Sentenza del 22/02/2016 n. 935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Notificazione atti presupposti - Concessionario - Motivazione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati, il concessionario non è tenuto a riprodurre nella cartella una motivazione approfondita, poiché le ragioni della pretesa risultano già dagli atti precedenti. Il difetto di motivazione è stato inoltre qualificato come carenza attinente al contenuto dell'atto e non alla sua forma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione della cartella di pagamento, sostenendo che il concessionario avrebbe dovuto esporre in modo approfondito le ragioni della pretesa tributaria e degli importi richiesti. La questione riguardava anche il rapporto tra la motivazione della cartella e la notificazione degli atti presupposti.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere considerata sufficientemente motivata anche mediante il rinvio agli atti presupposti, purché questi siano stati regolarmente notificati al contribuente.
- Il concessionario della riscossione non deve necessariamente duplicare nella cartella tutte le ragioni giuridiche e fattuali già indicate nell'atto impositivo o negli altri atti presupposti.
- La regolare notificazione degli atti presupposti è decisiva: se essa manca o non consente al contribuente di comprendere la pretesa, la cartella può risultare illegittima per carenza di motivazione o per lesione del diritto di difesa.
- La motivazione riguarda il contenuto sostanziale dell'atto; pertanto, per valutare la validità della cartella, occorre verificare se il contribuente abbia concretamente potuto conoscere titolo, importo e ragioni della pretesa, non solo la presenza di specifiche formule nell'atto.
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