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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 1939 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini finanziarie - Professionisti - Presunzione sui versamenti - Insussistente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che esistesse un'interposizione fittizia tra gli studi professionali e i conti personali dell'avvocato E. S., socio di maggioranza degli studi. Secondo l'Amministrazione, gli accrediti non giustificati sui conti correnti dell'avvocato avrebbero dovuto essere considerati compensi professionali degli studi in applicazione della presunzione prevista dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia contestava inoltre che la limitazione della presunzione ai professionisti riguardasse soltanto i prelevamenti e non anche i versamenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. È stato ritenuto insussistente l'automatismo presuntivo dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, sia per i prelevamenti sia per i versamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili. Spetta quindi all'Amministrazione dimostrare concretamente che i prelevamenti siano stati utilizzati per acquisti produttivi di ricavi o che i versamenti costituiscano compensi professionali. È stata mantenuta la ripresa limitata a Euro 7.000,00, non giustificata e non contestata, ed è stata l'Agenzia delle Entrate a essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973

    Per effetto della giurisprudenza richiamata, la presunzione legale prevista per le indagini bancarie non opera automaticamente nei confronti dei professionisti e dei lavoratori autonomi, né per i versamenti né per i prelevamenti. L'Amministrazione deve provare in modo concreto il collegamento tra i movimenti bancari e i compensi o i ricavi non dichiarati.

  • Articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata richiamata in relazione alla presunta interposizione fittizia tra gli studi professionali e i conti personali dell'avvocato socio, ma nel caso concreto tale ricostruzione non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'imputazione automatica degli accrediti agli studi.

Massime di principio

  • Per un professionista, un versamento bancario non giustificato non può essere automaticamente qualificato come compenso non dichiarato sulla sola base della movimentazione bancaria.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi specifici e concreti che colleghino ciascun versamento all'attività professionale e a ricavi imponibili.
  • La mera coincidenza o sovrapposizione tra soci, studi professionali e conti correnti personali non dimostra da sola l'interposizione fittizia: occorre provare l'effettiva riferibilità delle somme all'attività dello studio.
  • Anche i prelevamenti del professionista non possono essere automaticamente considerati costi sostenuti per produrre ricavi; l'Ufficio deve dimostrare il loro impiego nell'attività professionale.
  • Resta possibile contestare singole movimentazioni quando il contribuente non fornisca alcuna spiegazione e l'Amministrazione disponga di ulteriori elementi probatori concordanti.

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