Sentenza n. 1893/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale dello scrutinio finale del 9 giugno 2026 e documento di valutazione finale, nella parte in cui disponevano la non ammissione della studentessa alla classe III
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe III, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, hanno contestato la genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, anche perché il verbale indicava argomenti da recuperare pur deliberando la non ammissione e non avrebbe adeguatamente giustificato l’impossibilità di sospendere il giudizio. Hanno censurato la valutazione insufficiente in spagnolo, sostenendo che i risultati erano pari o prossimi alla sufficienza e che la docente aveva riconosciuto un miglioramento. Hanno inoltre contestato l’affermazione di insufficiente impegno nel recupero delle carenze pregresse, ritenendola smentita dagli atti scolastici e dalla relazione del 10 dicembre 2025 sulle difficoltà di apprendimento. La studentessa aveva concluso l’anno con sei insufficienze su tredici discipline: 4/10 in informatica e inglese e 5/10 in economia aziendale, geografia, matematica e spagnolo.
La decisione
Il TAR ha respinto con sentenza semplificata tutti i motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Ha premesso che il giudizio di non ammissione esprime discrezionalità tecnica e può essere sindacato solo per manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, sei insufficienze su tredici materie, comprese discipline fondamentali, e la scarsità delle conoscenze e competenze giustificavano razionalmente la non ammissione; il verbale individuava le carenze nelle singole discipline. La sospensione del giudizio non era praticabile alla luce del PTOF, che prevedeva la mancata ammissione quando occorresse utilizzare più di cinque malus, e dell’art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, richiamato quanto al requisito della sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento. L’indicazione degli argomenti da recuperare aveva funzione informativa e non implicava la possibilità di recuperare i debiti durante l’estate. La valutazione in spagnolo era giustificata dalla media inferiore a sei, dal 5+ ottenuto nella verifica del 22 maggio 2026 e dalle persistenti lacune lessicali e di pronuncia e nella conoscenza dei tempi verbali; il miglioramento di impegno e partecipazione era stato lieve e limitato alle ultime settimane. Anche la valutazione sull’impegno insufficiente nel recupero trovava riscontro negli esiti finali, che riproponevano insufficienze nelle discipline già carenti nel primo trimestre, e nella relazione del 10 dicembre 2025, che rilevava l’insufficienza degli sforzi rispetto ai risultati. Spese integralmente compensate per la particolare natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e, in particolare, ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, ritualmente costituite in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.
La decisione in forma semplificata è consentita quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a.; il TAR ha rilevato l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.
art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009
E quanto alla possibilità di sospendere il giudizio il piano triennale dell’offerta formativa depositato dal ricorrente, ribadito il principio di legge (cfr. l’art. 4, comma 5°, del d.P.R. n. 122/2009) per cui sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, configura espressamente l’evenienza della mancata ammissione all’anno successivo «nell’ipotesi in cui si debba utilizzare un numero di malus superiore a 5 (tra giugno e fine agosto)», dove per malus la Scuola precisa che debba intendersi «ogni voto necessario per raggiungere la sufficienza».
Il requisito ordinario per l’ammissione è la sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento; nel caso concreto, la previsione del PTOF sulla mancata ammissione oltre cinque malus, insieme alla gravità e diffusione delle carenze, escludeva la praticabilità della sospensione del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione alla classe superiore costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento dei fatti.
- La gravità e la diffusione delle insufficienze, valutate in rapporto al numero delle discipline e alla loro rilevanza nel percorso di studi, possono giustificare la non ammissione quando rendano non proficua la prosecuzione scolastica; l’interesse dello studente non coincide con la mera ammissione alla classe superiore, ma con l’acquisizione di conoscenze adeguate a proseguire gli studi.
- L’indicazione nel verbale di scrutinio degli argomenti da recuperare non contraddice di per sé la decisione di non ammettere lo studente: può avere la sola funzione di individuare le aree su cui concentrare lo studio, senza comportare la possibilità di recuperare i debiti formativi nel periodo estivo.
- La valutazione finale in una disciplina può considerare complessivamente media dei voti, andamento dell’apprendimento, natura delle carenze, progressi e acquisizione delle competenze; un miglioramento recente non impone la sufficienza se permangono lacune rilevanti negli obiettivi fondamentali.
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