Ordinanza n. 2772/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: - avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico, determinazione dirigenziale di indizione della procedura e deliberazioni della Giunta capitolina relative all'affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale romano
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 14 febbraio 2025, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura e le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi, criteri generali e integrazioni per la valorizzazione del litorale di Roma Capitale. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a richiamare i vizi dedotti con il ricorso introduttivo. Nel corso della procedura sono state formate graduatorie per i lotti delle tipologie A, B e C, con conseguente individuazione di operatori economici potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuto che, in ragione della natura dell'avviso impugnato, dei vizi dedotti e degli sviluppi successivi della procedura, gli operatori inseriti nelle graduatorie per tutti i lotti delle tipologie A, B e C siano controinteressati sopravvenuti, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 26 febbraio 2026 per eseguire le notifiche del ricorso introduttivo e sino al 10 marzo 2026 per depositare le relative prove. L'udienza pubblica per la trattazione del ricorso è stata fissata al 12 maggio 2026.
Massime di principio
- Quando, dopo l'avvio di una procedura amministrativa impugnata, emergono soggetti collocati nelle graduatorie dei relativi lotti la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può qualificarli come controinteressati sopravvenuti e disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della decisione di merito.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita dalla parte ricorrente entro il termine assegnato dal giudice, con successivo deposito della prova delle notifiche, e la trattazione della causa può essere rinviata a un'udienza successiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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