Sentenza n. 823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 718/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 718/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il programma regionale di sviluppo rurale e i relativi atti attuativi nella parte concernente il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi e di altri rifiuti recuperati e l’obbligo di impiego di determinati fertilizzanti
Esito
Favorevole al resistente (impresa operatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato una sentenza a essa formalmente favorevole, chiedendo la riforma della motivazione nella parte in cui il TAR aveva affermato che, per l’ammissione degli imprenditori agricoli ai benefici previsti dagli interventi ambientali e climatici, sarebbe stato sufficiente sottrarre alla fertilizzazione con fanghi soltanto il 10% delle aree coltivate. La Regione ha dedotto errore di fatto e di diritto, errata percezione dei fatti processuali e del contenuto degli atti, nonché manifesta illogicità e violazione del principio di precauzione. Ha sostenuto che gli atti regionali e la normativa di riferimento prevedevano il divieto o l’impegno relativo all’intera superficie agricola oggetto della domanda di beneficio, senza alcuna limitazione al 10%, e che l’affermazione del TAR avrebbe potuto essere invocata da operatori del settore per pretendere l’ammissione ai contributi anche quando l’uso di fanghi o fertilizzanti non ammessi riguardasse una parte prevalente delle superfici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse e di soccombenza. La sentenza di primo grado aveva definito il giudizio esclusivamente con statuizioni processuali, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, carenza di interesse e mancata impugnazione del Piano strategico nazionale della PAC, rispetto al quale gli atti contestati costituivano atti attuativi. Una pronuncia di rito produce soltanto giudicato formale e non è idonea, secondo il Collegio, a determinare un giudicato sostanziale sui rapporti controversi; pertanto, le questioni fattuali incidentalmente esaminate non possono pregiudicare rapporti futuri. La Regione, essendo risultata vittoriosa in primo grado, non aveva quindi la condizione di soccombenza necessaria per proporre appello. Il passaggio relativo alla sufficienza del 10% è stato inoltre qualificato come obiter dictum, privo di effetti giuridici vincolanti o autonomi e di efficacia conformativa. Esso non limita il potere amministrativo né esonera dall’applicazione delle previsioni del PSR, del CSR e dei relativi atti attuativi. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la particolarità della controversia e per la natura meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Richiamato per lo scambio delle memorie di replica nel giudizio d’appello.
art. 99 c.p.a.
d.lgs. 152/2006, Parte IV
Richiamato dagli atti impugnati quanto alle operazioni R10 di recupero dei rifiuti e alla relativa utilizzazione agronomica.
regolamento (UE) 2019/1009
Richiamato dagli atti regionali quale riferimento per i fertilizzanti ammessi e per le matrici costituenti dei fertilizzanti organici.
regolamento (UE) 2021/2115, art. 70
Richiamato nel bando regionale relativo agli interventi SRA del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.
d.lgs. 99/1992
Richiamato in relazione al settore del recupero dei fanghi biologici.
d.lgs. 75/2010
Richiamato in relazione alla produzione di fertilizzanti.
Massime di principio
- Quando una sentenza definisce il giudizio esclusivamente con una statuizione processuale, la decisione produce giudicato formale e non determina, di regola, effetti di giudicato sostanziale sui rapporti controversi; le questioni fattuali incidentalmente esaminate non sono quindi idonee a pregiudicare rapporti futuri.
- La parte risultata integralmente vittoriosa in primo grado non è legittimata a proporre appello per contestare una motivazione che non abbia inciso sul dispositivo e non abbia prodotto una soccombenza concreta e attuale.
- Un’affermazione incidentale non necessaria per la decisione, contenuta nella motivazione ma estranea alla ratio decidendi, costituisce obiter dictum e non produce effetti giuridici vincolanti o autonomi né efficacia conformativa.
- Un obiter dictum contenuto in una sentenza di rito non limita il successivo esercizio del potere amministrativo e non esonera l’amministrazione dall’applicazione della disciplina vigente e degli atti generali e attuativi pertinenti.
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