Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Nel giudizio di merito una soggetto aveva agito per far dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita di un appartamento con annessa cisterna sito in Forio, da lei acquistato con atto notarile trascritto nel 2017 dai coniugi alienanti, chiedendo altresì che i convenuti si astenessero da pretese e molestie sul bene. La vicenda era complicata da un precedente contenzioso possessorio promosso da terzi nei confronti dell'alienante e da un intervento volontario dell'ex coniuge di uno degli alienanti, la quale aveva proposto querela di falso contro la firma apposta sulla procura speciale e contro la firma del notaio. Il Tribunale aveva ammesso l'intervento, autorizzato la querela di falso e sospeso il giudizio principale in attesa della definizione dell'incidente. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 105 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ammesso l'intervento senza verificare la sussistenza del relativo titolo; 2) violazione dell'art. 221 c.p.c., lamentando che la querela di falso fosse stata ammessa nonostante la posizione dell'interveniente non fosse già supportata da un diritto certo documentalmente provato; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c., contestando la sospensione del processo principale, ritenuta ingiustificata perché la causa di merito non dipendeva dall'esito dell'incidente di falso e, comunque, l'eventuale accertamento favorevole alla querelante non avrebbe inciso integralmente sulla domanda principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti contro provvedimenti del giudice istruttore relativi all'ammissione dell'intervento e della querela di falso in via incidentale, provvedimenti non autonomamente ricorribili per cassazione e suscettibili di riesame soltanto da parte del collegio in sede di decisione della causa. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la proposizione della querela di falso in via incidentale determina la sospensione automatica del giudizio principale per la pregiudizialità che lega il procedimento di falso alla causa di merito. La Corte ha quindi confermato la sospensione del giudizio e ha disposto che le spese siano rinviate alla definizione della causa di merito, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
è richiamato per censurare l'ammissione dell'intervento volontario; la Corte non entra nel merito perché il provvedimento del giudice istruttore non è autonomamente ricorribile.
art. 221 c.p.c.
disciplina la querela di falso; l'autorizzazione all'incidente è atto istruttorio riesaminabile dal collegio, non oggetto di ricorso immediato per cassazione.
art. 222, ultimo comma, c.p.c.
richiamato nel provvedimento del Tribunale per l'autorizzazione della querela di falso.
art. 295 c.p.c.
la Corte ribadisce che la querela di falso proposta in via incidentale determina la sospensione automatica del giudizio principale per pregiudizialità-dipendenza.
art. 337, comma 2, c.c.
è richiamato nel passaggio relativo alla possibilità di sospensione facoltativa del giudizio di merito ove la sentenza sul falso sia impugnata.
art. 225, comma 2, c.p.c.
viene evocato come norma che esprime la pregiudizialità-dipendenza tra processo di falso e causa di merito e fonda la sospensione necessaria del giudizio principale.
art. 47, u.c., c.p.c.
richiamato per affermare che alcuni intimati hanno depositato le difese oltre il termine, restando tali ai fini processuali.
art. 178, primo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che il collegio può riesaminare la rilevanza e l'ammissibilità della querela di falso decise dall'istruttore.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice istruttore che ammettono l'intervento volontario e autorizzano la querela di falso in via incidentale non sono autonomamente ricorribili per cassazione, poiché hanno natura istruttoria e sono riesaminabili dal collegio in sede di decisione della causa.
- In tema di querela di falso, l'autorizzazione resa dall'istruttore non passa in giudicato e il collegio può riconsiderarne sia i requisiti formali sia la rilevanza processuale del documento impugnato.
- La proposizione di una querela di falso in via incidentale determina la sospensione automatica del giudizio principale per la pregiudizialità-dipendenza tra il processo di falso e la causa di merito.
- Quando il processo di merito è sospeso per falso incidentale, la prosecuzione del giudizio principale non può essere imposta fino alla definizione dell'incidente, salva la disciplina sulla eventuale sospensione facoltativa in caso di impugnazione della decisione sul falso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la conferma dell'assetto processuale adottato dal giudice di merito e il rinvio alla definizione della causa principale per la regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →