Sentenza del 14/06/2016 n. 3773 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEG - IRES - Spese di sponsorizzazione - Altre tipologie di spese - Inerenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di sponsorizzazione e di altri costi sostenuti in occasione di una festività religiosa. Il punto centrale era stabilire se tali spese fossero inerenti all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, cioè funzionalmente collegate all'attività e potenzialmente idonee a produrre utilità o vantaggi per la società, anche quando riferite a beni di proprietà di terzi.
La decisione
La spesa è stata ritenuta inerente e, quindi, deducibile quando sostenuta in occasione di una festività religiosa, poiché coerente con le pratiche commerciali. In generale, tuttavia, la deduzione richiede che il contribuente dimostri l'utilizzo funzionale della spesa rispetto alle esigenze operative dell'impresa e, per le sponsorizzazioni a favore di beni di terzi, il potenziale vantaggio ottenibile dalla società. L'esito sostanziale è favorevole al contribuente, nei limiti della prova dell'inerenza.
Norme richiamate
TUIR, art. 109, comma 5
La deducibilità dei componenti negativi richiede la loro riferibilità all'attività d'impresa, secondo un criterio di inerenza funzionale. Non è necessario che il vantaggio si sia già concretamente verificato, ma deve essere dimostrabile il potenziale collegamento con le esigenze operative e commerciali dell'impresa.
Massime di principio
- Una spesa di sponsorizzazione è deducibile se il contribuente dimostra il collegamento funzionale con l'attività d'impresa e il potenziale ritorno commerciale o promozionale.
- La sponsorizzazione può essere inerente anche quando riguarda beni o iniziative di proprietà di terzi, purché siano documentati il rapporto con l'attività aziendale e il possibile vantaggio per l'impresa.
- Le spese sostenute in occasione di festività religiose possono risultare inerenti quando sono coerenti con le pratiche commerciali del settore e con le modalità ordinarie di promozione dell'impresa.
- La mera qualificazione contrattuale della spesa come sponsorizzazione non è sufficiente: occorre conservare documentazione idonea a provare prestazioni, finalità promozionali, pubblico raggiunto e potenziale beneficio.
- In assenza di un collegamento funzionale dimostrabile, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione per difetto di inerenza.
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