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Sentenza

Sentenza n. 1893/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale dello scrutinio finale del 9 giugno 2026 e documento di valutazione finale, nella parte in cui disponevano la non ammissione della studentessa alla classe III

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe III, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, hanno contestato la genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, anche perché il verbale indicava argomenti da recuperare pur deliberando la non ammissione e non avrebbe adeguatamente giustificato l’impossibilità di sospendere il giudizio. Hanno censurato la valutazione insufficiente in spagnolo, sostenendo che i risultati erano pari o prossimi alla sufficienza e che la docente aveva riconosciuto un miglioramento. Hanno inoltre contestato l’affermazione di insufficiente impegno nel recupero delle carenze pregresse, ritenendola smentita dagli atti scolastici e dalla relazione del 10 dicembre 2025 sulle difficoltà di apprendimento. La studentessa aveva concluso l’anno con sei insufficienze su tredici discipline: 4/10 in informatica e inglese e 5/10 in economia aziendale, geografia, matematica e spagnolo.

La decisione

Il TAR ha respinto con sentenza semplificata tutti i motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Ha premesso che il giudizio di non ammissione esprime discrezionalità tecnica e può essere sindacato solo per manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, sei insufficienze su tredici materie, comprese discipline fondamentali, e la scarsità delle conoscenze e competenze giustificavano razionalmente la non ammissione; il verbale individuava le carenze nelle singole discipline. La sospensione del giudizio non era praticabile alla luce del PTOF, che prevedeva la mancata ammissione quando occorresse utilizzare più di cinque malus, e dell’art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, richiamato quanto al requisito della sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento. L’indicazione degli argomenti da recuperare aveva funzione informativa e non implicava la possibilità di recuperare i debiti durante l’estate. La valutazione in spagnolo era giustificata dalla media inferiore a sei, dal 5+ ottenuto nella verifica del 22 maggio 2026 e dalle persistenti lacune lessicali e di pronuncia e nella conoscenza dei tempi verbali; il miglioramento di impegno e partecipazione era stato lieve e limitato alle ultime settimane. Anche la valutazione sull’impegno insufficiente nel recupero trovava riscontro negli esiti finali, che riproponevano insufficienze nelle discipline già carenti nel primo trimestre, e nella relazione del 10 dicembre 2025, che rilevava l’insufficienza degli sforzi rispetto ai risultati. Spese integralmente compensate per la particolare natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e, in particolare, ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, ritualmente costituite in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.

    La decisione in forma semplificata è consentita quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a.; il TAR ha rilevato l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009

    E quanto alla possibilità di sospendere il giudizio il piano triennale dell’offerta formativa depositato dal ricorrente, ribadito il principio di legge (cfr. l’art. 4, comma 5°, del d.P.R. n. 122/2009) per cui sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, configura espressamente l’evenienza della mancata ammissione all’anno successivo «nell’ipotesi in cui si debba utilizzare un numero di malus superiore a 5 (tra giugno e fine agosto)», dove per malus la Scuola precisa che debba intendersi «ogni voto necessario per raggiungere la sufficienza».

    Il requisito ordinario per l’ammissione è la sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento; nel caso concreto, la previsione del PTOF sulla mancata ammissione oltre cinque malus, insieme alla gravità e diffusione delle carenze, escludeva la praticabilità della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di non ammissione alla classe superiore costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento dei fatti.
  • La gravità e la diffusione delle insufficienze, valutate in rapporto al numero delle discipline e alla loro rilevanza nel percorso di studi, possono giustificare la non ammissione quando rendano non proficua la prosecuzione scolastica; l’interesse dello studente non coincide con la mera ammissione alla classe superiore, ma con l’acquisizione di conoscenze adeguate a proseguire gli studi.
  • L’indicazione nel verbale di scrutinio degli argomenti da recuperare non contraddice di per sé la decisione di non ammettere lo studente: può avere la sola funzione di individuare le aree su cui concentrare lo studio, senza comportare la possibilità di recuperare i debiti formativi nel periodo estivo.
  • La valutazione finale in una disciplina può considerare complessivamente media dei voti, andamento dell’apprendimento, natura delle carenze, progressi e acquisizione delle competenze; un miglioramento recente non impone la sufficienza se permangono lacune rilevanti negli obiettivi fondamentali.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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