Cassazione Civile, Ordinanza n. 00455/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di cosmesi decorativa stipulato tra una società committente e una s.n.c. fornitrice, con previsioni di minimi annuali di fatturato e di penali reciproche. La committente agiva per far dichiarare risolto il contratto per inadempimento della somministrante, per ottenere la penale e/o il risarcimento dei danni, oltre all’accertamento di non debenza di una penale a suo carico. Dopo una prima declaratoria di incompetenza e la successiva riassunzione da parte dei soci della s.n.c. ormai sciolta e cancellata, il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva. In appello, i soci sostenevano di essere succeduti alla società estinta anche nelle pretese creditorie derivanti dal contratto. La Corte d’appello ha ritenuto che la clausola di scioglimento con cui si disponeva la ripartizione tra i soci di eventuali crediti o debiti non quantificabili fosse idonea a superare la presunzione di rinuncia ai crediti incerti, riconoscendo così la legittimazione attiva dei soci e condannando la committente al pagamento della penale. In cassazione la società committente ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c., sostenendo che all’estinzione della società non si trasferiscono ai soci le mere pretese giudiziarie né i crediti ancora incerti o illiquidi; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale nell’interpretare l’atto di scioglimento come trasferimento delle pretese della società estinta ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in caso di cancellazione ed estinzione di società di persone, non si trasferiscano ai soci le mere pretese, ancorché già azionate, né i crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquidazione. Ha escluso che la clausola contenuta nell’atto di scioglimento potesse attribuire ai soci la titolarità di un credito da inadempimento ancora da accertare in giudizio, poiché tale credito, al momento della cancellazione, era una mera pretesa non suscettibile di successione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Poiché l’appello non poteva essere proseguito per difetto di legittimazione attiva degli ex soci, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso nel merito dichiarando improcedibile il giudizio di appello. Le spese del grado di appello sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 2312 c.c.
richiamato come norma invocata per sostenere, in combinato con l'art. 2495 c.c., l'inesistenza di un trasferimento ai soci delle mere pretese della società estinta
art. 2495 c.c.
"ferma restando l'estinzione della società"
la cancellazione determina l'estinzione della società; i creditori insoddisfatti possono agire verso soci e liquidatori nei limiti e alle condizioni previste, ma la norma non disciplina espressamente i processi pendenti della società estinta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del vizio di falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
art. 1362 c.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione dell'atto di scioglimento
art. 1363 c.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione dell'atto di scioglimento
art. 1367 c.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione dell'atto di scioglimento
art. 1368 c.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione dell'atto di scioglimento
art. 384 c.p.c.
utilizzato per cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando improcedibile il giudizio di appello
Massime di principio
- All'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti giuridici residui solo se si tratta di diritti o beni certi e compresi, anche solo per mancata iscrizione, nel bilancio finale di liquidazione; restano escluse le mere pretese, ancorché già azionate in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi.
- Il criterio distintivo tra rapporti trasferiti ai soci e rapporti estinti per rinuncia è la loro iscrivibilità a bilancio di liquidazione: se la loro inclusione avrebbe richiesto un'attività ulteriore di accertamento o liquidazione non svolta, la cancellazione può essere interpretata come rinuncia della società al relativo credito.
- La volontà degli ex soci, espressa nell'atto di scioglimento o in clausole di riparto di eventuali crediti o debiti non quantificabili, non può derogare al regime legale di estinzione e successione fissato dall'ordinamento per le sopravvenienze incerte.
- Se il processo pendente alla data di cancellazione riguarda una mera pretesa o un credito ancora incerto/illiquido, il giudizio non può proseguire nei confronti o per iniziativa degli ex soci, perché manca la legittimazione attiva o passiva derivante dalla successione.
- Quando l'appello è stato proposto da soggetti privi di legittimazione attiva per effetto dell'estinzione della società originaria, la cassazione può dichiarare l'improcedibilità del giudizio di appello senza rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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