Cassazione Penale, Sentenza n. 41317/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con applicazione del braccialetto elettronico). La difesa ha invocato: vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione di circostanze sopravvenute quali la concessione delle circostanze attenuanti generiche in appello, il decorso del tempo dai fatti (commissione nel 2017), la lunga permanenza in carcere dal 13/07/2018 e la disponibilità del ricorrente a sottoporsi agli arresti domiciliari in luogo lontano dal contesto criminale con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato coerentemente le circostanze sopravvenute e che esse non fossero idonee a superare la doppia presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (come novellato dalla L. 47/2015). Si è rilevato il coinvolgimento stabile e di lunga durata del ricorrente nell'associazione per il narcotraffico, la gravità dei reati (art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.) e la pena comunque elevata (ridotta in appello a 7 anni e 4 mesi), elementi dai quali deriva l'inidoneità degli arresti domiciliari. La riduzione della pena e il tempo trascorso non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Rinvio alla competenza e procedimento in sede di appello cautelare; utilizzato per inquadrare l'impugnazione dell'ordinanza cautelare
art. 73 d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
Norma relativa alle circostanze e sanzioni per reati di droga; i reati contestati al ricorrente rientrano nella disciplina delle sostanze stupefacenti
art. 74 d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
Previene il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, reato principale contestato al ricorrente, la cui gravità è stata valorizzata dal giudice
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla pronuncia di appello che ha ridotto la pena; la Corte ha ritenuto che la riduzione non fosse di per sé sufficiente a modificare le esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come novellato dalla L. 47/2015)
Applicata la presunzione relativa di pericolosità sociale e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati gravi come quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la difesa non ha fornito prova sufficiente del superamento di tale presunzione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante applicata ai fatti di associazione, valorizzata dal giudice nel valutare la pericolosità e la necessità della custodia cautelare in carcere
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il 'tempo silente' (intervallo tra commissione del reato e attività giudiziaria) deve essere valutato quando si dispone la misura cautelare iniziale; non assume lo stesso rilievo automatico nell'ambito di una richiesta di revoca o sostituzione della misura
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa e non il mero tempo silente antecedente, salvo elementi sopravvenuti che dimostrino attenuazione delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per disporre il pagamento di una somma dal ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio per adempimenti di comunicazione a cancelleria previsti dalla decisione
Massime di principio
- Per reati gravi e associativi nel settore del narcotraffico, il giudice applica la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3; il difensore deve fornire prove concrete e specifiche per superare tale presunzione
- La semplice riduzione della pena in sede di merito non è automaticamente idonea a determinare la sostituzione della misura cautelare: occorre dimostrare un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari (es. interruzione dei collegamenti criminali, mutamento oggettivo delle condizioni personali)
- Il 'tempo silente' intercorrente tra la commissione del reato e l'esercizio dell'azione penale rileva principalmente al momento dell'adozione della misura cautelare iniziale; per la revoca o sostituzione della misura conta, invece, il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e fatti sopravvenuti che ne attestino l'attenuazione
- La richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico richiede l'apporto di elementi idonei a dimostrare che la misura alternativa è effettivamente capace di neutralizzare i rischi (es. residenza in luogo non collegato alla rete criminale, controlli certi, garanzie terze)
- I giudizi sulle misure cautelari hanno natura eminentemente discrezionale: le doglianze che chiedono una diversa valutazione di merito senza nuovi elementi probatori sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità
- In casi analoghi è strategico documentare ogni elemento nuovo e specifico (rapporti sociali recisi, attività lavorative lecite, programmi di reinserimento, testimonianze di affidabilità) per cercare di superare la presunzione di pericolosità
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