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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07952/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza precedente, integrando il dispositivo con la pronuncia di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di legittimità concluso con ordinanza della Corte di cassazione n. 27865/24, il difensore della società controricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale perché, nel dispositivo, la Corte aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel controricorso e risultasse la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali. Il Comune non ha svolto attività difensiva. La questione riguardava quindi il rimedio processuale esperibile per integrare il dispositivo con la pronuncia di distrazione omessa.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio per la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario.

  • art. 288 c.p.c.

    Concorre a disciplinare il procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di provvedere anche d'ufficio sulla correzione degli errori materiali.

  • art. 93 c.p.c.

    La revoca della distrazione e, correlativamente, il controllo sulla sua omissione si collocano nell'alveo del procedimento di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una domanda autonoma da far valere con diverso rimedio.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio sul procedimento di correzione è sufficiente la conoscenza dell'istanza da parte del difensore della controparte e la possibilità di depositare memorie; non è necessaria la proposizione di controricorso.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, poiché la sua natura amministrativa esclude l'individuazione di una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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