Sentenza n. 2248/2026 - Napoli, Sezione 8
Per la declaratoria a) della illegittimità/illiceità/abusività della occupazione e della correlata presa di possesso da parte del Comune di San Marcellino dei suoli allibrati nel N.C.T., Sez. A, al foglio n. 04, p.lle nn. 5162, 5165, 5166 e 1034; nonché per b) la condanna del Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco l.r.p.t., alla restituzione, retrocessione o comunque riconsegna dei fondi di proprietà indicati sub a), previa riduzione allo stato pristino degli stessi per come sussistente all'epoca della immissione in possesso (20.12.2023) da parte dell'ente locale; c) la condanna al risarcimento del danno del Comune di San Marcellino conseguente alle illecite attività indicate sub a) in relazione ai fondi prima detti ed alla loro modificazione materiale; d) per l'annullamento, in ogni caso, di: d.1) Decreto definitivo di espropriazione per pubblica utilità n. 07 del 01.12.2023, Reg. Gen. n. 26 del 01.12.2023, emesso dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di San Marcellino (CE), in relazione alla “Realizzazione di una struttura polifunzionale Scuola – Palazzetto dello Sport”, per quanto concerne i suoli in tenimento del Comune di San Marcellino (CE), allibrati nel N.C.T., Sez. A, al foglio n. 04, p.lle nn. 5162, 5165, 5166 e 1034; d.2) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali al Decreto ora detto, tra i quali, quatenus opus, la Nota comunale, a firma del Responsabile p.t. dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, prot. n. 18567/2023 del 05.12.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto definitivo di espropriazione per pubblica utilità relativo alla realizzazione di una struttura polifunzionale Scuola–Palazzetto dello Sport, nonché gli atti connessi e la successiva immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari per una quota complessiva di 17/30 di terreni destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale, hanno impugnato il decreto di esproprio e chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione o retrocessione dei fondi previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 327/2001, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che il decreto e l’avviso di esecuzione non sarebbero stati notificati regolarmente e tempestivamente a tutti i proprietari e che l’immissione in possesso del 20 dicembre 2023 sarebbe avvenuta senza contraddittorio e senza il preavviso di almeno sette giorni. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 327/2001, carenza di istruttoria e motivazione e perplessità, assumendo che il decreto non indicasse adeguatamente le quietanze, la data e l’effettività del deposito delle indennità presso la competente amministrazione finanziaria. Il Comune ha eccepito l’improponibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso, richiamando il giudizio di opposizione alla stima già promosso davanti alla Corte d’Appello, e ha contestato nel merito l’incidenza della notificazione sull’efficacia del decreto e la fondatezza delle censure sul deposito dell’indennità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che la mancata o tardiva notificazione del decreto di esproprio e dell’avviso di immissione in possesso non determina l’illegittimità del decreto né la carenza del potere espropriativo. Il decreto di esproprio è atto non recettizio: l’effetto traslativo si produce con la sua pronuncia, indipendentemente dalla notificazione, la quale serve principalmente a far decorrere il termine per l’opposizione alla stima. La violazione delle modalità di comunicazione non legittima quindi la restituzione del bene o la qualificazione dell’occupazione come illecita. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano comunque esercitato l’opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l’omessa indicazione delle specifiche quietanze o della data del deposito non comporti l’illegittimità del decreto, purché il deposito dell’indennità sia stato effettivamente eseguito. Il deposito non costituisce requisito di validità del decreto, ma integra, insieme all’adozione e all’esecuzione del decreto, la fattispecie complessa necessaria al perfezionamento dell’effetto acquisitivo della proprietà. Il termine ultimo per il deposito coincide con l’esecuzione del decreto e l’immissione in possesso. Nel caso concreto il decreto attestava l’avvenuto deposito al MEF dell’importo complessivo di euro 212.976,00, con ripartizione tra i proprietari; tale attestazione non era stata validamente contestata. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto.
Norme richiamate
artt. 23 e 24 d.P.R. 327/2001
La notificazione del decreto di esproprio e dell’avviso di esecuzione non costituisce requisito di validità o condizione di efficacia del decreto; la notificazione assolve principalmente alla funzione di far decorrere il termine per l’opposizione alla stima. L’esecuzione del decreto si collega all’immissione in possesso.
art. 23, comma 1, lett. c), d.P.R. 327/2001
Il decreto deve precisare se l’indennità sia stata accettata, corrisposta o depositata presso la Cassa depositi e prestiti, ora MEF, in caso di mancata accettazione, senza richiedere l’indicazione di ulteriori formalità quali specifiche quietanze o date.
artt. 20 e 28-29 d.P.R. 327/2001
Il deposito dell’indennità costituisce una provvista in favore del creditore e deve essere effettuato nell’ambito del procedimento amministrativo, soprattutto in presenza di contestazioni, secondo la disciplina dell’indennità non accettata.
Massime di principio
- Il decreto di esproprio ha natura di atto non recettizio: la sua notificazione non è elemento integrativo, requisito di validità o condizione di efficacia dell’atto, poiché l’effetto traslativo si produce con la pronuncia del decreto; la notificazione rileva principalmente ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione alla stima.
- La mancata o tardiva notificazione del decreto di esproprio o dell’avviso di immissione in possesso non determina, di per sé, la carenza del potere espropriativo, l’illiceità dell’occupazione o l’obbligo di restituzione del bene, ferma la possibilità per il proprietario di far valere le conseguenze previste in materia di opposizione alla stima.
- Il deposito dell’indennità non costituisce requisito di validità del decreto di esproprio, ma integra la fattispecie complessa necessaria al perfezionamento dell’effetto acquisitivo della proprietà pubblica; il deposito deve comunque essere effettivo e può essere completato entro il momento di esecuzione del decreto e dell’immissione in possesso.
- L’omessa indicazione nel decreto delle specifiche quietanze o della data del deposito non comporta l’illegittimità dell’atto quando il decreto attesti l’avvenuto deposito dell’indennità e tale circostanza non sia adeguatamente contestata o smentita da elementi idonei.
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