L.R. Piemonte 18/2016
"Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, definendone natura, funzioni, organi, rapporti istituzionali, finanziamento e contabilità, nel quadro del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Prevede regole su carta dei servizi, statuto, organizzazione e personale. Contiene norme transitorie per l’avvio e disposizioni finanziarie e abrogative; il comma sulle somme ex art. 318-quater d.lgs. 152/2006 riguarda introiti fino al 29 giugno 2022.
Nuova disciplina dell’ARPA Piemonte
Nuova disciplina dell’ARPA Piemonte
La legge ridisegna l’assetto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), ente pubblico regionale con autonomia tecnico-scientifica e gestionale. La disciplina si coordina con la legge n. 132/2016 sul Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e opera esclusivamente nel territorio piemontese.
Finalità, natura e principi generali
L’ARPA è qualificata come ente di diritto pubblico con personalità giuridica, autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. L’Agenzia concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e al miglioramento dell’ambiente in Piemonte attraverso funzioni pubbliche di tutela ambientale e della salute.
L’ente deve operare con imparzialità e terzietà. La vigilanza giuridica e finanziaria riguarda bilancio di previsione, rendiconto e atti di straordinaria amministrazione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Funzioni istituzionali
L’ARPA svolge attività tecnico-scientifiche di controllo ambientale, ricerca, supporto e consulenza per Regione, enti locali anche associati e aziende sanitarie. Le funzioni comprendono, in particolare:
- campionamento, analisi, misura, monitoraggio e ispezione delle matrici ambientali e delle pressioni/impatti;
- controlli su igiene dell’ambiente, uso pacifico dell’energia nucleare e protezione dalle radiazioni;
- controlli sui fattori geologici, meteorologici e nivologici, anche per la prevenzione dei rischi naturali e la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;
- supporto tecnico e assistenza agli enti pubblici in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e protezione civile;
- raccolta ed elaborazione dati per il quadro conoscitivo ambientale e per l’informazione al pubblico;
- promozione della ricerca applicata e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva a supporto della pubblica amministrazione;
- attività tecniche di supporto agli enti pubblici nel settore della sanità pubblica.
L’ARPA può anche svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, autonomamente o in collaborazione con ISPRA, altre agenzie e altri soggetti di ricerca, adeguando il proprio ordinamento interno a tale scopo.
Le attività istituzionali devono garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Restano possibili attività ulteriori verso soggetti pubblici o privati solo se compatibili con i LEP, con l’imparzialità dell’Agenzia e senza conflitti di interesse; è vietata la consulenza a privati su materie sottoposte a vigilanza del Sistema nazionale ambientale.
Sistema informativo ambientale e carta dei servizi
L’ARPA collabora con la Regione nel Sistema informativo territoriale e ambientale regionale, assicurando coerenza e interoperabilità delle banche dati, la condivisione dei dati ambientali e l’informazione al pubblico. Partecipa inoltre all’Infrastruttura geografica regionale e gestisce il punto focale regionale della rete SINANET.
L’Agenzia deve predisporre la Carta dei servizi e delle attività, coerente con pianificazione ambientale, energetica, sanitaria e della prevenzione, per informare preventivamente i cittadini su standard e modalità delle prestazioni. La Carta è approvata dalla Giunta regionale previo parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, ed è aggiornata almeno ogni cinque anni.
La Carta distingue tra attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie, individua le prestazioni tecnico-scientifiche riservate ai privati e collega le attività obbligatorie alle risorse finanziarie ordinarie. Le attività di controllo e supporto tecnico-scientifico a tutela della salute rientrano tra le prestazioni istituzionali obbligatorie.
Organizzazione interna e organi
Gli organi dell’ARPA sono il direttore generale e il collegio dei revisori. L’Agenzia è articolata in una struttura centrale regionale e in un massimo di quattro strutture periferiche con i relativi servizi territoriali.
L’ARPA adotta uno statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, che disciplina le regole fondamentali di organizzazione, i funzionamenti degli organi, i criteri per le strutture periferiche, la collaborazione con gli enti di ricerca, le forme di partecipazione e informazione, il bilancio sociale e i raccordi con i territori.
È previsto anche un regolamento di organizzazione, adottato dall’ARPA nel rispetto dello statuto e delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, e trasmesso al Presidente della Giunta regionale ai fini della vigilanza.
Direttore generale, direzione tecnica e direzione amministrativa
Il direttore generale rappresenta legalmente l’ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali e della corretta gestione delle risorse. È nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con laurea magistrale o equivalente e con elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale.
L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rapporto è esclusivo, salvo la disciplina speciale prevista per l’incompatibilità; il trattamento economico è parametrato a quello dei direttori delle direzioni regionali.
Al direttore generale spettano i poteri di direzione e gestione non attribuiti ad altri; in particolare, provvede a:
- dirigere e coordinare struttura centrale e strutture periferiche;
- adottare il regolamento di organizzazione;
- predisporre bilancio di previsione e rendiconto;
- predisporre i programmi annuali e pluriennali;
- assegnare risorse finanziarie e strumentali;
- gestire patrimonio e personale;
- verificare i livelli di qualità dei servizi;
- redigere la relazione annuale sull’attività svolta;
- stipulare convenzioni;
- approvare e modificare la dotazione organica.
L’incarico è incompatibile con altre attività professionali e con cariche elettive pubbliche; per i dipendenti pubblici richiede aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
In caso di assenza, impedimento o cessazione del direttore generale, le funzioni sono esercitate dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico su delega, oppure, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. La revoca è possibile per mancato raggiungimento degli obiettivi, grave violazione di legge o grave disavanzo imputabile alla gestione; il successore deve essere nominato entro tre mesi.
La direzione tecnica e quella amministrativa sono affidate rispettivamente a un direttore tecnico e a un direttore amministrativo, nominati dal direttore generale con contratto di diritto privato. Durano quanto il direttore generale e sono rinnovabili. Devono possedere laurea magistrale o equivalente ed esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali; per il direttore tecnico è richiesta anche una specifica specializzazione professionale/scientifica. È prevista la possibilità di incarichi ad interim a dirigenti apicali dell’ARPA.
L’ufficio di direzione è composto dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore tecnico e dai rappresentanti di ciascuna struttura periferica.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio regionale, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Il collegio controlla la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali; verifica l’intera gestione secondo criteri di efficienza e tutela dell’interesse pubblico e rilascia il parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto. Può effettuare ispezioni e controlli in ogni momento e trasmette i risultati al direttore generale e una relazione annuale al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
Rapporti istituzionali e coordinamento con il sistema sanitario
La Giunta regionale assicura l’integrazione tra ARPA e strutture del servizio sanitario regionale. Disciplina, inoltre, i rapporti tra dipartimenti di prevenzione delle ASL, Città metropolitana di Torino, province e ARPA, per garantire:
- attività tecnico-laboratoristiche dell’ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture della rete regionale di prevenzione, tramite disciplinari di servizio;
- scambio di informazioni e conoscenze e pieno utilizzo delle risultanze, soprattutto quando i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolti congiuntamente.
Rapporti con altri enti e ricerca
L’ARPA collabora con ISPRA, con le altre agenzie ambientali regionali e delle province autonome, con il Ministero competente, con il sistema regionale di protezione civile e con altri enti e istituzioni. La collaborazione può riguardare anche attività di ricerca applicata, finalizzate al miglioramento della conoscenza dell’ambiente e dell’efficienza dei processi di tutela.
È prevista una collaborazione attiva con università, Politecnico di Torino e istituti di ricerca pubblici e privati, per l’interscambio di informazioni e per specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini lo richiede.
Comitato regionale di indirizzo
È istituito il Comitato regionale di indirizzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha il compito di determinare gli obiettivi istituzionali in materia ambientale e di prevenzione, verificare i risultati dell’ARPA e coordinare l’attività con i dipartimenti di prevenzione delle ASL e con le strutture provinciali e metropolitane.
Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, dagli assessori competenti, dagli altri assessori interessati, dai presidenti delle province e dal sindaco della Città metropolitana o loro delegati, nonché dal presidente e da quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali. Dura quanto la legislatura regionale e si riunisce di norma ogni quattro mesi, o su richiesta del Presidente, di un terzo dei componenti o del direttore generale dell’ARPA.
Riceve bilancio, rendiconto, programmi annuali e pluriennali e relazione annuale del direttore generale; riceve anche i programmi dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e può formulare osservazioni entro venti giorni. Si avvale di un comitato tecnico che svolge istruttoria ed esecuzione delle decisioni. Entro ottobre di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.
Finanziamento, bilancio e patrimonio
Il finanziamento dell’ARPA deriva da:
- quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione e contributo regionale ordinario annuale per le attività obbligatorie;
- contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti per le attività non obbligatorie;
- risorse aggiuntive per ulteriori attività deliberate dal Comitato regionale di indirizzo;
- proventi delle prestazioni rese ai privati;
- rendite patrimoniali;
- lasciti, donazioni e altri contributi;
- risorse da progetti regionali, nazionali e comunitari;
- ulteriori risorse derivanti da attività istituzionali rientranti nei LEA.
L’ARPA ha patrimonio e bilancio propri; si applicano le norme contabili regionali compatibili con il d.lgs. 118/2011. Il bilancio di previsione e il rendiconto sono trasmessi al Comitato regionale di indirizzo prima dell’approvazione per eventuali osservazioni.
Costituiscono patrimonio dell’Agenzia i beni mobili e immobili e le attrezzature già trasferite anteriormente all’entrata in vigore della legge.
Personale e dotazione organica
La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale; le modifiche che non aumentano il valore economico sono approvate direttamente dal direttore generale.
Al personale si applicano le disposizioni del comparto di riferimento. È vietato assumere all’esterno incarichi di consulenza, progettazione e direzione lavori in campo ambientale; altri incarichi sono possibili se compatibili con l’ufficio e previa autorizzazione, nel rispetto della disciplina sugli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.
Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza possono essere individuati, con provvedimento del direttore generale, i dipendenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
Norme transitorie, abrogazioni e disciplina finanziaria iniziale
La legge conferma la dotazione organica e il patrimonio già in essere. Entro tre mesi dall’entrata in vigore, l’ARPA deve trasmettere statuto, regolamento di organizzazione e Carta dei servizi alla Giunta regionale, che li approva nei successivi novanta giorni.
Sono abrogate la legge regionale istitutiva dell’ARPA del 1995, la legge regionale 28/2002, la legge regionale 2/2012 e varie disposizioni modificative collegate.
Per la prima attuazione, il contributo regionale ordinario di parte corrente è finanziato nel 2016 con risorse già iscritte nel bilancio 2016-2018; per il biennio 2017-2018 si provvede secondo le regole dell’armonizzazione contabile.
Destinazione di somme da sanzioni ambientali
Le somme introitate da ARPA fino al 29 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 318-quater del d.lgs. 152/2006, e presenti nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023, sono destinate alla medesima finalità prevista dall’attuale articolo 318-quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto.
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