Sentenza n. 2834/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento e del comportamento omissivo dell'Ambasciata d'Italia a-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e comportamento omissivo dell'Ambasciata d'Italia competente sulla richiesta di fissazione di un appuntamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento e il comportamento omissivo dell'Ambasciata d'Italia competente, lamentando la mancata fissazione dell'appuntamento richiesto nell'ambito di una pratica di visto. Nel corso del giudizio, a seguito della fissazione dell'appuntamento da parte dell'Ambasciata, il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'appuntamento richiesto era stato fissato dall'Ambasciata nel corso del giudizio e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito del giudizio, della sua durata limitata, essendo il ricorso stato depositato il 15 gennaio 2026, e dell'ingente quantitativo di richieste di visto gravante sull'Ambasciata. La sentenza è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35 c.p.a.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è riconducibile alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, sebbene la disposizione non sia espressamente richiamata nel testo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La fissazione dell'appuntamento richiesto presso un'ambasciata può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio, quando costituisce l'adempimento oggetto della domanda.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può compensarle valutando l'esito concreto, la durata limitata del processo e il carico eccezionale dell'ufficio amministrativo.
Come è indicizzato
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