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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2072 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Motivazione per relationem - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento motivato per relationem, cioè mediante il richiamo alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. La doglianza riguardava, in particolare, l’assenza di un’autonoma valutazione da parte dell’Ufficio impositore e la fondatezza delle maggiori pretese fiscali. Secondo il principio richiamato, l’Ufficio deve dimostrare con riscontri oggettivi la fondatezza della pretesa, mentre il contribuente può contrastarla con prove di pari valore.

La decisione

La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima: l’avviso può validamente recepire anche in modo non autonomo, o persino acritico, le considerazioni contenute nel processo verbale di constatazione redatto da un altro organo dell’Amministrazione finanziaria. Non rileva il fatto che Guardia di Finanza e Ufficio impositore siano articolazioni diverse della stessa Amministrazione. Resta comunque necessario che la pretesa tributaria sia sostenuta da riscontri oggettivi e che il contribuente abbia la possibilità di contestarla efficacemente. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione è richiamata in relazione ai limiti delle nuove eccezioni e questioni nel giudizio tributario d’appello; dal testo fornito non emerge una specifica applicazione ulteriore della norma.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione o ad altro atto precedente, purché il contribuente possa conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e difendersi concretamente.
  • Non è di per sé illegittimo che l’Ufficio impositore recepisca le valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza o da un’altra articolazione dell’Amministrazione finanziaria; non è necessaria una rielaborazione autonoma integrale.
  • La motivazione per relationem non sostituisce l’onere probatorio: l’Amministrazione deve comunque fornire riscontri oggettivi sulla fondatezza delle maggiori imposte richieste.
  • Il contribuente che contesta l’accertamento deve opporre elementi probatori concreti e di valore equivalente, non una mera contestazione generica del richiamo al verbale.
  • In casi analoghi occorre verificare se l’atto richiamato sia conoscibile o conosciuto dal contribuente, se contenga dati sufficientemente specifici e se consenta una difesa effettiva.

Testo integrale

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