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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/825

Regolamento delegato (UE) 2022/825 della Commissione del 17 marzo 2022 che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro del riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi, sostituendo integralmente l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. L’intervento recepisce nuove notifiche, ridefinizioni di identità di taluni principi attivi e l’uscita dal programma di riesame di sostanze già oggetto di decisione o incluse nell’allegato I del regolamento biocidi. Ne deriva un elenco aggiornato e trasparente delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto ancora sottoposte a riesame alla data del 17 marzo 2022.

Modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 aggiornando l’elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei biocidi.

Ambito di applicazione

Si applica alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto relative ai biocidi rientranti nel programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sull’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, includendo nuove combinazioni, aggiornando identità di principi attivi ridefinite e rimuovendo quelle che, alla data di adozione del regolamento, non rientrano più nel programma perché già oggetto di decisione di approvazione o non approvazione o perché incluse nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. È rilevante anche per le autorità competenti degli Stati membri designate come autorità di valutazione competenti per le nuove combinazioni inserite.

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014

Il regolamento delegato (UE) 2022/825 della Commissione interviene sul programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012. L’obiettivo è aggiornare l’elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel riesame, in modo da riflettere lo stato della procedura al 17 marzo 2022 e garantire coerenza con le evoluzioni intervenute dopo il 6 novembre 2018.

Contesto normativo e finalità

La Commissione adotta l’atto in base all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Dai considerando emerge che l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 contiene l’elenco delle combinazioni incluse nel programma di riesame e che tale elenco deve essere aggiornato per tre ragioni principali: ridefinizione dell’identità di taluni principi attivi, nuove notifiche ammesse dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche e uscita dal programma delle sostanze già oggetto di approvazione o non approvazione, o già incluse nell’allegato I del regolamento biocidi.

Ridefinizione delle identità dei principi attivi

Il regolamento richiama la circostanza che talune identità di principi attivi elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sono state ridefinite ai sensi dell’articolo 13 dello stesso regolamento. La finalità è rendere più precisa l’identificazione delle sostanze e delle nuove identità corrispondenti, così da assicurare una corretta iscrizione nel programma di riesame.

Nuove notifiche e inclusione di ulteriori combinazioni

In seguito a inviti pubblicati dall’Agenzia, alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sono state notificate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Le combinazioni ritenute conformi ai requisiti dell’articolo 17, paragrafo 2, sono inserite nell’allegato II in forza dell’articolo 18.

Tra le inclusioni richiamate espressamente dai considerando figurano, per il tipo di prodotto 19, le notifiche relative al burro di arachidi e al brandy, presentate a seguito dell’invito dell’Agenzia rivolto a chiunque avesse un interesse e concernente principi attivi che avevano beneficiato di una deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007.

Aggiornamento dell’elenco e autorità di valutazione competenti

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con un elenco aggiornato delle combinazioni sostenute il 17 marzo 2022. Il testo dell’allegato indica, per ciascuna voce, la denominazione della sostanza, lo Stato membro relatore, il numero CE e il numero CAS, nonché i tipi di prodotto interessati. Il considerando 5 precisa inoltre che è opportuno indicare gli Stati membri le cui autorità competenti saranno le autorità di valutazione competenti per le combinazioni aggiunte.

L’allegato comprende numerose sostanze, incluse alcune forme generate in situ, estratti, polimeri e combinazioni di reazione, con una clausola generale che esclude i nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati alla voce 1017 e la generazione in situ del principio attivo, salvo quando espressamente indicata con riferimento ai precursori sostenuti.

Esclusione delle sostanze che non rientrano più nel programma

Il regolamento chiarisce che i principi attivi per i quali, dopo il 6 novembre 2018, sia stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione per uno o più tipi di prodotto, oppure quelli inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, non fanno più parte del programma di riesame. Per ragioni di allineamento del sistema e di trasparenza, tali principi attivi non devono più essere inclusi nell’allegato II per i tipi di prodotto interessati.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco del programma di riesame

L’articolo 1 sostituisce l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame alla data del 17 marzo 2022.

Nuove inclusioni nell’allegato II

Sono incluse le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate e ritenute conformi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 16, paragrafo 5, 17, paragrafo 2, e 18 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Tra queste figurano anche notifiche relative al tipo di prodotto 19 per burro di arachidi e brandy, nonché numerose sostanze e combinazioni aggiunte con indicazione dello Stato membro relatore/autorità di valutazione competente.

Ridefinizione dell’identità di taluni principi attivi

Il considerando 2 chiarisce che alcune identità già presenti nell’allegato II sono state ridefinite ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per identificare con maggiore precisione i principi attivi e aggiornare le relative denominazioni.

Esclusione delle combinazioni non più nel programma

I principi attivi per i quali, dopo il 6 novembre 2018, è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione per uno o più tipi di prodotto, oppure che sono stati inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, non rientrano più nel programma di riesame e non devono più figurare nell’allegato II per i tipi di prodotto interessati.

Trasparenza e stato aggiornato del programma

Il regolamento mira a fornire un elenco aggiornato e trasparente delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame alla data di adozione, tenendo conto delle modifiche intervenute dal 6 novembre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicamercato interno

Testo integrale

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