Cassazione Penale, Ordinanza n. 27886/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non ha inciso ulteriormente sulla responsabilità, ma ha confermato la statuizione di merito nei limiti devoluti, ritenendo infondato il motivo sulla pena e preclusi gli altri due motivi per giudicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, nel giudizio di rinvio, aveva determinato la pena. Il primo motivo riguardava la dosimetria della pena: si lamentava un difetto di motivazione sulla quantificazione sanzionatoria. Il secondo motivo invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che, quando la pena è irrogata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione può essere sintetica e richiamare equità e congruità. Ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo preclusi, perché le relative questioni erano già coperte da giudicato, essendo il giudizio di rinvio limitato alle attenuanti generiche e alla misura della pena.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione sulla dosimetria della pena può essere sintetica quando la pena è irrogata in misura prossima al minimo edittale, essendo sufficiente un richiamo a equità e congruità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non è esaminabile in cassazione quando la relativa questione è coperta da giudicato nel perimetro del giudizio di rinvio.
art. 62, n. 4), c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere dedotta in sede di legittimità se la questione è ormai coperta da giudicato ed estranea al tema devoluto nel rinvio.
Massime di principio
- Quando la pena viene applicata in misura prossima al minimo edittale, il giudice soddisfa l'obbligo di motivazione anche con una giustificazione sintetica, purché emerga il giudizio di congruità ed equità della sanzione.
- Le questioni non devolute al giudice del rinvio e già coperte da giudicato non possono essere riproposte in cassazione, essendo precluse in sede di legittimità.
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere esaminati motivi che introducano temi estranei al perimetro del giudizio di rinvio, se su di essi si è formato giudicato.
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