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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5482/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

Tra il 2010 e la fine del 2011 la società, esercente un deposito fiscale di prodotti energetici, effettuò venti forniture di gasolio per la propulsione di una nave battente bandiera delle Bahamas, ormeggiata nel porto di Venezia e sottoposta a sequestro conservativo. Le forniture furono trattate in regime di esenzione doganale come approvvigionamenti destinati a una nave in partenza verso porti extra-UE. L’Agenzia delle dogane emise inviti di pagamento e atti di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Venezia respinse l’impugnazione della società; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 365/2/18 depositata il 29 marzo 2018, accolse l’appello, ritenendo sufficiente l’attitudine tecnico-fisica della nave a salpare immediatamente. L’Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due contestò l’interpretazione della nozione di «nave in partenza» ai sensi dell’art. 254 TULD, sostenendo che il sequestro conservativo escludeva tale condizione, e dedusse la rilevanza della mancata uscita della merce dal territorio doganale e dell’omessa informativa prescritta dall’art. 792-bis DAC; contestò inoltre il richiamo agli artt. 253 TULD e 562 DAC. Con il terzo motivo censurò il riconoscimento del legittimo affidamento fondato sull’annullamento, per la stessa vicenda, della ripresa IVA. La società propose ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e motivazione apparente o inadeguata degli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha stabilito che la condizione di nave in partenza richiede una valutazione concreta ed ex ante della situazione materiale e giuridica esistente al momento della fornitura: il sequestro conservativo già in essere costituiva un vincolo ostativo alla partenza e impediva di riconoscere alla nave lo status richiesto, non bastando la sua astratta idoneità tecnica a salpare. Ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 792-bis DAC agli approvvigionamenti di carburante e ha affermato che, quando la merce non esce dal territorio doganale, l’esportatore o il dichiarante deve informarne immediatamente l’autorità doganale; tale obbligo era rimasto inosservato. Il richiamo all’art. 253 TULD è rimasto assorbito, mentre l’art. 562 DAC è stato giudicato non pertinente perché relativo all’ammissione temporanea. Il terzo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché il legittimo affidamento costituiva un argomento accessorio della CTR e non la ratio della decisione. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato rigettato: non sussisteva motivazione apparente, poiché la CTR aveva accertato che gli atti consentivano di comprendere la contestazione e di difendersi; la censura di violazione di legge era inoltre carente di autosufficienza, non essendo stato riprodotto adeguatamente il contenuto degli atti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite e anche per le spese. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 254, comma 1, D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    in tema di diritti doganali, la nozione di “navi in partenza dai porti dello Stato” di cui all’art. 254 TULD, comma 1, postula una situazione oggettivamente accettabile, che compete al giudice di merito con valutazione in concreto da operare ex ante, non limitata all’attitudine tecnico-fisica di salpare le ancore immediatamente ma che include l’assenza di vincoli – ad eccezione di quelli derivanti dall’ordinaria disciplina amministrativa di settore – tali da precludere alla nave di partire in qualsiasi momento e a propria discrezione

    La nave è «in partenza» solo se, valutata concretamente ed ex ante la situazione materiale e giuridica al momento della fornitura, non è soggetta a vincoli che ne impediscano la partenza in qualsiasi momento e a propria discrezione, salvo quelli derivanti dall’ordinaria disciplina amministrativa. L’idoneità tecnico-fisica a salpare non è sufficiente.

  • art. 792-bis, punto 1, Reg. n. 2454/1993/CEE (DAC)

    in tema di approvvigionamento di carburante in regime di esenzione per navi in partenza verso porti extra UE, l’esportatore o il dichiarante, qualora la nave non sia partita ed il combustibile sia stato utilizzato all’interno del territorio doganale, sono tenuti, ai sensi dell’art. 792-bis DAC, ratione temporis applicabile, ad informarne immediatamente l’autorità doganale

    L’esportatore o il dichiarante deve comunicare immediatamente all’autorità doganale che la merce sdoganata per l’esportazione non è uscita dal territorio doganale. L’obbligo opera anche per gli approvvigionamenti di carburante per navi e la mancata uscita rileva ai fini del riconoscimento del regime di esportazione e delle correlate agevolazioni.

  • art. 253 D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    la norma, richiamata dall’art. 254 TULD, penultimo comma, postula che il trasbordo sia stato operato su “nave in partenza”, condizione qui invece assente.

    La disciplina richiamata presuppone che il trasbordo avvenga su una nave in partenza; non può quindi sostenere l’esenzione quando tale condizione manca.

  • art. 562, lett. b, Reg. n. 2454/1993/CEE (DAC)

    Non pertinente – nè rilevante – è quindi il rinvio all’art. 562 DAC, lett. b, che riguarda il regime di ammissione temporanea e il relativo termine di appuramento, del tutto estranei alla vicenda in giudizio.

    La norma disciplina l’ammissione temporanea e il relativo termine di appuramento; è estranea alla controversia relativa all’esenzione per forniture di carburante destinate all’esportazione.

  • art. 786, punto 27, lett. b, Reg. n. 2454/1993/CEE (DAC), come modificato dal Reg. n. 430/2010/UE

    L’art. 786 DAC, punto 27, lett. b, come modificato dal Reg. n. 430/2010/UE e vigente dal 1.1.2011, nel prevedere tra i beni sottoposti alle formalità doganali in questione le merci comunitarie “destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave”, è esplicito.

    Le formalità doganali considerate dalla disciplina comprendono le merci comunitarie destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e aeromobili, indipendentemente dalla loro destinazione.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    La CTR, infatti, nel ribadire quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha affermato che “dalla lettura degli atti notificati è possibile evincere che gli stessi sono perfettamente motivati e riportano tutti gli elementi che consentono di comprendere la questione e di, eventualmente, approntare una difesa in sede processuale”.

    La censura relativa alla motivazione degli atti impositivi non è fondata se il giudice di merito ha accertato che il loro contenuto consente di comprendere la contestazione e predisporre la difesa; la doglianza di violazione di legge deve inoltre riprodurre in modo autosufficiente gli atti contestati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto dell’adeguatezza della motivazione degli atti impositivi che, seppur succintamente motivato, fa chiaro riferimento al tenore e al contenuto degli stessi, rendendo palese sia la ratio decidendi, sia il percorso motivazionale che ha condotto ad una simile conclusione, per cui la sentenza non si sottrae al minimo costituzionale che solo, a seguito del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, consente di attivare il controllo di legittimità.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è attivabile nei limiti del minimo costituzionale; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione quando la decisione rende comprensibili la ratio e il percorso argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo unificato ulteriore, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, qualora dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione doganale prevista per le provviste di bordo, la condizione di nave in partenza va accertata in concreto e con riferimento alla situazione esistente al momento della fornitura: occorre che la nave sia libera da vincoli, diversi da quelli dell’ordinaria disciplina amministrativa, che ne impediscano la partenza a propria discrezione; la sola capacità tecnica di salpare non basta.
  • La mancata partenza successiva non esclude di per sé lo status di nave in partenza se al momento della fornitura la nave era oggettivamente libera da vincoli; per contro, un sequestro conservativo già esistente al momento della fornitura costituisce un impedimento ostativo e rende insussistente ab origine tale condizione.
  • Quando merci svincolate per l’esportazione, comprese le forniture di carburante per navi, non escono dal territorio doganale, l’esportatore o il dichiarante deve informarne immediatamente l’autorità doganale; la mancata uscita rileva ai fini del regime di esportazione e delle agevolazioni correlate.
  • Il richiamo a una diversa disciplina fiscale favorevole relativa alla stessa vicenda non fonda, da solo, il legittimo affidamento quando il regime doganale applicabile ha presupposti autonomi e distinti.
  • La doglianza sulla motivazione degli atti impositivi è autosufficiente solo se il ricorso riproduce adeguatamente gli atti di cui denuncia l’illogicità o la contraddittorietà; non è sufficiente una contestazione generica del loro contenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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