Sentenza del 08/07/2015 n. 6239 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Detrazioni - Oneri - Interessi passivi per mutui - Percentuale di detrazione - Percentuale di contitolarità del contratto di mutuo - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa percentuale di proprietà dell'immobile e il fatto che i proprietari siano coniugi non sono determinanti. Ai fini della detrazione rileva esclusivamente la quota di contitolarità del contratto di mutuo. Pertanto, se il mutuo è cointestato al 50 per cento, ciascun contitolare può detrarre, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, il 50 per cento degli interessi complessivamente pagati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della percentuale di detraibilità IRPEF degli interessi passivi sostenuti per un mutuo relativo all'acquisto di un immobile. In particolare, occorre stabilire se la detrazione debba essere calcolata in base alla quota di proprietà dell'immobile, al rapporto coniugale tra gli intestatari oppure alla percentuale di contitolarità del contratto di mutuo.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF delle detrazioni per interessi passivi su mutui
La detrazione deve essere riferita alla quota di contitolarità del mutuo e non alla quota di proprietà dell'immobile. Il vincolo coniugale tra i proprietari non modifica tale criterio.
Massime di principio
- Per determinare la quota di interessi passivi detraibile occorre verificare chi è intestatario del contratto di mutuo e in quale percentuale.
- La quota di proprietà dell'immobile non determina automaticamente la quota di interessi detraibile: sono rilevanti separatamente la titolarità del bene e quella del finanziamento.
- In caso di mutuo cointestato al 50 per cento, ciascun intestatario può detrarre normalmente il 50 per cento degli interessi complessivi, nel rispetto dei limiti fiscali applicabili.
- Il rapporto di coniugio o la comunione dei beni, da soli, non consentono di aumentare la percentuale di detrazione spettante.
- La verifica deve essere effettuata sulla documentazione del mutuo e sulle somme effettivamente sostenute dal soggetto che richiede la detrazione.
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