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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Roma, Sezione 3B

per la nomina di commissario ad acta in relazione alla sentenza n. 12427/2019 del TAR del Lazio – sede di Roma, Sez. IIIbis, emessa in data 22.10.2019, pubblicata in data 29.10.2019, nel procedimento n. 6648/2019 RG, avente ad oggetto: “la mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento di abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze”.

Giustizia amministrativa202504610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 12427/2019 del TAR Lazio, relativa al riconoscimento di un'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio per ottenere la nomina di un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione della sentenza n. 12427/2019 del TAR Lazio, resa nel procedimento n. 6648/2019, avente a oggetto il silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero abilitante all'insegnamento. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità: l'istanza della ricorrente risulterebbe già essere stata oggetto di un provvedimento nell'ambito del procedimento presupposto e, per ottenere la nomina del commissario ad acta, la relativa istanza avrebbe dovuto essere presentata nello stesso procedimento giurisdizionale n. 6648/2019.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha prospettato alle parti una questione di inammissibilità del ricorso, rilevata d'ufficio, concedendo alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e documenti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. La questione riguarda sia la possibile preclusione derivante dall'avvenuta adozione di un provvedimento sull'istanza nel giudizio presupposto, sia la necessità di formulare la richiesta di nomina del commissario ad acta nell'ambito di quel medesimo procedimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti prima di decidere.
  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di una sentenza deve essere proposta nell'ambito del procedimento giurisdizionale presupposto quando la questione esecutiva è riferita a quel giudizio; la proposizione in un autonomo procedimento può comportare l'inammissibilità.
  • La nomina del commissario ad acta non è procedibile, nel giudizio di esecuzione, se risulta che l'amministrazione abbia già adottato un provvedimento sull'istanza oggetto della sentenza presupposta, salva la verifica del contenuto e della conformità dell'atto al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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