Sentenza del 31/05/2016 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cartella di Pagamento - Sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella esattoriale perché fondata su un avviso di accertamento la cui esecuzione era stata sospesa dal giudice. La sospensione impediva all'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva delle somme derivanti dall'avviso fino alla definizione della controversia o alla revoca della misura cautelare.
La decisione
La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima, poiché emessa durante il periodo di efficacia della sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento. L'Amministrazione non poteva quindi procedere alla riscossione sulla base di quell'atto sospeso; la cartella deve essere annullata, ferma restando la possibilità di procedere nuovamente alla riscossione qualora vengano meno gli effetti della sospensione e sussistano gli ulteriori presupposti di legge.
Norme richiamate
Principio generale sulla sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impositivo
La sospensione disposta dal giudice produce effetti vincolanti e impedisce gli atti di riscossione fondati sull'atto sospeso. L'emissione della cartella durante tale periodo è quindi illegittima.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è stato giudizialmente sospeso, l'Amministrazione e l'agente della riscossione devono interrompere le attività esecutive e cautelari basate su quell'avviso.
- Una cartella emessa mentre la sospensione è efficace può essere contestata e annullata per carenza del presupposto esecutivo.
- Prima di valutare la legittimità della riscossione occorre verificare il contenuto, la decorrenza e l'eventuale revoca o cessazione della sospensione giudiziale.
- L'annullamento della cartella per violazione della sospensione non equivale necessariamente all'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento: una nuova riscossione può essere possibile dopo la cessazione della sospensione, se prevista dalla legge.
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