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Legge

L.R. Piemonte 19/2016

"Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 19/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 19/2016 interviene in molti settori modificando norme su enti locali, sport e turismo, foreste, usi civici, patrimonio, enti regionali, difesa civica, pubblicità e BUR, personale, trasporti e pesca. Contiene anche abrogazioni e regole transitorie, con efficacia dal giorno di pubblicazione sul BUR Piemonte.

Riordino e razionalizzazione dell’ordinamento regionale piemontese

Riordino e razionalizzazione dell’ordinamento regionale piemontese

La legge regionale Piemonte n. 19 del 2016 coordina e aggiorna numerose discipline settoriali, incidendo su enti locali, turismo, foreste, usi civici, patrimonio, enti strumentali, difesa civica, trasparenza, personale, trasporti e pesca. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Enti locali e riordino amministrativo

La legge interviene su precedenti discipline regionali in materia di enti locali e funzioni provinciali. In particolare:

  • limita fino al 31 dicembre 2016 la prosecuzione della procedura di liquidazione prevista per i commissari cui non sia stato approvato il provvedimento della Giunta regionale;
  • abroga una disposizione della legge regionale n. 23/2015 sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province.

Sport, turismo e classificazione delle piste

Nel settore turistico e sportivo la legge aggiorna più profili:

  • per le professioni turistiche, la verifica delle conoscenze linguistiche è estesa anche al territorio;
  • nella disciplina della sicurezza degli sport invernali, sono ridefinite le classi di difficoltà delle piste da sci, con parametri di pendenza per piste blu, rosse e nere;
  • il gestore può chiedere una classificazione diversa della pista quando altri fattori, oltre alla pendenza, incidano sul grado di difficoltà, come larghezza, esposizione, neve artificiale, ostacoli e bordo pista;
  • nella disciplina delle strutture ricettive, è introdotta la denominazione aggiuntiva “posto tappa” per alberghi situati lungo itinerari riconosciuti dalla Regione, anche in località servite da strade aperte al traffico veicolare, con servizi turistici peculiari definiti dal regolamento attuativo;
  • il regolamento regionale deve precisare caratteristiche, identificazione e comunicazione al pubblico dei servizi delle strutture che usano tale denominazione;
  • sono previsti effetti abrogativi e di cessazione di applicazione di alcune norme previgenti dall’entrata in vigore del regolamento attuativo;
  • in materia di promozione turistica, la Regione riconosce i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale e ne sostiene l’aggregazione mediante criteri e modalità fissati dalla Giunta.

Foreste e viabilità forestale

La disciplina forestale viene ritoccata ampliando e precisando gli interventi consentiti. Tra le finalità e gli interventi ammessi rientrano:

  • attività agro-pastorali svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati;
  • realizzazione di viabilità forestale in aree non servite, espressamente richiamata come ipotesi autonoma.

Usi civici e criteri di conciliazione

La legge riformula la disciplina della conciliazione nei procedimenti sugli usi civici:

  • il procedimento può definire anche contenziosi pendenti;
  • i parametri economici devono essere fissati da una deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma;
  • i criteri devono tenere conto del valore venale del bene con destinazione agro-silvo-pastorale originaria, delle variazioni migliorative escluse, del prelievo o compromissione delle risorse naturali, delle somme già versate, delle spese sostenute, degli abbattimenti previsti sui canoni pregressi e sull’eventuale successiva alienazione, nonché della ricaduta economica positiva per la comunità locale;
  • i provvedimenti di avvio degli accertamenti devono essere trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro 15 giorni dall’esecutività.

Patrimonio regionale e alienazioni

Per il patrimonio immobiliare regionale:

  • è autorizzata la dismissione di specifici immobili siti in Alessandria, via Amendola 1 e Torino, via Maria Vittoria 35;
  • è prevista una disciplina generale per la vendita di immobili inseriti nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni: in presenza di un interesse pubblico all’acquisto manifestato da un’altra amministrazione pubblica, la Regione tratta direttamente con essa e può favorire la cessione al prezzo base stimato;
  • in mancanza di interesse pubblico riconosciuto o se non si raggiunge l’accordo sul prezzo, la vendita avviene tramite mercato e procedure a evidenza pubblica.

Enti e organismi regionali

La legge attribuisce o ridefinisce funzioni in capo a enti partecipati o istituiti dalla Regione:

  • nelle more dell’individuazione di un diverso soggetto, la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e degli studi di fattibilità delle opere rimane in capo a SCR-Piemonte;
  • per l’IRES Piemonte, viene precisata la possibilità di affidare incarichi a terzi per attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;
  • sono abrogati alcuni commi della disciplina dell’IRES.

Difesa civica e tutela dei soggetti vulnerabili

È inserita una nuova previsione a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio:

  • nei giudizi penali relativi ai reati indicati dall’articolo 36 della legge n. 104/1992, la costituzione di parte civile compete al Difensore civico regionale;
  • l’Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Trasparenza, pubblicità degli atti e Bollettino Ufficiale telematico

La legge modifica la disciplina regionale sulla pubblicità patrimoniale e tributaria e sul Bollettino Ufficiale telematico:

  • vengono aggiornate le regole sulla pubblicazione della situazione patrimoniale e tributaria di consiglieri e amministratori, con riferimento anche alla pubblicazione telematica;
  • una parte della disciplina previgente è abrogata;
  • per il BUllettino Ufficiale telematico, è stabilito che la struttura che ha predisposto l’atto individui le parti da non diffondere per ragioni di privacy;
  • sono abrogati alcuni commi della disciplina sul BUR telematico.

Personale e uffici di supporto politico

In materia di personale regionale e di supporto alla politica:

  • la durata dei contratti a tempo determinato del personale richiamato da varie leggi regionali non può superare quella della legislatura in corso al momento della sottoscrizione, per la natura fiduciaria delle prestazioni;
  • nella disciplina di riduzione dei costi della politica, viene aggiornata la possibilità di derogare ai limiti per il personale dei gruppi consiliari e degli uffici interessati;
  • in caso di deroga, non è possibile stipulare nuovi contratti con soggetti esterni che non abbiano già avuto un contratto con l’amministrazione regionale o con i gruppi consiliari nel corso della X legislatura;
  • è inoltre abrogata una disposizione della legge regionale n. 16/2016.

Trasporto pubblico locale e regionale

La disciplina dei trasporti è profondamente riformata con un nuovo assetto di controllo e monitoraggio:

  • la Regione esercita funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
  • tali funzioni sono svolte tramite personale appositamente incaricato secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta;
  • gli enti competenti possono esercitare analoga vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale e possono avvalersi di soggetti esternalizzati;
  • i gestori devono consentire l’accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile;
  • la Regione acquisisce da Agenzia della mobilità piemontese e gestori le informazioni tecnico-economiche necessarie a valutare efficacia, efficienza e corretto utilizzo delle risorse;
  • è istituito il Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), con definizione da parte della Giunta di specifiche tecniche, flussi informativi, tempistiche e dati accessibili al pubblico;
  • l’osservatorio regionale della mobilità è inserito nel SIRT;
  • i dati del SIRT sono pubblici, salvo quelli sensibili o non divulgabili;
  • in caso di inadempimenti informativi o di ostacolo ai controlli, l’erogazione dei corrispettivi può essere sospesa, previa diffida, anche in misura minima del 5% per tutta la durata dell’inadempimento;
  • i contratti di servizio devono richiamare gli obblighi informativi e le conseguenze dell’inadempimento.

Pesca e attuazione del piano regionale

In materia di pesca, la legge differisce l’entrata in vigore di specifiche disposizioni del Piano regionale 2015-2020:

  • le prescrizioni relative alle immissioni previste in due diversi capitoli del piano entrano in vigore solo dopo sei mesi dall’approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio necessarie all’attuazione del piano stesso.

Disposizioni non riportate nel testo fornito

Il testo trasmesso indica anche capi dedicati a sanità e disposizioni finali, ma il contenuto non è disponibile nel materiale fornito; pertanto non viene riassunto.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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