale; possono inoltre sostituire o integrare il microchip con un codice QR, il quale serve solo a verificare l’autenticità delle informazioni stampate e non può contenere dati ulteriori. Entro il 19 gennaio 2033 tutte le patenti fisiche in circolazione devono conformarsi ai requisiti della direttiva. Il verificatore non può conservare i dati personali necessari alla verifica, salvo autorizzazione UE o nazionale. La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare le specifiche tecniche.

Patente mobile e portafogli europei di identità digitale

L’articolo 5 disciplina la patente di guida mobile come formato digitale conforme all’allegato I, parte C. Gli Stati membri devono consentire al titolare il recupero elettronico gratuito della patente e il suo utilizzo nei portafogli europei di identità digitale come attestazione elettronica di attributi ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. La patente mobile non può contenere dati diversi da quelli previsti dall’allegato I, parte D, e i dati per la verifica non possono essere conservati salvo base giuridica. Entro il 26 novembre 2026 la Commissione deve adottare atti di esecuzione sulle caratteristiche di interoperabilità, sicurezza, aggiornamento dei dati, protezione dei dati, prove, scambio e elenchi di fiducia degli emittenti.

Categorie di patente e classificazione dei veicoli

L’articolo 6 definisce le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, con i relativi limiti tecnici di massa, potenza, velocità, numero di passeggeri e rimorchi. Prevede deroghe e facoltà nazionali, tra cui l’esclusione di specifici veicoli per disabilità previo accordo della Commissione e l’esclusione dei veicoli militari o della protezione civile. Sono previste regole specifiche per camper, veicoli di emergenza e veicoli alimentati con combustibili alternativi, inclusa la possibilità di limiti superiori di massa per B e BE dopo esperienza e formazione/prova.

Età minima, deroghe e guida di emergenza

L’articolo 7 fissa le età minime ordinarie per ciascuna categoria, con possibilità per gli Stati membri di abbassare o innalzare alcune soglie in casi specifici. Sono previste deroghe per alcuni veicoli di emergenza, per la guida accompagnata e per talune categorie con CAP ai sensi della direttiva (UE) 2022/2561. Le patenti rilasciate in base a età minima ridotta sono inizialmente valide solo nel territorio dello Stato membro di emissione fino al raggiungimento dell’età ordinaria, poi in tutta l’Unione.

Condizioni, limitazioni e codici armonizzati

L’articolo 8 consente di indicare sulla patente condizioni e limitazioni mediante codici dell’Unione e, ove necessario, codici nazionali, con obbligo di informare la Commissione. Se la patente è rilasciata per veicoli adattati a una disabilità fisica, la prova pratica deve svolgersi con un veicolo adattato. La Commissione può aggiornare i codici dell’allegato I, parte E, tramite atti delegati.

Graduazione, equivalenze e veicoli alimentati con combustibili alternativi

L’articolo 9 prevede un sistema vincolante di graduazione tra categorie e di equivalenze. Alcune categorie superiori richiedono il possesso preliminare della categoria B; sono inoltre previste equivalenze automatiche tra specifiche categorie, deroghe facoltative nazionali e regole particolari per veicoli alimentati con combustibili alternativi, camper e veicoli di emergenza. Le equivalenze che coinvolgono B e BE per veicoli di massa superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg si applicano dopo due anni dal primo rilascio della patente e sono oggetto di recepimento anticipato entro il 26 novembre 2027.

Rilascio, rinnovo, validità amministrativa e obbligo di una sola patente

L’articolo 10 collega il rilascio al superamento delle prove teoriche e pratiche e al possesso dei requisiti psicofisici; per alcune categorie e situazioni sono previste anche formazioni specifiche o prove aggiuntive. La validità amministrativa ordinaria è di 15 anni per AM, A1, A2, A, B, B1 e BE e di 5 anni per C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E; gli Stati membri possono ridurre a 10 anni se la patente vale anche come documento di identità. È sancito il principio della singola patente per persona, con obbligo per gli Stati membri di verificare eventuali duplicazioni attraverso la rete UE delle patenti.

Idoneità fisica e mentale: visite, autovalutazione e monitoraggio

L’articolo 11 prevede un esame medico prima del primo rilascio e prima del rinnovo, in particolare per le categorie professionali, con possibilità per gli Stati membri di sostituire o integrare parte del controllo con autovalutazione o con sistemi nazionali di monitoraggio dell’idoneità. Gli Stati membri possono imporre norme più severe dell’allegato III, adottare orientamenti per i medici e campagne di sensibilizzazione, e devono informare la Commissione delle misure adottate. Se dalle informazioni raccolte emerge una possibile patologia rilevante, è richiesto un esame medico.

Proroga della validità in caso di crisi

L’articolo 12 consente agli Stati membri di prorogare fino a sei mesi la validità amministrativa delle patenti in scadenza in caso di crisi, proroga rinnovabile se la crisi persiste. La proroga deve essere giustificata e comunicata immediatamente alla Commissione, che pubblica i dati nella Gazzetta ufficiale. In caso di crisi che colpisca due o più Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per proroghe analoghe.

Conversione e sostituzione delle patenti UE

L’articolo 13 disciplina la conversione delle patenti rilasciate da uno Stato membro quando il titolare trasferisce la residenza in un altro Stato membro; lo Stato di nuova residenza può applicare le proprie disposizioni su annullamento, revoca, sospensione o limitazione del diritto di guidare. La sostituzione di patenti smarrite, danneggiate, rubate o fraudolente è centralizzata presso lo Stato di residenza normale, salvo eccezioni, e deve essere supportata da informazioni nella rete UE delle patenti. L’articolo 14 garantisce un’attestazione del diritto di guidare durante la procedura di conversione o sostituzione.

Conversione delle patenti di paesi terzi

L’articolo 15 consente la conversione delle patenti di paesi terzi secondo regole differenziate: in assenza di atto di esecuzione UE si applica il diritto nazionale con codice pertinente; se il paese terzo è oggetto di atto di esecuzione, la conversione segue le condizioni ivi fissate. La Commissione può riconoscere un paese terzo come dotato di un quadro dei trasporti su strada comparabile a quello dell’Unione, sulla base di una valutazione che considera requisiti di patente, patenti digitali, antifrode, validità amministrativa, condizioni di traffico e sicurezza stradale. Gli atti di esecuzione sono riesaminati almeno ogni quattro anni.

Effetti di revoca, sospensione e annullamento

L’articolo 16 impone agli Stati membri di rifiutare il rilascio o il riconoscimento di patenti quando il diritto di guidare o la patente sono stati annullati, revocati, sospesi o limitati in un altro Stato membro. Le condizioni per recuperare il diritto di guida devono essere proporzionate, non discriminatorie e non equivalere a un divieto indeterminato, salvo che ciò sia giustificato dal comportamento o dall’idoneità psicofisica; in tal caso uno Stato membro può imporre un divieto sine die e gli altri Stati membri non sono tenuti a riconoscere una nuova patente rilasciata altrove.

Guida accompagnata e periodo di prova

L’articolo 17 introduce un sistema UE di guida accompagnata: le patenti B possono essere rilasciate a 17 anni con codice 98.02 e, facoltativamente, anche per C1/C1E/C, in presenza di CAP. Il minore di 18 anni deve essere accompagnato da un conducente esperto con requisiti minimi di età, anzianità di patente e assenza di interdizioni recenti. L’articolo 18 stabilisce un periodo di prova di almeno due anni per i conducenti inesperti e impone norme o sanzioni più rigorose per la guida in stato di ebbrezza, oltre a misure contro l’uso di stupefacenti e la mancata osservanza delle norme su cinture e seggiolini.

Esaminatori di guida

L’articolo 19 richiede che gli esaminatori rispettino le norme minime dell’allegato IV; per gli esaminatori già in funzione prima del 19 gennaio 2013 sono previste tutele transitorie. L’allegato IV disciplina competenze professionali, formazione iniziale, garanzia di qualità, formazione continua e requisiti di indipendenza e imparzialità.

Residenza normale, diplomi e lingua delle prove

L’articolo 20 definisce la residenza normale come dimora abituale per almeno 185 giorni in 365, con regole speciali per persone con interessi professionali in Stati diversi, diplomatici e studenti. In casi eccezionali il rinnovo o la sostituzione può avvenire nello Stato di emissione; per il primo rilascio della categoria B il candidato può sostenere le prove nello Stato di cittadinanza se nello Stato di residenza non sono disponibili nella lingua ufficiale del cittadino. Gli Stati membri e la Commissione devono informare gli utenti sulle lingue disponibili per le prove.

Equivalenze delle patenti non conformi e assistenza reciproca

L’articolo 21 fa salve le equivalenze fissate dalla decisione (UE) 2016/1945 per le abilitazioni anteriori al 19 gennaio 2013 e dispone che tali abilitazioni non siano revocate né limitate dalla direttiva. L’articolo 22 impone assistenza reciproca e scambio di informazioni tramite la rete UE delle patenti di guida, che può essere usata anche per verifiche di autenticità, indagini e applicazione di altre norme UE solo se espressamente previsto.

Obblighi informativi, relazioni e riesami

L’articolo 23 impone relazioni annuali sul numero di patenti rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite, separate per formato fisico e mobile; entro il 26 novembre 2029 e poi ogni cinque anni devono essere trasmesse statistiche sugli incidenti con conducenti professionali, inclusi i 17enni nel sistema di guida accompagnata. L’articolo 24 prevede relazioni quinquennali della Commissione dal 26 novembre 2030, con valutazione dell’impatto sulla sicurezza stradale, dell’eventuale impatto delle equivalenze per veicoli alternativi e dell’effetto del sistema di guida accompagnata sulle competenze e sulla carenza di conducenti. Entro il 26 novembre 2026 la Commissione deve anche valutare la fattibilità di anticipare la data di applicazione della patente mobile predefinita.

Delega, comitato e atti di esecuzione

L’articolo 25 conferisce alla Commissione una delega quinquennale, a decorrere dal 25 novembre 2025, per aggiornare vari allegati e specifiche tecniche; la delega è tacitamente prorogabile e revocabile da Parlamento o Consiglio. L’articolo 26 prevede la procedura di comitato per gli atti di esecuzione; l’articolo 64 del preambolo e l’articolo 12 consentono in casi di urgenza atti di esecuzione immediatamente applicabili. Numerosi atti esecutivi sono attesi, in particolare per la patente mobile, il QR code e la rete UE delle patenti.

Modifiche ad altri atti, recepimento e abrogazione

Gli articoli 27 e 28 modificano la direttiva (UE) 2022/2561 e il regolamento (UE) 2018/1724 per coordinare la nuova disciplina. L’articolo 29 impone il recepimento entro il 26 novembre 2028, con applicazione generale dal 26 novembre 2029; le disposizioni su equivalenze dei veicoli a combustibili alternativi devono essere recepite e applicate già dal 26 novembre 2027, mentre quelle sul sistema di guida accompagnata entro e dal 26 novembre 2028. L’articolo 30 abroga la direttiva 2006/126/CE dal 26 novembre 2029, salvo l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), abrogato dal 26 novembre 2027, e abroga il regolamento (UE) n. 383/2012 dal 26 novembre 2029.

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