Cassazione Civile, Ordinanza n. 17168/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, emessa dall’agente della riscossione per un debito complessivo di euro 90.638,65, insieme alle cartelle esattoriali presupposte, relative sia a crediti erariali sia a tasse automobilistiche regionali. In primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e la nullità del preavviso di ipoteca per difetto di motivazione, in particolare per la mancata indicazione del bene da vincolare. La CTR ha rigettato l’appello richiamando la decisione di primo grado. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente e omesso esame del motivo di appello sulla nullità del preavviso per mancata indicazione del bene; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto rituale la notifica delle cartelle nonostante l’allegata divergenza dell’indirizzo di residenza e l’asserita mancanza di asseverazione delle copie; 3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla nullità del preavviso di ipoteca per mancata indicazione dei beni; 4) violazione degli artt. 2953 e 2948 n. 4 c.c. e motivazione apparente sulla prescrizione, assumendo che non potesse applicarsi il termine decennale in assenza di giudicato sul credito. La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili il controricorso tardivo dell’Agenzia delle Entrate e i controricorsi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché proposti con procura invalida conferita a legali del libero foro, in difetto dei presupposti convenzionali per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nel merito ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non ricorre omessa pronuncia quando la reiezione del gravame è implicita nella decisione complessiva; ha respinto il primo motivo perché la motivazione per relationem della CTR, letta insieme alla sentenza di primo grado, consentiva di comprendere la ratio decidendi e, comunque, la questione sulla validità del preavviso di ipoteca era infondata, dovendo esso contenere solo l’indicazione del credito e non del bene da colpire; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché le censure miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto la parte dell’atto di appello in cui avrebbe effettivamente censurato la statuizione sulla prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibili il controricorso tardivo dell’Agenzia delle Entrate e i controricorsi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per invalidità della procura conferita a difensori del libero foro. Non sono state liquidate spese processuali per la fase di legittimità, stante l’inammissibilità delle difese delle amministrazioni e l’intimazione della Regione Campania. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha contenuto informativo-sollecitatorio e, ai fini della sua validità, deve indicare il credito tributario; non è necessario che contenga anche l’indicazione del bene da assoggettare a ipoteca.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, a pena di inammissibilità.
art. 35, comma 5, L. n. 149 del 2022
La disciplina transitoria rende applicabile la regola del termine per il controricorso ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023.
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
Il computo dei termini tiene conto della proroga al giorno successivo non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo o di sabato.
art. 43, comma 4, R.d. n. 1611 del 1933
La difesa mediante avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione richiede i presupposti previsti dalla disciplina speciale; in difetto, la procura è invalida.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi completamente una decisione su un punto decisivo; non sussiste se il rigetto del motivo è implicito nella pronuncia complessiva.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia è configurabile solo per la totale mancanza di decisione su una domanda, eccezione o motivo; la critica alla decisione implicita va eventualmente veicolata come violazione di legge o difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di insufficiente motivazione non è invocabile nei limiti della doppia conforme; inoltre il motivo deve confrontarsi con il reale contenuto della motivazione e non con una mera diversa lettura del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma o la sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma non pertinente; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 115 c.p.c.
La censura deve riguardare l’erronea considerazione di un fatto non contestato; non può essere usata per contestare la valutazione della conformità all’originale di documenti prodotti in copia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e delle parti rilevanti; la mancata trascrizione del motivo di appello o del contenuto rilevante rende la censura inammissibile.
art. 2953 c.c.
La conversione del termine di prescrizione in quello decennale presuppone un titolo giudiziale definitivo; in mancanza di giudicato non opera la prescrizione decennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
La ricorrente invocava la prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche, ma la Corte non è entrata nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 384 c.p.c.
La Corte può integrare la motivazione e decidere nel merito della questione di diritto quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia comunque corretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la statuizione di rigetto del gravame comporta in modo implicito la reiezione del singolo motivo non espressamente esaminato.
- La motivazione per relationem è legittima se, letta con il provvedimento richiamato, consente di ricostruire in modo chiaro la ratio decidendi e mostra un’autonoma valutazione critica, anche sintetica, del giudice di appello.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 deve contenere l’indicazione del credito tributario, ma non anche l’individuazione del bene da ipotecare, che rileva solo nella successiva fase di costituzione della garanzia.
- Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, o la valutazione delle prove, non integrano violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si censura la presunta omissione del giudice d’appello su un tema già deciso in primo grado, occorre riportare e individuare con precisione il passaggio dell’atto di appello che avrebbe devoluto quella questione.
- La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale passato in giudicato; in difetto, non opera la conversione del termine breve nel termine lungo.
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