Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna in esecuzione, il condannato aveva presentato al Tribunale di sorveglianza una prima istanza per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. Successivamente, prima dell'udienza fissata, aveva depositato un'ulteriore richiesta con cui indicava il domicilio in Germania dove era reperibile e specificava di voler eseguire lì la misura dell'affidamento in prova, allegando documentazione sulla regolare attività lavorativa svolta all'estero. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto irrilevante o ha comunque trascurato tale seconda istanza, valorizzando la pretesa irreperibilità dell'interessato come indice della mancanza di volontà rieducativa e come ragione ostativa alla relazione UEPE. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 666 c.p.p., lamentando l'omessa valutazione dell'istanza depositata il 4 settembre 2025 e della documentazione ivi allegata, elementi che avrebbero dovuto essere considerati perché decisivi ai fini della decisione sulla misura alternativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati nella motivazione. Ha osservato che il provvedimento impugnato presentava una carenza e incompletezza motivazionale, poiché non aveva preso in esame la seconda richiesta depositata dal condannato, contenente l'indicazione di un domicilio reperibile e la specificazione del luogo di esecuzione della misura in Germania. La Corte ha chiarito che il termine di trenta giorni di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. non è previsto a pena di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa e che, anche se la domanda sia proposta oltre tale termine, il Tribunale di sorveglianza deve comunque esaminarla, poiché la decisione sulle prospettive rieducative va assunta sulla base della situazione esistente al momento della decisione. In conclusione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, da svolgere alla luce dei principi richiamati e previa complessiva valutazione degli elementi disponibili.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, c.p.p.
La disposizione disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per consentire la richiesta di misure alternative entro trenta giorni, ma il superamento del termine non determina inammissibilità della domanda; l'istanza va comunque esaminata dal Tribunale di sorveglianza.
art. 666 c.p.p.
Richiamato come parametro del principio del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente per l'omessa valutazione dell'istanza integrativa.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa, asseritamente vulnerato dall'omesso esame dell'ultima istanza e della documentazione allegata.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il giudice deve esaminare tutte le istanze e le allegazioni potenzialmente decisive per la valutazione della misura alternativa, non potendo fondare il rigetto su un quadro istruttorio incompleto o su elementi non considerati.
- Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. per la presentazione della domanda di misura alternativa non ha natura perentoria a pena di inammissibilità: il suo superamento può incidere sull'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ma non esonera il Tribunale di sorveglianza dal decidere nel merito sull'istanza.
- La valutazione sulla concedibilità di una misura alternativa deve essere compiuta con riferimento alle prospettive rieducative esistenti al momento della decisione, e non può essere preclusa da formalismi temporali non espressamente sanzionati dal codice.
- L'omessa considerazione di un'istanza integrativa contenente dati rilevanti sul domicilio e sulla concreta eseguibilità della misura integra vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento con rinvio.
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