Cassazione Penale, Sentenza n. 9624/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. e 646 c.p., contestando che il delitto di appropriazione si sarebbe consumato già dal 30/04/2015 per il mancato pagamento della prima rata e quindi chiedendo la retrodatazione del dies a quo che avrebbe inciso su querela e prescrizione; (2) tardività della querela, poiché la parte civile avrebbe presentato querela solo il 03/02/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non siano stati dedotti in sede di appello e, comunque, siano manifestamente infondati alla luce dei fatti accertati: la società di noleggio aveva inviato lettera raccomandata di intimazione e di risoluzione ricevuta il 22/12/2015, che costituisce il dies a quo per la condotta appropriativa (la mancata restituzione dopo l'intimazione) e per il termine di querela; la querela presentata il 03/02/2016 è quindi tempestiva. La Corte ha inoltre osservato che la prescrizione, considerati i periodi di sospensione non contestati, sarebbe maturata solo successivamente alla decisione d'appello. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di appropriazione; la Corte ha ritenuto consumata l'appropriazione con l'interversione del possesso, individuata nella mancata restituzione del veicolo dopo la ricezione della intimazione/risoluzione contrattuale
artt. 157 e ss. cod. pen.
Richiamati in relazione ai criteri interpretativi e alle norme applicabili, ma la Corte ha valutato che non sussista motivo per retrodatare il dies a quo alla mera inadempienza contrattuale (omesso pagamento)
art. 124 cod. pen.
Norma sul termine per la proposizione della querela; la Corte ha stabilito che il termine decorre dalla prima condotta appropriativa consapevole (ricezione della intimazione di restituzione), e la querela del 03/02/2016 è pertanto tempestiva
art. 129 cod. proc. pen.
Applicata per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di introdurre nuove questioni e di far valere cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per le spese processuali e per una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000
Massime di principio
- In cause per appropriazione derivante da contratto di noleggio, il dies a quo per querela e prescrizione è la data in cui il proprietario/intestatario esercita un atto recettizio che determina l'obbligo restitutorio (es. intimazione/risoluzione contrattuale), non la data del primo inadempimento meramente civilistico (mancato pagamento).
- Motivi di cassazione non sollevati e sviluppati in sede di appello possono essere dichiarati inammissibili se non emergono elementi nuovi o se risultano manifestamente infondati rispetto ai fatti accertati in grado di merito.
- La tempestività della querela va valutata con riferimento al comportamento che integra l'interversione del possesso; la presentazione entro il termine di cui all'art. 124 c.p. dopo la ricezione dell'intimazione è generalmente considerata valida.
- Un ricorso inammissibile impedisce poi di far valere cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata, salvo diverse eccezioni previste dalla legge.
- La Corte può sanzionare con oneri processuali e somme a favore della Cassa delle ammende i ricorsi ritenuti inammissibili o talora manifestamente temerari; è quindi importante valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre il ricorso in Cassazione.
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