L.R. Piemonte 21/2016
"Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte la costituzione delle associazioni fondiarie per recuperare e gestire in forma associata terreni agricoli e forestali frammentati, incolti o abbandonati, anche “silenti”. Prevede funzioni delegate a comuni/unioni, criteri di assegnazione dei terreni, contributi regionali e obblighi di monitoraggio. La disciplina finanzia la fase iniziale (2016-2018) ed è sostituita la previgente l.r. 61/1979.
Associazioni fondiarie e valorizzazione dei terreni agricoli e forestali in Piemonte
Associazioni fondiarie e valorizzazione dei terreni agricoli e forestali in Piemonte
La legge promuove, nel territorio della Regione Piemonte, il recupero produttivo dei terreni agricoli e forestali frammentati, incolti o abbandonati mediante forme di gestione associata. L’obiettivo è favorire attività agro-silvo-pastorali sostenibili, tutela ambientale e paesaggistica, prevenzione del dissesto e degli incendi, nonché nuove imprese agricole.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica ai terreni di qualsiasi natura e con qualunque copertura vegetale, erbacea, arbustiva, arborea o mista, sia quando sia noto il proprietario sia quando non lo sia, restando salvi i diritti dei terzi. La Regione riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per ricomporre unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili e per migliorare l’uso del suolo agricolo e forestale.
Definizioni rilevanti
La legge definisce:
- terreni incolti o abbandonati: terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, con esclusione dei terreni gravati da vincoli di destinazione d’uso;
- terreni silenti: i terreni agricoli incolti o abbandonati per i quali non è noto il proprietario.
Associazioni fondiarie: costituzione, natura e regole generali
Le associazioni fondiarie sono costituite tra proprietari pubblici o privati per raggruppare terreni agricoli e boschi in attualità di gestione, incolti o abbandonati, oppure per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. La loro organizzazione è rimessa agli statuti, nel rispetto del codice civile e delle norme speciali vigenti.
Le attività di gestione devono rispettare buone pratiche agricole, equilibri idrogeologici, tutela dell’ambiente e del paesaggio, oltre a criteri di economicità ed efficienza. Le associazioni possono avvalersi di uno o più gestori per la conduzione dei beni conferiti.
Ciascun associato:
- conserva la proprietà dei propri beni, che non sono usucapibili;
- può recedere dall’adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra associazione e gestori, salvo i vincoli di destinazione d’uso.
Presso ogni associazione è tenuto un elenco delle proprietà associate, con indicazione dei titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali. Le superfici conferite sono classificate in base a caratteristiche del suolo, del soprassuolo, delle opere di miglioramento fondiario presenti e della redditività esistente al momento dell’adesione, ai fini della valutazione del valore agronomico o forestale.
Le associazioni possono ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione, autorizzata dalla struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private.
Attività delle associazioni fondiarie
Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono in particolare:
- gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge statale sulle terre incolte;
- redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti o assegnati, con individuazione delle soluzioni tecniche ed economiche più idonee per la produzione agricola e forestale e per la conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
- partecipazione, d’intesa con unioni di comuni o comuni, all’individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.
Terreni con criticità fitosanitarie, idrogeologiche o di incendio
La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala ai comuni o alle unioni di comuni i terreni agricoli colpiti da fitopatie o infestazioni parassitarie per i quali non siano state adottate le misure obbligatorie di lotta, al fine del loro inserimento negli elenchi dei terreni assegnabili.
Analogamente, i comuni o le unioni inseriscono negli elenchi dei terreni assegnabili quelli situati in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non siano state adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari.
Ruolo dei comuni e delle unioni di comuni
I comuni promuovono la cultura associativa tra i proprietari dei terreni, fornendo supporto informativo e tecnico.
Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono delegate alle unioni di comuni, oppure ai comuni non aderenti ad alcuna unione, per il territorio di competenza.
Le assegnazioni sono effettuate anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentino un piano di gestione, secondo una graduatoria basata sulle migliori soluzioni organizzative e gestionali per perseguire le finalità della legge, con particolare riguardo a:
- ricomposizione fondiaria;
- razionale sfruttamento del suolo;
- maggiore estensione delle superfici recuperate;
- conservazione dell’ambiente e del paesaggio.
Piani di gestione e criteri applicativi
La Giunta regionale è chiamata ad adottare, entro termini fissati dall’entrata in vigore della legge:
- entro 90 giorni, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie;
- entro 180 giorni, le modalità e i criteri per l’assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, nonché le linee guida per la redazione e l’utilizzazione dei piani di gestione;
- entro 180 giorni, i criteri e le modalità attuative per l’assegnazione e la revoca dei finanziamenti regionali.
Finanziamenti regionali e contributi
La Regione può concedere alle associazioni fondiarie legalmente costituite:
- 500 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;
- contributi fino all’80% delle spese per la costituzione dell’associazione.
I finanziamenti sono riconosciuti con priorità per gli interventi di recupero produttivo nei comuni classificati come montani o di collina depressa.
Per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare la parcellizzazione fondiaria nelle aree montane o di collina depressa, la Regione può inoltre erogare ai proprietari o aventi titolo un contributo una tantum fino a 500 euro per ettaro di superficie utilizzabile conferita, a condizione che il conferimento abbia durata non inferiore a 15 anni.
Monitoraggio e clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti in termini di:
- rilancio delle attività agro-silvo-pastorali;
- contrasto all’abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario;
- miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.
La prima relazione va trasmessa dopo un anno dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Le relazioni devono contenere dati su recupero produttivo, numero e superfici delle associazioni, assegnazioni e revoche, azioni informative dei comuni, stato di attuazione e criticità, oltre a una sezione specifica sui finanziamenti regionali erogati.
Le relazioni successive documentano anche gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni, con particolare riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione dei rischi idrogeologici e ambientali.
Aiuti di Stato
Gli atti attuativi che prevedono misure qualificabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi nel rispetto dei regolamenti europei di esenzione o in regime de minimis.
Copertura finanziaria e fase iniziale di attuazione
Per la prima fase di attuazione, gli oneri di parte corrente relativi ai contributi sono quantificati in 300.000 euro per l’esercizio 2016. Per gli anni 2017 e 2018 sono previsti 300.000 euro annui per spese a carattere pluriennale, secondo le regole contabili richiamate dalla legge. La copertura è assicurata nell’ambito della missione 09, programma 07 del bilancio regionale.
Abrogazione della disciplina previgente
La legge abroga la precedente legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61, relativa all’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
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