Regolamento (UE) 2022/441
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/441 della Commissione del 17 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dell’UE delle zone autorizzate all’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Commissione restringe o aggiorna le zone ammissibili, sulla base delle informazioni epidemiologiche fornite dalle autorità veterinarie interessate e della valutazione del rischio per la sanità animale dell’Unione. Le modifiche hanno effetto urgente e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le zone dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi/territori o da loro zone soggette a restrizioni, con specifico riferimento alle voci del Regno Unito e degli Stati Uniti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Opera nell’ambito della sanità animale e incide sulle condizioni di ammissibilità all’importazione di tali prodotti da zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità. Le modifiche riguardano zone determinate del Regno Unito e di alcuni Stati Uniti (Delaware, Maryland, Missouri); il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul sistema UE delle liste di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è sanitaria: adeguare rapidamente le autorizzazioni di importazione alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Contesto normativo
Il provvedimento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle zone ammesse; gli allegati V e XIV disciplinano rispettivamente pollame/materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Focolai notificati e valutazione del rischio
I considerando descrivono i focolai di HPAI notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, le zone di controllo di 10 km istituite attorno agli stabilimenti colpiti e la politica di abbattimento totale adottata dalle autorità veterinarie. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche ricevute, ritiene necessario sospendere o aggiornare l’autorizzazione all’ingresso dalle zone interessate per evitare l’introduzione della malattia nell’Unione.
Aggiornamenti relativi al Regno Unito
Per il Regno Unito, il regolamento modifica le voci di due zone già presenti e introduce una nuova zona:
- GB-2.19 e GB-2.28: vengono sostituite le righe relative alle diverse categorie di pollame, materiale germinale e uova da cova nell’allegato V, nonché le corrispondenti categorie di carni fresche nell’allegato XIV, con date di riferimento rispettivamente 8.11.2021 e 21.11.2021.
- GB-2.104: viene inserita come nuova zona relativa a un focolaio in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra), con area di restrizione di 10 km centrata sulle coordinate WGS84 N52.37 e E0.99; per tale zona l’allegato V e l’allegato XIV fissano come data di riferimento il 1.3.2022.
Il testo precisa che, per i focolai di novembre 2021 in prossimità di Alcester, Bidford (Warwickshire) e North Fambridge (Essex), la Commissione ha ritenuto i focolai estinti e il rischio ormai cessato.
Aggiornamenti relativi agli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti vengono inserite le nuove zone US-2.17, US-2.18, US-2.19 e US-2.20, corrispondenti a focolai localizzati:
- nella contea di New Castle, Delaware;
- nella contea di Queen Anne, Maryland;
- nella contea di Jasper, Missouri;
- nella contea di Lawrence, Missouri.
Per ciascuna zona l’allegato V aggiorna le autorizzazioni per le categorie di pollame, pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti, pulcini di un giorno, piccoli quantitativi di animali e uova da cova; l’allegato XIV aggiorna le corrispondenti categorie di carni fresche. Le date di riferimento sono 8.3.2022 per le zone US-2.17, US-2.18 e US-2.19, e 9.3.2022 per la zona US-2.20.
Effetto sulle importazioni nell’Unione
L’effetto sostanziale del regolamento è quello di ricalibrare, in senso restrittivo, le zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione delle merci elencate, escludendo le aree soggette a restrizioni per i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono importatori e filiere avicole, il testo è rilevante perché incide direttamente sulla possibilità di spedire nell’UE partite di pollame, materiale germinale e carni fresche provenienti dalle zone interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di ammissibilità
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento. Le modifiche incidono sulle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Zone del Regno Unito interessate
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiornate le voci relative alle zone GB-2.19, GB-2.28 e GB-2.104. Per GB-2.19 e GB-2.28 sono confermate restrizioni con date di riferimento rispettivamente 8.11.2021 e 21.11.2021; per GB-2.104 viene introdotta una nuova zona relativa a Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra), con data di riferimento 1.3.2022. Le tabelle elencano le categorie interessate: pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova e meno di 20 uova da cova; nell’allegato XIV sono aggiornate le corrispondenti categorie di carni fresche.
Zone degli Stati Uniti interessate
Nell’allegato V sono inserite le nuove zone US-2.17, US-2.18, US-2.19 e US-2.20, riferite a focolai in Delaware, Maryland e Missouri, con date di riferimento 8.3.2022 e 9.3.2022. Nell’allegato XIV sono inserite le corrispondenti zone per le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna. La parte 2 dell’allegato XIV viene inoltre sostituita per rinviare alle zone degli Stati Uniti descritte nell’allegato V, parte 2, voce US-2.
Motivazione sanitaria e urgenza
I considerando richiamano la notifica di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti, la creazione di zone di controllo di 10 km e la politica di abbattimento totale adottata dalle autorità locali. La Commissione conclude che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso da tali zone non dovrebbe più essere autorizzato; per i focolai del Regno Unito di novembre 2021 viene invece riconosciuta l’estinzione e il venir meno del rischio, con conseguente adeguamento delle restrizioni. Le modifiche devono prendere effetto con urgenza.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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