Cassazione Civile, Ordinanza n. 40635/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Provincia, destinataria di un'ordinanza ingiunzione del Garante per euro 10.000 per asserita violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, aveva proposto opposizione sostenendo che il procedimento sanzionatorio fosse illegittimamente attivato su segnalazione di un terzo e non dell'interessato. In cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 e del regolamento interno n. 1 del 2007, assumendo che il Garante non potesse esercitare poteri istruttori e sanzionatori d'ufficio in mancanza di un impulso proveniente dalla persona direttamente interessata dal trattamento dei dati.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso anzitutto che vi fosse omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale aveva effettivamente affrontato la questione del potere del Garante di attivarsi in presenza di una segnalazione proveniente da terzi. Nel merito, ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'art. 154 del d.lgs. n. 196 del 2003 attribuiva espressamente al Garante poteri di controllo e intervento anche d'ufficio, e che gli artt. 157 e 158 confermavano la possibilità di richiedere informazioni, esibire documenti, disporre accessi e verifiche senza necessità di iniziativa di parte. Ha inoltre valorizzato l'art. 15 del regolamento n. 1 del 2007, che prevede la possibilità di avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare anche in assenza di ricorso, reclamo o segnalazione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003
Norma richiamata come base dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Garante.
art. 162, comma 2-bis, d.lgs. n. 196 del 2003
Disposizione sanzionatoria applicata per la violazione contestata.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003
Prescrizione la cui violazione era posta a fondamento della sanzione amministrativa.
art. 154 d.lgs. n. 196 del 2003
La Corte ne ha desunto l'espressa attribuzione al Garante di poteri di controllo e di intervento anche d'ufficio, comprensivi dell'esame di reclami e segnalazioni, della prescrizione di misure e del divieto o blocco del trattamento illecito.
art. 157 d.lgs. n. 196 del 2003
È stato interpretato come norma che consente al Garante di richiedere informazioni e documenti a titolare, responsabile, interessato e anche terzi per l'espletamento dei propri compiti, senza subordinazione a un impulso di parte.
art. 158 d.lgs. n. 196 del 2003
È stato interpretato come norma che attribuisce al Garante poteri di accesso, ispezione e verifica esercitabili anche d'ufficio.
art. 4, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tutela dei dati si collega alla posizione dell'interessato; la Corte non ne ha ricavato un limite al potere ufficioso del Garante.
art. 141, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2003
Citato dalla ricorrente per sostenere che la segnalazione rilevante dovesse provenire dall'interessato; la tesi è stata ritenuta infondata.
art. 1 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una tutela strettamente ancorata alla posizione dell'interessato.
art. 7, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 196 del 2003
Norma invocata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 144 d.lgs. n. 196 del 2003
Citato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 154, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che i compiti del Garante includono poteri anche officiosi.
art. 11, comma 1, lett. d), regolamento n. 1 del 2007
Citato nel secondo motivo; la sentenza valorizza invece l'art. 15 del medesimo regolamento.
art. 13, commi 1, 2 e 4, regolamento n. 1 del 2007
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni regolamentari asseritamente violate.
art. 15 regolamento n. 1 del 2007
"Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante anche per legge, l'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di ricorso, reclamo o segnalazione, può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare"
La Corte lo ha letto come conferma espressa del potere del Garante di avviare d'ufficio l'istruttoria anche senza impulso di parte.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il Tribunale aveva esaminato la questione.
art. 157 c.p.c.
Citato nel primo motivo quale norma processuale asseritamente violata, senza riscontro.
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura personale della tutela dei dati; la Corte non ha ravvisato un limite al potere officioso del Garante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di protezione dei dati personali, il Garante può esercitare poteri di controllo e di accertamento anche d'ufficio, senza che l'attivazione del procedimento sia subordinata a un reclamo o a una segnalazione proveniente dall'interessato.
- La segnalazione di un terzo non rende di per sé illegittimo il procedimento istruttorio o sanzionatorio, se la normativa attribuisce all'Autorità il potere di avviare autonomamente verifiche e accertamenti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta, anche implicitamente ma in modo coerente, la questione dedotta; la censura ex art. 112 c.p.c. richiede una vera omissione di decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione.
- Quando la disciplina settoriale prevede espressamente poteri officiosi dell'Autorità, le disposizioni sui reclami e sulle segnalazioni non possono essere interpretate come fonte di un vincolo di iniziativa esclusivamente di parte.
- Le norme che attribuiscono poteri ispettivi e di richiesta di informazioni a un'autorità amministrativa possono essere lette come strumenti di supporto ai compiti di vigilanza, non come limiti all'attivazione d'ufficio del procedimento.
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