Sentenza n. 5463/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con decreto ministeriale del 24.06.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti approvato con decreto ministeriale del 24 giugno 2022
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e agenzia territoriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un impianto di compostaggio, aveva originariamente contestato dinanzi al TAR Lombardia la disciplina tariffaria ARERA relativa al secondo periodo regolatorio 2022-2025, nella parte in cui introduceva la categoria degli “impianti di chiusura del ciclo minimi”, nonché gli atti applicativi adottati da ARERA e AGER. Dopo il deposito in giudizio del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, che recepiva tale categoria e i criteri per l’individuazione degli impianti soggetti alla determinazione tariffaria dell’Autorità, la società aveva impugnato il PNGR con un terzo ricorso per motivi aggiunti. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 501 del 27 febbraio 2023, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso relativo al PNGR, declinandola in favore del TAR Lazio. La società aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Lazio. Nelle more, con dichiarazione depositata il 9 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della ricorrente resa prima della decisione, rilevando che la parte dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse a ricorrere, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva finalizzata all’accertamento astratto dell’illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate, considerata l’attività difensiva svolta dalle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva: in assenza di uno specifico interesse di parte, il giudice non può proseguire il giudizio al solo fine di accertare l’illegittimità astratta dell’atto impugnato.
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