Sentenza n. 10700/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex art. 55, co. 10, c.p.a. - del Decreto del Ministero della Cultura del 30 settembre 2024 recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi” pubblicato in GURI del 18 dicembre 2024 (doc. 1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare: - nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata; - decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - verbale dell’adunanza generale del 28 novembre 2023 del Comitato consultivo permanente; - nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata; - verbale di eventuali audizioni avvenute nell’ambito dell’istruttoria; - verbale dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024 del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024, ed il relativo verbale; - eventuali ulteriori atti e documenti inerenti e istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Cultura del 30 settembre 2024 sulla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, distributrice di prodotti tecnologici, ha impugnato il decreto ministeriale sostenendo che il sistema delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata fosse privo di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati; attribuisse illegittimi poteri discrezionali e di controllo alla SIAE; imponesse il compenso anche sulle cessioni a persone giuridiche, senza un'esenzione generalizzata per gli usi professionali; rendesse difficoltoso o impossibile per produttori e importatori ottenere esenzioni e rimborsi, soprattutto nelle vendite indirette tramite distributori; prevedesse condizioni ostative con riguardo alla rivendita; introducesse un termine decadenziale di 120 giorni per le richieste di rimborso; imponesse oneri documentali sproporzionati, compresa l'indicazione del numero di serie; disciplinasse illegittimamente i prodotti esportati; e applicasse retroattivamente la nuova disciplina alle posizioni pregresse. Sono stati dedotti violazione degli artt. 71-sexies, 71-septies, 71-octies e 182-bis della legge n. 633/1941, del d.lgs. n. 68/2003, della direttiva 2001/29/CE, della legge n. 241/1990, dell'art. 2697 c.c., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza del diritto, buona fede, nonché vizi di eccesso di potere, nullità per difetto di attribuzione e violazioni costituzionali ed europee. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'intervento ad opponendum della Fondazione Copia Privata Italia, reputando sufficiente un interesse di fatto a sostenere le ragioni dell'amministrazione. Ha riconosciuto anche la legittimazione e l'interesse della ricorrente, quale distributrice soggetta, sia pure in via solidale e subordinata, all'obbligo di versamento del compenso ai sensi dell'art. 71-septies, comma 3, della legge sul diritto d'autore. Nel merito, il ricorso è stato rigettato integralmente. Il decreto del 2024 è stato ritenuto diverso dai precedenti annullati, perché predetermina in modo generale, analitico, oggettivo e trasparente le ipotesi di esenzione e la documentazione necessaria, individuando sia condizioni oggettive, legate all'inidoneità tecnica del dispositivo, sia condizioni soggettive, legate alla destinazione esclusivamente professionale, d'impresa, medica, di duplicazione, all'uso da parte di pubbliche amministrazioni o all'esportazione. La SIAE svolge una verifica meramente applicativa e documentale, non costitutiva del diritto all'esenzione, nell'ambito dei poteri di vigilanza previsti dall'art. 182-bis della legge n. 633/1941; non si applicano a tale attività le garanzie procedimentali della legge n. 241/1990, trattandosi di attività privatistica di gestione e intermediazione del diritto d'autore. Il compenso può gravare anche sulle vendite a persone giuridiche, perché i dispositivi possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati anche per fini privati; l'esenzione richiede quindi la prova della destinazione manifestamente estranea alla copia privata e non deriva automaticamente dalla natura giuridica dell'acquirente. La clausola relativa alla mancata rivendita non esclude in assoluto le vendite indirette tramite distributori: tali vendite non sono automaticamente né esenti né assoggettate, ma il produttore o importatore può ottenere l'esenzione se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale del bene. Se tale conoscenza non è disponibile, opera la presunzione di assoggettamento al prelievo, salva la traslazione dell'onere economico o il successivo rimborso ove ne ricorrano i presupposti. Il termine decadenziale di 120 giorni è stato ritenuto legittimo, in quanto rientrante nella delega ministeriale e funzionale alla certezza della riscossione e della ripartizione delle somme. La richiesta del numero di serie, ove presente, è stata ritenuta proporzionata e funzionale all'identificazione del bene. Per i prodotti esportati è legittima l'esenzione ex ante, subordinata alla prova documentale dell'esportazione. Le disposizioni transitorie, infine, non impongono un pagamento retroattivo, ma riaprono in senso favorevole i termini per ottenere il rimborso di somme eventualmente versate e non dovute, relativamente a rapporti non esauriti. Il TAR ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo la disciplina compatibile con la direttiva 2001/29/CE e con la giurisprudenza europea. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71-sexies l. 633/1941
È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
La riproduzione privata costituisce un'eccezione al diritto esclusivo d'autore e riguarda esclusivamente l'uso personale, non commerciale o professionale.
art. 71-septies l. 633/1941
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. [...] In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
Produttori e importatori sono obbligati principali al pagamento del compenso; il distributore risponde in via solidale e subordinata. La disposizione costituisce la base del potere ministeriale di disciplinare anche esenzioni e rimborsi.
art. 71-octies l. 633/1941
Il compenso è corrisposto alla SIAE, che provvede alla ripartizione tra gli aventi diritto; la certezza dei tempi di riscossione e ripartizione giustifica la previsione di termini per le richieste di rimborso.
art. 182-bis l. 633/1941
Alla [...] Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita [...] la vigilanza [...] sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
La SIAE può verificare la documentazione e il corretto adempimento degli obblighi relativi al compenso, compresi i presupposti per esenzione e rimborso.
art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione [...] per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
Gli Stati membri possono introdurre il sistema della copia privata, purché sia garantito un equo compenso e siano previste esenzioni o rimborsi effettivi per gli usi manifestamente estranei alla copia privata.
art. 5 l. 241/1990
Non trova applicazione all'attività della SIAE di gestione e controllo del compenso per copia privata, qualificata dal giudice come attività privatistica.
art. 10-bis l. 241/1990
Non impone un previo contraddittorio procedimentale nei procedimenti di verifica e rimborso gestiti dalla SIAE, poiché tali attività non sono soggette al modello procedimentale della legge n. 241/1990.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il decreto del 2024 ha preso atto dell'annullamento dei precedenti decreti e ha disposto l'annullamento in autotutela della disciplina del 2020, colmando il vuoto normativo conseguente.
art. 54 c.p.a.
La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata [...] qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Il deposito tardivo della documentazione contrattuale della SIAE è stato autorizzato perché non immediatamente disponibile e perché il rinvio dell'udienza aveva garantito il pieno contraddittorio.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché il giudice ha ritenuto la disciplina nazionale compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Nel sistema del compenso per copia privata, l'assoggettamento al prelievo può fondarsi su una presunzione relativa secondo cui gli apparecchi e i supporti idonei alla riproduzione sono messi a disposizione di persone fisiche per uso privato; la presunzione è superabile mediante la prova di una destinazione manifestamente estranea alla copia privata.
- Uno Stato membro che istituisce un prelievo per copia privata deve prevedere criteri di esenzione e rimborso effettivi, oggettivi, trasparenti e sufficientemente precisi, tali da consentire ai soggetti obbligati di dimostrare l'uso esclusivamente professionale, d'impresa, istituzionale o comunque estraneo alla copia privata.
- La natura di persona giuridica dell'acquirente non esclude automaticamente il compenso per copia privata, poiché i dispositivi acquistati da una persona giuridica possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati anche per fini personali; l'esenzione richiede la prova della destinazione esclusivamente professionale e manifestamente estranea alla copia privata.
- Le vendite indirette tramite distributori non sono automaticamente escluse né automaticamente esenti dal compenso: l'esenzione è possibile quando il produttore o importatore conosca e dimostri, anche attraverso la documentazione della filiera, la destinazione finale esclusivamente professionale del bene; in mancanza di tale conoscenza opera l'assoggettamento al prelievo, salva la traslazione dell'onere economico o il rimborso successivo.
- La SIAE, quale soggetto incaricato della riscossione e della vigilanza sul compenso per copia privata, può svolgere verifiche documentali sulla completezza, conformità e correttezza delle dichiarazioni di esenzione e delle richieste di rimborso, senza esercitare una discrezionalità costitutiva sui presupposti dell'esenzione e senza essere soggetta, per tale attività privatistica, alle regole procedimentali della legge n. 241/1990.
- Il termine decadenziale fissato dal decreto ministeriale per la presentazione della richiesta di rimborso è legittimo quando rientra nella disciplina attuativa del sistema del compenso, è sufficientemente congruo e risponde all'esigenza di assicurare certezza ed effettività della riscossione e della successiva ripartizione delle somme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1253/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1254/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →