Ordinanza n. 10221/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna, già oggetto di una sentenza favorevole
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna, ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Il giudizio era già stato definito con sentenza della stessa Sezione, che aveva accolto il ricorso, ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un'istanza con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell'iscrizione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, ritenuta subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, essendo l'istanza di rinuncia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza favorevole, essa non fosse qualificabile come rinuncia al ricorso in senso processuale. La dichiarazione è stata invece ricondotta alla rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Poiché non era richiesta l'adozione di una decisione giurisdizionale sulla rinuncia, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, cui la ricorrente aveva fatto riferimento per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali richiamata nell'istanza della ricorrente.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa dichiara, dopo la pronuncia favorevole, di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale, la dichiarazione è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, e non come rinuncia al ricorso in senso processuale.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede l'intermediazione o una specifica statuizione del giudice.
- Quando la dichiarazione della parte, intervenuta dopo la definizione del giudizio, non richiede l'adozione di una nuova statuizione giurisdizionale, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
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