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Direttiva 2025/2364

Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame

Normativa europea32025L2364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna la direttiva RoHS 2011/65/UE modificando l’allegato III sulle esenzioni per il piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame. L’intervento recepisce gli esiti delle valutazioni tecnico-scientifiche e proroga o rimodula alcune esenzioni, introducendo nuove scadenze differenziate per categoria di apparecchiatura. La direttiva stabilisce inoltre una nota restrittiva per le AEE destinate al pubblico, per mantenere il livello di tutela previsto dal regolamento REACH.

Modifica della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare e prorogare alcune esenzioni relative all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, cioè alle categorie di AEE elencate nell’allegato I della direttiva medesima. Incide in particolare sulle esenzioni dell’allegato III relative all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nelle leghe di rame, con differenziazioni per categoria di apparecchiatura (categorie da 1 a 7, 8, 9 e 11, nonché categoria 10). Include una limitazione aggiuntiva per le AEE destinate al pubblico e per le parti accessibili che possono essere messe in bocca dai bambini, in coordinamento con il regolamento REACH.

Direttiva delegata (UE) 2025/2364: esenzioni RoHS per piombo in acciaio, alluminio e rame

La direttiva delegata (UE) 2025/2364 modifica la direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). L’intervento aggiorna l’allegato III, rimodulando e prorogando alcune esenzioni per il piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nelle leghe di rame, alla luce delle valutazioni tecnico-scientifiche svolte dalla Commissione.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato III. Il piombo resta una sostanza soggetta a restrizione con concentrazione massima dello 0,1 % in peso nei materiali omogenei; la direttiva delegata interviene quindi per adeguare le esenzioni al progresso scientifico e tecnico, senza indebolire il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le categorie di AEE elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. In particolare, incidono sulle esenzioni per:

  • piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato per immersione a caldo per lotti;
  • piombo come elemento di lega nell’alluminio, sia in generale sia quando deriva dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo;
  • piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata;
  • leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.

La disciplina distingue tra le categorie da 1 a 7, categoria 8, categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali), categoria 10 e categoria 11. È inoltre prevista una limitazione speciale per le AEE destinate al pubblico e per le parti accessibili che possono essere messe in bocca dai bambini.

Motivazione delle modifiche

La Commissione richiama le domande di rinnovo presentate nel 2020 e nel 2023 e le relative valutazioni tecnico-scientifiche concluse nel 2022 e nel 2024, svolte con consultazione dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

Dalle valutazioni emerge che:

  • per l’acciaio il piombo è ancora necessario per ottenere determinate proprietà di lavorazione meccanica; la sostituzione nell’acciaio zincato per immersione a caldo per lotti non è ancora tecnicamente fattibile né economicamente sostenibile;
  • per l’alluminio, in alcune applicazioni il piombo può essere ulteriormente ridotto e, in altre, non è più necessario;
  • per le leghe di rame non è stato possibile individuare in modo sufficientemente definito i settori in cui l’esenzione non è più necessaria, poiché i sostituti non sono ancora sufficientemente affidabili.

Nuova disciplina delle esenzioni nell’allegato III

L’allegato della direttiva sostituisce le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) e introduce la nuova voce 6 b)-III.

Acciaio

Per il piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, la voce 6 a) scade l’11 dicembre 2026.

Sono poi distinte due sotto-voci:

  • 6 a)-I: piombo nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso; scadenza il 30 giugno 2027 per tutte le categorie;
  • 6 a)-II: piombo nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso; scadenza il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.

Alluminio

Per il piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, la voce 6 b) scade l’11 giugno 2027.

Le sotto-voci sono così articolate:

  • 6 b)-I: alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo; scadenza l’11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, e il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11;
  • 6 b)-II: alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso; scadenza l’11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, e il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11;
  • 6 b)-III: leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivino dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo; scadenza il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10.

Rame

Per le leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso, la voce 6 c) scade il 30 giugno 2027.

Nota restrittiva per la tutela dei bambini

La direttiva inserisce una nota a piè di pagina comune alle esenzioni approvate per evitare che la disciplina RoHS riduca la protezione già garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, voce 63, punto 7. La nota prevede che le esenzioni non si applichino alle AEE destinate al pubblico se tali AEE o le loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d’uso normali o prevedibili.

L’esenzione resta però utilizzabile se è dimostrato che:

  • il tasso di cessione del piombo non supera 0,05 μg/cm2 all’ora, equivalente a 0,05 μg/g/h;
  • per gli articoli rivestiti, il rivestimento garantisce il rispetto di tale limite per almeno due anni in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della nota, un’AEE o una parte accessibile si presumono masticabili se hanno dimensione inferiore a 5 cm o presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 luglio 2026. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Rapporti con altri atti dell’Unione

La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 2011/65/UE (RoHS) e tiene conto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che impone ulteriori restrizioni al piombo in determinati articoli o parti accessibili. La Commissione precisa espressamente che le nuove esenzioni non devono abbassare il livello di protezione dell’ambiente e della salute umana assicurato dal REACH.

Disposizioni principali

Modifica delle esenzioni RoHS sull’uso del piombo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. Le voci interessate sono 6 a), 6 a)-I, 6 a)-II, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II, 6 b)-III e 6 c), relative al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nelle leghe di rame.

Nuove formulazioni e scadenze delle esenzioni

L’allegato sostituisce le voci dell’allegato III con nuove formulazioni e date di scadenza: 6 a) scade l’11 dicembre 2026; 6 a)-I e 6 a)-II scadono il 30 giugno 2027 per tutte le categorie; 6 b) scade l’11 giugno 2027; 6 b)-I scade l’11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e 10 e il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; 6 b)-II scade l’11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e 10 e il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; 6 b)-III introduce un’esenzione per le leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo, con scadenza al 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10; 6 c) scade il 30 giugno 2027.

Limitazione aggiuntiva per AEE destinate al pubblico

La nota (*1) stabilisce che le esenzioni non si applicano alle AEE destinate al pubblico se queste, o loro parti accessibili, possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d’uso normali o prevedibili. L’esenzione resta applicabile solo se è dimostrato che il tasso di cessione del piombo non supera 0,05 μg/cm2 all’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento garantisce il rispetto di tale limite per almeno due anni; ai fini della nota, si presume la possibilità di messa in bocca quando l’AEE o la parte accessibile ha dimensione inferiore a 5 cm o presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1 luglio 2026. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronicheambientetutela della salute

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