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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/975

Regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione del 17 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2022/975 adegua la disciplina tecnica dei documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP alla proroga del regime transitorio già prevista dal regolamento (UE) 2021/2259. In particolare, estende fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653. Inoltre rinvia dal 1º luglio 2022 al 1º gennaio 2023 la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268, per mantenere coerenza con la nuova scadenza del transitorio.

Proroga del regime transitorio PRIIP relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave e rinvio della data di applicazione di talune norme tecniche di regolamentazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli ideatori di PRIIP e, per effetto del collegamento con il regolamento (UE) n. 1286/2014 e con la direttiva 2009/65/CE, alle società di gestione, alle società di investimento e alle persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM e, nei casi previsti, di fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio. L'intervento riguarda il regime transitorio dei documenti contenenti le informazioni chiave e l'entrata in applicazione di modifiche alle norme tecniche di regolamentazione del regolamento delegato (UE) 2017/653 e del regolamento delegato (UE) 2021/2268. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; la modifica decorre secondo le regole di entrata in vigore del regolamento e le date specifiche fissate dalle disposizioni modificate.

Proroga del regime transitorio PRIIP e coordinamento delle norme tecniche

Il regolamento delegato (UE) 2022/975 interviene sulla disciplina dei documenti contenenti le informazioni chiave dei PRIIP per allineare le norme tecniche di regolamentazione alla proroga del regime transitorio disposta a livello primario. Il rinvio è reso necessario dal fatto che il regolamento (UE) 2021/2259 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il transitorio dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, imponendo un conseguente adeguamento del regolamento delegato (UE) 2017/653 e della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 disciplina il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID) che gli ideatori di PRIIP devono redigere e mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, al fine di consentire la comprensione e il confronto delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti. In parallelo, l'articolo 32 di tale regolamento aveva previsto un'esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2021 e poi prorogata al 31 dicembre 2022, per determinate categorie di soggetti legati agli OICVM; in alcuni casi, il transitorio si estende anche a fondi diversi dagli OICVM offerti al dettaglio quando lo Stato membro applica a tali fondi le regole informative degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/653

L'articolo 1 del regolamento sostituisce il terzo comma dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, disponendo che l'articolo 14, paragrafo 2, si applichi fino al 31 dicembre 2022. Tale previsione consente agli ideatori di PRIIP, alle condizioni già indicate dal regolamento delegato, di utilizzare temporaneamente il documento KID per gli investitori redatto secondo la direttiva 2009/65/CE per adempiere agli obblighi informativi specifici previsti dagli articoli da 11 a 13 del regolamento delegato, invece del KID PRIIP ordinario.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268

L'articolo 2 modifica la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268, sostituendo il riferimento al 1º luglio 2022 con il 1º gennaio 2023. Questa modifica garantisce coerenza temporale tra l'entrata a regime delle nuove norme tecniche di regolamentazione e la scadenza del transitorio prorogato dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È, come di consueto per un regolamento dell'Unione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del regime transitorio sui documenti KID

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653 stabilendo che l'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2022. Ne consegue che gli ideatori di PRIIP possono continuare, entro tale data, a utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per le finalità previste dal medesimo articolo 14, paragrafo 2, in luogo del KID del regolamento delegato (UE) 2017/653, alle condizioni già previste.

Rinvio della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268

L'articolo 2 modifica l'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268 sostituendo la data del 1º luglio 2022 con il 1º gennaio 2023. La modifica assicura che le nuove norme tecniche di regolamentazione si applichino solo dopo la fine del regime transitorio prorogato per l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Coordinamento con il regime transitorio PRIIP previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014

I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2021/2259 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione/transitorio previsto dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 per taluni soggetti legati agli OICVM e, in specifici casi, ai fondi non OICVM. Il presente atto assicura l'allineamento delle norme tecniche del regolamento delegato (UE) 2017/653 e della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268 con tale proroga.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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