Sentenza n. 16244/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 26 ottobre 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 5 marzo 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 26 ottobre 2023 di diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata il 5 marzo 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione di tale disposizione, l’illogicità e perplessità della motivazione e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che le notizie di reato del 31 maggio 1999 e del 22 giugno 2022 gli fossero state attribuite per omocodia e che, dunque, riguardassero un’altra persona. Quanto all’addebito del 21 luglio 2020, relativo allo svolgimento fraudolento dell’esame per la patente, ha evidenziato che il procedimento penale si era concluso con l’estinzione del reato dopo l’esito positivo della messa alla prova. Ha inoltre rappresentato che il procedimento per lesioni personali aggravate era stato archiviato il 12 maggio 2023 perché gli elementi acquisiti non consentivano una ragionevole previsione di condanna. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su tre notizie di reato: falsificazione e spendita di monete, falsa attribuzione di lavori altrui e lesioni personali aggravate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Ha anzitutto escluso l’omocodia: le verifiche svolte dalla Questura hanno confermato che le diverse risultanze anagrafiche e i codici fiscali erano ricondotti alla stessa persona tramite il CUI, al quale risultavano associate anche le vicende penali. Nel merito, ha ritenuto legittimo il giudizio negativo di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, fondato sulla valutazione complessiva della natura, della periodicità e della reiterazione degli elementi pregiudizievoli, ricadenti nel decennio antecedente la domanda. Ha precisato che la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: pertanto, né l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova né l’archiviazione del procedimento per lesioni impedivano di considerare i comportamenti addebitati come fatti storici indicativi della personalità e della condotta di vita del richiedente. Ha inoltre rilevato che il diniego era plurimotivato e che, anche prescindendo dall’addebito di lesioni, gli altri addebiti erano sufficienti a sostenere il giudizio negativo. Lo stabile inserimento economico e sociale non costituiva un merito speciale idoneo a superare tali elementi. La precedente domanda cautelare era stata respinta per mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La concessione per naturalizzazione è subordinata a una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, riferita ai fini della società nazionale e non al solo interesse personale del richiedente.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la suddetta istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 23.06.2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non utili per la positiva definizione del procedimento.
Il testo dà conto della comunicazione dei motivi ostativi e della presentazione di osservazioni; non ne ricava una distinta regola interpretativa, ma considera le osservazioni non idonee a modificare l’esito del procedimento.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
In quest’ottica, valga osservare che il reato di lesioni aggravate addebitato al ricorrente è punito dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
La soglia prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), identifica reati immediatamente ostativi alla cittadinanza iure matrimonii; nel caso deciso, la pena massima prevista per le lesioni aggravate superava tale soglia e il fatto è stato considerato significativo anche nella distinta valutazione discrezionale della domanda per naturalizzazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione compie una valutazione complessiva e prognostica dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente, considerando gli elementi di fatto nei loro reciproci rapporti, nella loro natura, periodicità e reiterazione, e non limitandosi a un esame atomistico dei singoli precedenti.
- La valutazione amministrativa della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: fatti oggetto di un procedimento penale possono essere apprezzati come elementi storici rilevanti anche quando il procedimento si sia concluso con l’estinzione del reato o con l’archiviazione.
- Quando un diniego è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, l’eventuale illegittimità di una di esse non comporta l’annullamento se le altre motivazioni restano sufficienti.
- La cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione dell’interesse pubblico riferita ai fini della società nazionale; il mero stabile inserimento, anche economico, costituisce un presupposto ordinario e non equivale, di per sé, a un merito speciale capace di superare gli elementi negativi emersi.
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