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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato che avevano imposto l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario di Venezia, una non definitiva e una definitiva, entrambe notificate al Ministero, non impugnate e passate in giudicato. Le pronunce avevano condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2021 e il 2023. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato e anche la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che le sentenze azionate erano passate in giudicato ed erano state notificate all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alle sentenze, costituendo la Carta elettronica e accreditando la somma di € 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “penalità di mora (cd. astreinte)”

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione presuppone la verifica discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, dell’assenza di manifesta iniquità e dell’inesistenza di altre ragioni ostative.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, che il Ministero è stato condannato ad attribuire in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, rilevanti ai fini dell’esclusione dell’astreinte.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone una specifica prestazione amministrativa, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta può essere disposta come meccanismo sostitutivo condizionato al decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione; quando il commissario è un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, non spetta necessariamente alcun compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e finanziari, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione.
  • La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, qualificabili come fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaSopravvenuta carenza di interesse

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