Direttiva 2002/41
Direttiva 2002/41/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/41/CE adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE, chiarendo e integrando le prescrizioni tecniche relative alle prove di velocità massima, coppia massima e potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote. Le modifiche incidono soprattutto sugli allegati tecnici, sui parametri da annotare nei verbali di prova e sulle formule di correzione per la determinazione della potenza. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2003 e applicare dal 1° luglio 2003 e dal 1° gennaio 2004 i divieti e gli obblighi di omologazione previsti.
Adeguamento tecnico della direttiva 95/1/CE sui requisiti di velocità massima, coppia massima e potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote oggetto dell’omologazione comunitaria, in particolare ciclomotori, motocicli e tricicli con motore ad accensione comandata nonché veicoli a due o tre ruote con motore ad accensione spontanea, per quanto riguarda le prove e i valori da riportare nei verbali di prova ai fini della velocità massima per costruzione, della coppia massima e della potenza massima netta. Vincola gli Stati membri in sede di omologazione CE, immatricolazione, vendita e messa in servizio; non introduce un regime autonomo, ma modifica la direttiva 95/1/CE nell’ambito della procedura d’omologazione prevista dalla direttiva 92/61/CEE.
Direttiva 2002/41/CE: adeguamento tecnico della disciplina sui veicoli a due o tre ruote
La direttiva interviene come atto di adeguamento tecnico della direttiva 95/1/CE nell’ambito del sistema di omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Il suo scopo è chiarire e integrare le prescrizioni tecniche per garantire un’applicazione coerente delle regole su velocità massima per costruzione, coppia massima e potenza massima netta.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la direttiva 95/1/CE è una direttiva particolare del sistema di omologazione comunitaria e che, per il corretto funzionamento dell’intero sistema, occorre precisare alcuni aspetti delle prove e dei valori da riportare nel verbale di prova. L’obiettivo è assicurare uniformità di trattamento tra ciclomotori, motocicli e tricicli con motore ad accensione comandata, nonché tra veicoli a due o tre ruote con motore ad accensione spontanea.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote sottoposti a omologazione CE per i profili della velocità massima per costruzione, della coppia massima e della potenza massima netta. Le modifiche incidono sulle procedure di prova e sui relativi allegati tecnici della direttiva 95/1/CE, con effetti su omologazione, immatricolazione, vendita e messa in servizio dei veicoli conformi o non conformi.
Modifiche tecniche agli allegati
L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva 2002/41/CE, che modifica gli allegati della direttiva 95/1/CE. Le correzioni riguardano, in particolare:
- le condizioni ambientali delle prove dell’allegato I, con specifica della pressione atmosferica a 97 ± 10 kPa e della velocità media del vento inferiore a 3 m/s, con folate inferiori a 5 m/s;
- il posizionamento sul banco prova di radiatore, ventilatore, presa d’aria del ventilatore, pompa dell’acqua e termostato, che devono essere per quanto possibile nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo e, se diverso, deve esserne data descrizione nel verbale di prova;
- la definizione e la formula dei fattori di correzione della potenza e della coppia, con precisazioni sui fattori α1/αd e α2 e sulla determinazione del rendimento della trasmissione;
- la soppressione dei punti 4.4 e 4.5 dell’appendice 1;
- la sostituzione del limite del punto 6.1 da 1,5 % a 3 %;
- analoghe modifiche nelle appendici 2 e 3, incluse la ridefinizione delle formule di correzione e la precisazione del titolo del punto 4.4 dell’appendice 3 come "Determinazione del fattore di correzione αd".
Effetti sugli Stati membri e sull’omologazione
Dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non possono più negare l’omologazione CE, né vietare immatricolazione, vendita o entrata in servizio, per motivi attinenti ai parametri tecnici disciplinati, se i veicoli sono conformi alla direttiva 95/1/CE come modificata. Dal 1° gennaio 2004, invece, gli Stati membri devono negare l’omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli a due o tre ruote che non rispettino tali prescrizioni. Si tratta quindi di obblighi di risultato che incidono direttamente sulla disciplina nazionale di omologazione.
Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma di tale riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione le principali disposizioni nazionali adottate nel settore. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati tecnici della direttiva 95/1/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati della direttiva 95/1/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2002/41/CE. L’allegato interviene su condizioni di prova, modalità di posizionamento dei componenti sul banco prova, formule di correzione della potenza e definizione dei fattori di correzione, oltre a sopprimere i punti 4.4 e 4.5 dell’appendice 1 e a sostituire il limite del punto 6.1 da 1,5 % a 3 %.
Divieti per gli Stati membri dal 1° luglio 2003
Dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non possono, per motivi relativi a velocità massima per costruzione, coppia massima e potenza massima netta, negare l’omologazione CE di un determinato tipo di veicolo a due o tre ruote, né vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio, se i veicoli sono conformi alla direttiva 95/1/CE come modificata.
Obbligo di negare l’omologazione CE dal 1° gennaio 2004
Dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri devono negare l’omologazione CE per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per i motivi indicati, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 95/1/CE come modificata.
Recepimento entro il 30 giugno 2003
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2003 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
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