Cassazione Penale, Sentenza n. 29511/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e aveva confermato la responsabilità per due reati: simulazione di reato e violazione delle norme sulla patente di guida. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sull'identificazione alla guida del motociclo e, più in generale, la tenuta del compendio probatorio relativo al reato stradale, contestando il valore delle dichiarazioni degli operanti, delle celle telefoniche e di ulteriori elementi richiamati in sentenza. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della norma sulla simulazione di reato, sostenendo che la denuncia presentata non fosse, di per sé, idonea ad avviare un procedimento penale e che mancasse un adeguato accertamento della concreta attitudine offensiva della condotta. Con il terzo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sul riconoscimento della continuazione tra i reati. Con il quarto motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, oggetto di specifico motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto. Ha accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità per simulazione di reato su ragioni non pertinenti al tratto tipico della fattispecie, ossia sul carattere falso e strumentale della denuncia, senza accertare se essa fosse concretamente idonea a determinare il pericolo di un'attività degli organi inquirenti e, quindi, l'astratta possibilità di instaurazione di un procedimento penale. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al reato di simulazione di reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame del punto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato accolto, con annullamento limitatamente alla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria relativa al reato stradale, anche su tale punto con rinvio. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato stradale.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La doglianza difensiva richiamava la regola di valutazione della prova per contestare la motivazione sull'identificazione dell'imputato alla guida; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché generico e fattuale.
art. 367 c.p.
La Corte ha ribadito che il delitto di simulazione di reato è un reato di pericolo: è sufficiente che la falsa denuncia sia idonea a provocare l'astratta possibilità di attività investigativa; non è configurabile se la denuncia è palesemente inverosimile o se la situazione concreta induce a investigare solo sulla falsità della denuncia.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992
La responsabilità per la violazione stradale è stata confermata ed è divenuta irrevocabile; la Corte ha però annullato il solo punto relativo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente.
art. 624 c.p.p.
È stata dichiarata l'irrevocabilità della sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato stradale.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della simulazione di reato non basta dimostrare che la denuncia sia falsa o strumentale: occorre verificare se, nel contesto concreto, essa fosse idonea a determinare il pericolo di un'attività investigativa e quindi l'astratta possibilità di instaurazione di un procedimento penale.
- La simulazione di reato non è configurabile quando la denuncia sia palesemente inverosimile o quando la situazione di fatto induca gli organi ricevitori non ad accertare il fatto denunciato, ma soltanto a verificare la falsità della denuncia stessa.
- Le censure di legittimità che si limitano a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Se il giudice di merito omette di rispondere a uno specifico motivo di appello relativo a un punto decisivo della decisione, la sentenza è annullabile su quel punto per difetto di motivazione.
- Quando l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio o una sanzione accessoria, la responsabilità penale sul capo non investito dall'annullamento può divenire irrevocabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29474/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2026 del 04/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →