L.R. Piemonte 25/2016
"Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese riorganizza la disciplina del diritto allo studio nella l.r. 28/2007, sostituendo il piano triennale con un atto di indirizzo della Giunta e rafforzando il ruolo di Città metropolitana e province. Introduce gli assegni di studio in voucher, con regole, graduatorie e scadenze specifiche, e prevede norme transitorie per il passaggio al nuovo sistema.
Diritto allo studio: modifiche alla l.r. Piemonte 28/2007 e indirizzi attuativi
Diritto allo studio: indirizzi attuativi e modifiche alla l.r. Piemonte 28/2007
La legge della Regione Piemonte interviene sulla disciplina del diritto allo studio e della libera scelta educativa, ridefinendo competenze, strumenti di programmazione e modalità di erogazione dei benefici. Il provvedimento vale solo per il territorio piemontese e sostituisce il precedente impianto fondato sul piano triennale con un atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Assetto della programmazione e riparto delle competenze
La disciplina viene aggiornata spostando il baricentro della programmazione dal piano triennale all’atto di indirizzo di cui all’articolo 27 della l.r. 28/2007. Tale atto definisce le linee di sviluppo delle azioni, i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali, i criteri per assegni, borse di studio e benefici economici, gli interventi di edilizia scolastica e gli ulteriori interventi non demandati alla Giunta.
Sono rafforzati i compiti della Città metropolitana e delle province, che concorrono alla programmazione e all’attuazione degli interventi per il diritto allo studio e predispongono i piani annuali per gli interventi di loro competenza, anche mediante accordi con comuni, istituzioni scolastiche autonome e agenzie formative accreditate.
Assegni di studio: voucher, requisiti e modalità di erogazione
La legge riscrive la disciplina dell’assegno di studio, prevedendo che la Regione eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni in forma di voucher differenziati per fasce di reddito. Il beneficio è destinato agli allievi delle scuole statali e paritarie e dei corsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo.
Gli assegni possono essere utilizzati per:
- pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
- acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione;
- spese per attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa;
- acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
L’attribuzione avviene prioritariamente alle fasce più deboli, su graduatorie crescenti in base alla situazione reddituale del nucleo familiare. Ogni studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno tra quelle previste per le due finalità indicate dalla legge. Gli assegni sono cumulabili con altre provvidenze regionali e statali in materia di istruzione.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina modalità di gestione e termini di presentazione delle domande. Il bando annuale deve essere pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno, salvo le specifiche deroghe transitorie per i primi anni di applicazione. Dal bando relativo all’anno scolastico 2016/2017 gli assegni sono erogati tramite voucher.
Criteri di accesso, graduazione e categorie tutelate
Il provvedimento di indirizzo regionale definisce le fasce di reddito, i limiti reddituali di accesso, gli importi per fascia e ordine di scuola e la percentuale delle risorse da destinare alle due tipologie di assegno. Sono previste graduazioni differenziate anche in relazione a:
- bisogni educativi speciali certificati;
- condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza.
Per gli studenti residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità, la legge conferma una disciplina specifica di favore, collegata all’assegno di studio previsto dall’articolo 12. Il provvedimento di indirizzo individua inoltre le modalità di graduazione degli assegni per i residenti in comuni in situazioni di svantaggio.
Interventi regionali, progetti sperimentali e sostegno alle scuole
La Regione può prevedere specifici stanziamenti per progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e per azioni finalizzate a garantire e migliorare la qualità dell’offerta formativa ed educativa. Sostiene inoltre le istituzioni scolastiche pubbliche per attività formative integrative nell’ambito di iniziative regionali individuate dalla Giunta.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua criteri e modalità di realizzazione dei progetti e delle azioni finanziate. In materia di borse di studio, benefici economici e altri interventi di sostegno, il testo sostituisce ripetutamente il riferimento al piano triennale con quello all’atto di indirizzo regionale.
Conferenza regionale e partecipazione istituzionale
La Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa assume un ruolo centrale nella definizione delle politiche regionali. La Giunta deve tenere conto delle sue indicazioni nella proposta dell’atto di indirizzo. La Conferenza si riunisce di diritto nei mesi di febbraio e ottobre di ogni anno.
Tra i componenti sono espressamente richiamati il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province, in sostituzione degli assessori provinciali competenti in materia di istruzione.
Edilizia scolastica, trasporto, mensa e altri servizi
La disciplina conferma l’intervento regionale in materia di assistenza scolastica e di edilizia scolastica, con rinvii ai criteri fissati nell’atto di indirizzo. L’atto di indirizzo definisce anche gli interventi di edilizia scolastica e i criteri per gli altri interventi previsti dalla legge.
Per le funzioni amministrative relative all’attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati, la Città metropolitana e le province sono i soggetti territoriali competenti, in sostituzione del precedente assetto che faceva riferimento alle province e ad altre forme associative territoriali.
Clausola valutativa e rendicontazione
Viene riscritta la clausola valutativa. La Giunta regionale deve rendere conto annualmente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati conseguiti, con una relazione presentata alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche.
La relazione, elaborata con il supporto della Conferenza regionale, deve documentare in particolare:
- promozione del diritto allo studio, con attenzione alle fasce deboli;
- assistenza scolastica, con focus su trasporto, mensa e servizi residenziali;
- contributi alle scuole paritarie dell’infanzia;
- numero e importo dei benefici per merito ed eccellenza, borse e assegni di studio;
- contributi per edilizia scolastica e stato di attuazione;
- interventi nelle scuole in aree territorialmente disagiate.
Le relazioni successive alla prima devono inoltre illustrare gli effetti complessivi degli strumenti previsti dalla legge. I soggetti pubblici e privati coinvolti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie.
Norma finanziaria
Per il 2016 la legge quantifica gli oneri di parte corrente e in conto capitale e li copre con le risorse allocate nelle missioni e programmi del bilancio di previsione 2016-2018. Per il biennio 2017-2018 sono stanziate risorse di parte corrente specificamente indicate per il diritto allo studio.
Le risorse sono assegnate in coerenza con le esigenze, anche di pianificazione, dei rispettivi beneficiari.
Regime transitorio e prima attuazione
Fino all’approvazione del nuovo atto di indirizzo, continua ad applicarsi il piano triennale 2012-2014, che resta efficace e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Fino a tale approvazione, anche il riparto delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province segue i criteri del piano triennale 2012-2014.
La Giunta regionale deve presentare la proposta di atto di indirizzo entro il 30 aprile 2017.
Per gli assegni di studio dell’anno scolastico 2016/2017 il bando doveva essere pubblicato entro il 31 dicembre 2016; per tale bando la Giunta approva direttamente modalità di gestione e termini di presentazione delle domande. Per l’anno scolastico 2017/2018 il bando era da pubblicare entro il 31 maggio 2017, in deroga alla regola ordinaria.
Aiuti di Stato e entrata in vigore
Gli atti attuativi che configurano aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi coperti da regolamenti comunitari di esenzione.
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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