Direttiva 2002/48
Direttiva 2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/48/CE della Commissione aggiorna la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I tre sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari: iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron. L'iscrizione segue la valutazione dei relativi fascicoli e dei rischi per salute umana e ambiente, con esito favorevole per gli impieghi esaminati. La direttiva impone agli Stati membri di adeguare la normativa nazionale entro il 31 dicembre 2002 e di applicarla dal 1° gennaio 2003, nonché di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti interessati entro le scadenze fissate.
Modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron tra quelle autorizzabili nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron. Rilevano le autorizzazioni esistenti, incluse quelle temporanee, e i procedimenti di riesame dei prodotti che contengano tali sostanze come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono escluse, dalla messa a disposizione dei rapporti di riesame, le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Direttiva 2002/48/CE: iscrizione di iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per inserire tre sostanze attive nell'allegato I. La scelta segue la procedura di valutazione dei fascicoli presentati e i successivi riesami tecnici e scientifici, che hanno portato a ritenere, per gli impieghi esaminati, soddisfatti i requisiti di tutela della salute umana e dell'ambiente previsti dalla normativa di base.
Contesto e motivazioni della misura
I considerando ricostruiscono l'iter di valutazione di ciascuna sostanza: per iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron i fascicoli sono stati dichiarati completi e poi esaminati dagli Stati membri relatori, dalla Commissione e dal comitato scientifico per le piante. Nel corso dell'istruttoria sono emerse specifiche questioni tossicologiche ed ecotossicologiche, successivamente integrate da ulteriori dati e valutazioni. La Commissione conclude che, per gli usi esaminati e specificati nei rapporti di riesame, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze soddisfano in generale le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione nell'allegato I e conseguenze autorizzative
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all'allegato della direttiva 2002/48/CE. L'effetto è l'inserimento di iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron tra le sostanze attive ammissibili nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell'Unione. In termini pratici, gli Stati membri potranno autorizzare prodotti contenenti tali sostanze purché rispettino i requisiti della direttiva 91/414/CEE.
Accesso ai rapporti di riesame
L'articolo 2 introduce un obbligo di trasparenza a carico degli Stati membri: i rapporti di riesame delle tre sostanze devono essere resi disponibili alle parti interessate o, comunque, messi a disposizione su richiesta specifica. Restano esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. La previsione è rilevante per operatori economici e consulenti, perché consente di conoscere il perimetro tecnico della valutazione su cui poggia l'iscrizione.
Recepimento nazionale e decorrenza
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2002 tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla conformità con la direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure si applicano dal 1° gennaio 2003. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4 disciplina il passaggio dal regime autorizzativo precedente al nuovo assetto derivante dall'iscrizione delle sostanze.
- Il paragrafo 1 impone il riesame di ogni autorizzazione relativa a prodotti contenenti iprovalicarb, prosulfuron o sulfosulfuron, al fine di verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 dicembre 2002.
- Il paragrafo 2 riguarda i prodotti autorizzati contenenti tali sostanze, come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I, alla data del 1° luglio 2002.
- Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
- All'esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
- Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 dicembre 2003.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità quanto alle forme e ai mezzi di recepimento, ma non quanto al risultato: devono aggiornare la disciplina nazionale, consentire l'accesso ai rapporti di riesame e completare il riesame delle autorizzazioni entro i termini previsti.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, con inserimento di iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron. L'effetto pratico è consentire, in linea di principio, che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano ottenere autorizzazioni conformemente alla direttiva 91/414/CEE.
Messa a disposizione dei rapporti di riesame
L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a tenere i rapporti di riesame delle tre sostanze a disposizione delle parti interessate o a fornirli su richiesta specifica, esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Termine di recepimento e decorrenza applicativa
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2003. È previsto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare ciascuna autorizzazione di prodotti contenenti iprovalicarb, prosulfuron o sulfosulfuron per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2002. Il paragrafo 2 prevede un ulteriore riesame, secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, per i prodotti autorizzati contenenti tali sostanze alla data del 1° luglio 2002; in esito al riesame, gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2003.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 6 giu 2002Direttiva 2002/50
- direttiva · 6 giu 2002Direttiva 2002/47
- direttiva · 10 giu 2002Direttiva 2002/46
- direttiva · 10 giu 2002Direttiva 2002/39
- direttiva · 17 mag 2002Direttiva 2002/41
- direttiva · 17 mag 2002Direttiva 2002/42
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →