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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19108/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lazzarini impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva condannato per plurimi reati di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, falso in bilancio, distrazione di somme e aggravamento del dissesto relativo alla società fallita 'Amy s.r.l.'). Il ricorrente deduce: (i) erronea qualificazione degli illeciti e insussistenza del dolo specifico, chiedendo assoluzione ovvero riqualificazione in bancarotta semplice documentale; (ii) inesistenza del falso in bilancio relativamente ai crediti iscritti (sarebbero stati incassati e destinati a pagare debiti bancari o si tratterebbe di mero errore); (iii) illegittimità della qualificazione come distrazione della somma di euro 39.300,00, che sarebbe stata restituzione di finanziamenti soci e, comunque, non rilevante penalmente per la collocazione temporale (quattro anni prima del fallimento). Ha inoltre invocato l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare per la presunta tenuità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi: (i) il primo motivo è inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione; la Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta per distrazione può richiedere dolo generico e non dolo specifico, e che la bancarotta documentale era stata contestata e provata in forma a dolo generico; inoltre la richiesta di applicazione dell'art. 219, comma 3, L. fall. è infondata per mancata prova della tenuità del danno; (ii) il secondo motivo è infondato: la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che l'iscrizione di crediti inesistenti e l'omissione di debiti verso l'erario rientrino in un quadro di falsa rappresentazione, e la difesa non ha provato che gli importi incassati fossero stati effettivamente destinati a pagare banche; (iii) il terzo motivo è inammissibile per genericità e reiterazione di doglianze già disattese in appello: non è stata provata l'esistenza di precedenti immissioni di liquidità dal socio e quindi non si può qualificare la somma come mera restituzione. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di dichiarare prescrizione del capo E) poiché per quel capo era stata già pronunciata assoluzione in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (L. fall.) art. 216

    Riferita alle fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta); la Corte ha richiamato la distinzione fra dolo generico e dolo specifico nelle varie forme di bancarotta, rilevando che la bancarotta per distrazione può essere integrata con dolo generico

  • legge fallimentare (L. fall.) art. 219, comma 3

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richiede prova specifica della tenuità, mancante nel caso (valore dei telefoni e importo sottratto)

  • legge fallimentare (L. fall.) art. 223

    Norma relativa al falso in bilancio e alla documentazione societaria: la Corte ha ritenuto provata la falsa rappresentazione (iscrizione di crediti inesistenti e omissione di debiti verso l'erario) quale azione idonea ad alterare il risultato di esercizio e il patrimonio netto

  • legge fallimentare (L. fall.) art. 224

    Richiamata nel ricorso in relazione ai reati documentali; la Corte ha valutato complessivamente la condotta documentale nell'ambito dell'accertamento di bancarotta documentale a dolo generico

  • codice civile art. 2621

    Riferimento a illeciti societari concernenti la comunicazione della situazione economico-patrimoniale; nel contesto la Corte ha qualificato alcune condotte come idonee ad aggravare il dissesto societario anche per false comunicazioni

  • codice civile art. 2467

    Norma sulla postergazione del rimborso dei finanziamenti soci in caso di concorso e sull'infruttuosità dei rimborsi effettuati; la difesa ha invocato questa norma sostenendo che la restituzione fosse avvenuta 4 anni prima del fallimento e quindi non contestabile, ma la Corte ha rilevato la mancanza di prova della pregressa immissione di liquidità dal socio

  • codice di procedura penale art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta per distrazione può essere integrata anche con dolo generico: non è sempre necessario provare un dolo specifico volto a recare danno ai creditori; è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale ad altra finalità
  • Per la bancarotta documentale e il falso in bilancio non è sufficiente invocare un 'errore' contabile: la persistenza della rappresentazione falsa e l'omessa correzione possono far ritenere l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa idonea a ingenerare un quadro di falsa rappresentazione
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L. fall. (tenuità del danno) richiede prova specifica e non può essere invocata in modo generico: il valore degli elementi distratti e l'entità del danno sono valutati concretamente
  • Le restituzioni o i pagamenti ad opera dei soci devono essere provati documentalmente (ingresso iniziale di liquidità); in mancanza di prova della pregressa immissione non può essere agevolmente qualificata come mera restituzione di finanziamenti soci
  • Nel processo in cassazione i motivi vaghi, generici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono spesso dichiarati inammissibili: occorre specificità e confronto critico con i passaggi motivazionali di merito
  • Se un reato è già stato dichiarato estinto o l'imputato assolto in primo grado, non è ammissibile rilevarne la prescrizione in sede di deduzione non coerente con quanto già deciso; le eccezioni processuali devono essere tempestive e sorrette da motivazione
  • La defict di prova su fatti costitutivi delle giustificazioni difensive (es. destinazione degli incassi, esistenza di prestiti soci, correzione dei bilanci) espone la difesa al rigetto: bisogna depositare elementi probatori chiari e confrontare la narrazione con i documenti di bilancio e bancari

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