Cassazione Penale, Sentenza n. 16352/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 81 e 135 c.p., per avere la Corte d'appello escluso il bilanciamento tra l'aggravante speciale (la minaccia commessa da più persone) e le circostanze attenuanti riconosciute, con conseguente illegale determinazione dell'aumento per continuazione (incidendo anche sul genere della pena applicabile al reato satellite); (2) vizio di motivazione per omissione di decisione sul punto già esplicitato in appello, ossia la mancata motivazione circa l'operatività del giudizio di bilanciamento sulle circostanze relative al reato satellite e gli effetti che tale bilanciamento avrebbe avuto sul tipo e sull'entità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato le due rationes decidendi della Corte d'appello: (i) l'esclusione automatica del bilanciamento per via della natura "speciale" dell'aggravante era errata; (ii) il principio che, nel reato continuato, il bilanciamento riguardi solo il reato più grave non esclude il dovere di bilanciare le circostanze del reato satellite quando dall'esito del bilanciamento dipenda il genere della pena applicabile allo stesso (richiamando le Sezioni unite, sent. Giglia). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p. per l'omesso bilanciamento e la determinazione dell'aumento in continuazione; rinvio alla Corte d'appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inoltre l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ha carattere unitario e si applica anche alle aggravanti speciali e a effetto speciale, salvo espressa esclusione prevista dalla legge.
art. 81 cod. pen.
Regola l'aumento di pena per la continuazione; va coordinato con l'art. 69 c.p. distinguendo l'operazione di bilanciamento (reato più grave) dall'aumento per la continuazione (considerazione dei reati satellite).
art. 135 cod. pen.
Nel calcolo dell'aumento per continuazione quando il criterio porta a una pena detentiva ma il reato satellite prevede pena pecuniaria, occorre rispettare il genere di pena previsto per il reato satellite convertendo/regolando l'aumento secondo le regole previste.
art. 612 cod. pen.
Reato satellite (minaccia): la presenza di un'aggravante speciale che rende applicabile la pena detentiva richiede il bilanciamento con le attenuanti relative al medesimo reato se dall'esito dipende il genere della pena.
art. 98 cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti: sono state riconosciute all'imputato e devono essere valutate nel bilanciamento con le aggravanti eventualmente operanti sul reato satellite quando rilevante per la determinazione del genere della pena.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (sentenza Giglia)
Principio chiave: se la continuazione coinvolge reati con pene eterogenee e l'aumento per continuazione puo' incidere sul genere della pena del reato satellite, il giudice deve operare il bilanciamento delle circostanze anche sul reato satellite per rispettare il principio di legalità della pena e il favor rei.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. si applica anche alle aggravanti speciali, salvo espresso divieto normativo.
- Nel reato continuato la regola generale è che il bilanciamento riguarda il reato più grave, ma se il bilanciamento sulle circostanze del reato satellite è idoneo a determinare il genere della pena dello stesso (es. pecuniaria vs detentiva), il giudice deve procedere al bilanciamento anche per il satellite.
- Quando l'aumento per continuazione porta a una pena di genere diverso da quella prevista per il reato satellite, occorre applicare i criteri che preservano il genere di pena previsto dalla norma (art.135 c.p.) e il principio di favor rei.
- L'omessa o insufficiente motivazione circa il bilanciamento fra aggravanti speciali e attenuanti, se idonea a incidere sulla determinazione o sul genere della pena, giustifica l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- In casi pratici, il difensore deve sollevare espressamente la necessità del bilanciamento quando l'esito potrebbe cambiare il tipo di pena: in mancanza di un'adeguata motivazione il rimedio è il ricorso per cassazione con richiesta di annullamento e rinvio.
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